Trib. Pavia, sentenza 06/11/2024, n. 609

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 06/11/2024, n. 609
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 609
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. 185/2024
Oggi 6/11/2024 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, compare l'avv. Cuoco per la ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. La procuratrice della ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni di merito contenute nel ricorso, precisando che la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie a seguito di domanda protocollata il 2 giugno scorso, come da documento depositato unitamente alla prova della notifica del ricorso, ed è in attesa dell'assunzione in ruolo prevista a dicembre. Quanto all'eccezione di prescrizione, evidenzia di aver depositato, quale doc. 9, la diffida che ha interrotto il decorso del termine. Infine precisa che il contratto 2022/2023 si è protratto anche a luglio, avendo la docente partecipato agli esami. La giudice autorizza la procuratrice della ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice della ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro Marcella Frangipani

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. 185/2024 promossa da
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARZIA CUOCO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro


(C. F. ), rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dall'avv. FRANCESCO SERAFINO e dall'avv. STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso l'Uff. X
– Ambito Territoriale di Milano RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2018-2019;
2020-2021;
2021-2022;
2022/2023, 2023/2024;
per l'effetto, condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma momento della pronuncia giudiziale tenuto conto del danno economico patito dalla ricorrente per non aver potuto usufruire della carta docente per l'aggiornamento professionale, per l'ingresso a teatri, cinema, musei, per l'acquisto di libri, riviste, etc. condannare il al risarcimento del danno nella misura di € 2.500,00 o nella diversa CP_1 misura ritenuta di giustizia o equa. Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione. b) In ogni caso, Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori con distrazione nei confronti dei procuratori antistatari, con maggiorazione ope legis del 30% ex art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione del ricorso con i collegamenti ipertestuali.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
1) ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza della domanda;

2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le
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