Trib. Roma, sentenza 01/10/2024, n. 9553
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Testo completo
In REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 1° ottobre 2024, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.15527/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ta Piera Farina giusta procura speciale in atti. Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
Resistente
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 21/4/2024 si è rivolto a questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, e, premesso di essere detenuto nella Casa Circondariale di
L'Aquila, ha dedotto di aver prestato, in costanza di detenzione, attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria negli dal novembre 2015 al mese di febbraio 2022, svolgendo mansioni porta vitto.
Tanto premesso, ha dedotto di aver percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL
Turismo con riferimento ai lavoratori di VII livello, da assumere come parametro, non avendo, inoltre, percepito la 14 mensilità, atteso che la mercede corrisposta non era mai stata adeguata alle dinamiche salariali dal 1993/1994, come invece previsto dall'art. 22 della L. n. 354/75 e che, in assenza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della competente
Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione andava calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato.
1
Ha, quindi, concluso chiedendo la condanna del al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 3 .710,30, oltre accessori.
Si è tempestivamente costituito il , che ha in via preliminare eccepito la Controparte_1
prescrizione della pretesa azionata, assumendo che ad ogni interruzione del rapporto (giugno 2016, marzo 2017, dicembre 2017, aprile 2018, giugno 2018, settembre 2018, gennaio 2019) corrispondeva un diverso termine di prescrizione e che i termini erano tutti ampiamenti decorsi al tempo della notifica del ricorso avversario, effettuata in data 15/05/2024, né erano mai stati e mai interrotti in precedenza. Ha, quinto, contestato la fondatezza della domanda, eccependo che dal 1° ottobre 2017 gli importi erogati erano stati aggiornati ed erano del tutto corretti, mentre per il periodo precedente le differenze richieste erano errate, anche in considerazione del fatto atteso che non erano dovuti né la quattordicesima né gli scatti di anzianità.
Acquisiti nuovi conteggi e note, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c..
2.L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata. CP_1
La Suprema Corte ( v. , tra le altre, Cass., 26.4.2007, n. 9969 e Cass., 23.3.2010, n. 6952) ha più volte affermato che il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione della giustizia in quanto il rapporto non gode di stabilità, in quanto
"le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, come può accadere nel caso del lavoro nautico, marittimo od aereo, pur non potendosi escludere nei confronti del lavoratore carcerario la configurabilità di una situazione di "metus", comunque giustificativa di detta sospensione, riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere del tutto con quelle che contrassegnano il lavoro libero, in funzione della necessità di mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e di assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria".
I Giudici di legittimità hanno tuttavia precisato che “la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”, sicchè è infondato l'assunto secondo cui “permane la sospensione del termine prescrizionale una volta cessato il rapporto di lavoro e protraentesi il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione”, in quanto esso …”non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle
2 citate pronunce di questa Corte è chiaramente da
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 1° ottobre 2024, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.15527/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ta Piera Farina giusta procura speciale in atti. Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
Resistente
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 21/4/2024 si è rivolto a questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, e, premesso di essere detenuto nella Casa Circondariale di
L'Aquila, ha dedotto di aver prestato, in costanza di detenzione, attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria negli dal novembre 2015 al mese di febbraio 2022, svolgendo mansioni porta vitto.
Tanto premesso, ha dedotto di aver percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL
Turismo con riferimento ai lavoratori di VII livello, da assumere come parametro, non avendo, inoltre, percepito la 14 mensilità, atteso che la mercede corrisposta non era mai stata adeguata alle dinamiche salariali dal 1993/1994, come invece previsto dall'art. 22 della L. n. 354/75 e che, in assenza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della competente
Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione andava calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato.
1
Ha, quindi, concluso chiedendo la condanna del al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 3 .710,30, oltre accessori.
Si è tempestivamente costituito il , che ha in via preliminare eccepito la Controparte_1
prescrizione della pretesa azionata, assumendo che ad ogni interruzione del rapporto (giugno 2016, marzo 2017, dicembre 2017, aprile 2018, giugno 2018, settembre 2018, gennaio 2019) corrispondeva un diverso termine di prescrizione e che i termini erano tutti ampiamenti decorsi al tempo della notifica del ricorso avversario, effettuata in data 15/05/2024, né erano mai stati e mai interrotti in precedenza. Ha, quinto, contestato la fondatezza della domanda, eccependo che dal 1° ottobre 2017 gli importi erogati erano stati aggiornati ed erano del tutto corretti, mentre per il periodo precedente le differenze richieste erano errate, anche in considerazione del fatto atteso che non erano dovuti né la quattordicesima né gli scatti di anzianità.
Acquisiti nuovi conteggi e note, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c..
2.L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata. CP_1
La Suprema Corte ( v. , tra le altre, Cass., 26.4.2007, n. 9969 e Cass., 23.3.2010, n. 6952) ha più volte affermato che il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione della giustizia in quanto il rapporto non gode di stabilità, in quanto
"le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, come può accadere nel caso del lavoro nautico, marittimo od aereo, pur non potendosi escludere nei confronti del lavoratore carcerario la configurabilità di una situazione di "metus", comunque giustificativa di detta sospensione, riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere del tutto con quelle che contrassegnano il lavoro libero, in funzione della necessità di mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e di assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria".
I Giudici di legittimità hanno tuttavia precisato che “la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”, sicchè è infondato l'assunto secondo cui “permane la sospensione del termine prescrizionale una volta cessato il rapporto di lavoro e protraentesi il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione”, in quanto esso …”non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle
2 citate pronunce di questa Corte è chiaramente da
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