Trib. Modena, sentenza 07/06/2024, n. 71
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Emilia Salvatore Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Giulia Lucchi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, R.G. n. 123-1/2024, nei confronti di
RI ER (c.f. [...]), residente in [...]01, elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv. ALESSANDRO RATTI, con studio in Modena, Piazzale F. Torti n. 4 (pec: alessandro.ratti@ordineavvmodena.it) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente in proprio –
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione depositata;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che, dagli artt. 40 e 41 CCI, non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria, anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione
giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F. (v. Cass. n. 20187/17);
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;
rilevato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCI, essendo il ricorrente residente nel circondario dell'adito Tribunale;
considerato che la relazione dell'OCC, allegata al ricorso, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto professionista iscritto all'albo dei geometri, titolare di partita Iva;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che recano un'esposizione debitoria, pari a complessivi euro 315.723,11);
segnatamente, anche in base ai controlli svolti dall'OCC, il principale asset liquidabile è costituito dalla quota di proprietà di 6/72 di un capannone industriale, sito in Modena, via dell'Industria n. 43 e 45, avente un valore stimato pari a euro 48.875,00 nonché
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Emilia Salvatore Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Giulia Lucchi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, R.G. n. 123-1/2024, nei confronti di
RI ER (c.f. [...]), residente in [...]01, elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv. ALESSANDRO RATTI, con studio in Modena, Piazzale F. Torti n. 4 (pec: alessandro.ratti@ordineavvmodena.it) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente in proprio –
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione depositata;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che, dagli artt. 40 e 41 CCI, non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria, anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione
giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F. (v. Cass. n. 20187/17);
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;
rilevato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCI, essendo il ricorrente residente nel circondario dell'adito Tribunale;
considerato che la relazione dell'OCC, allegata al ricorso, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto professionista iscritto all'albo dei geometri, titolare di partita Iva;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che recano un'esposizione debitoria, pari a complessivi euro 315.723,11);
segnatamente, anche in base ai controlli svolti dall'OCC, il principale asset liquidabile è costituito dalla quota di proprietà di 6/72 di un capannone industriale, sito in Modena, via dell'Industria n. 43 e 45, avente un valore stimato pari a euro 48.875,00 nonché
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