Trib. Matera, sentenza 07/01/2025, n. 2
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Testo completo
R.G. n. 2199/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
OL LI S.S. (P.Iva: 93051780778) e AGRIA DEI F.LLI LI S.S.
OL (c.f.: 04892290729), in persona dei rispettivi amministratori pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti IN Barone (c.f.: [...]) e Maria
Carmela Longo (c.f.: [...]), con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo difensore in Altamura (BA), via Rodi n. 28;
ricorrenti-attrici nei confronti di
NI OR (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Gaetano Araneo (c.f.: [...]), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in ME (PZ), L.go G.B. Araneo n. 45;
resistente-convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14/12/2019, la AG LI S.S. e la AGRIA dei F.lli LI
S.S. AG adivano il Tribunale di Matera, per la reintegra nel possesso della copertura e degli impianti fotovoltaici insistenti sul fabbricato rurale sito nel Comune di ND, identificato in catasto terreni al foglio 78 particella 265 sub. 3 e sub. 4, di cui asserivano lo spoglio ad opera di
1 R.G. n. 2199/2019
NI OR, nonché per l'adozione di ogni misura necessaria per l'esercizio del possesso sugli stessi compreso il divieto di comportamenti molesti o tesi a procrastinare lo spoglio stesso.
All'uopo riferivano: di essere proprietari di due impianti fotovoltaici della potenza di 50 e 30 kwp, installati sul lastrico del fabbricato rurale riportato in catasto terreni del Comune di ND al foglio 78 particella 265 rispettivamente sub 3 e 4, a sostituzione dell'originaria copertura in cemento armato con lamiere grecate;
di aver ottenuto, dai fratelli IN, VA e LA
LI, proprietari di detto fabbricato, il comodato d'uso della suddetta copertura per
l'installazione di un impianto fotovoltaico;
di aver presentato al Comune di ND le istanze amministrative per l'avvio dei lavori, all'ENEL le richieste di connessione alla rete BT (evase con verbale del 27/05/2013 e del 05/07/2013), nonché al gestore dei servizi energetici – GSE la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal DM 05/07/2012;
di aver, quindi, sottoscritto con il GSE, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 28/2011 e del DM 05/07/2012, le convenzioni n. BO11377101507 del 12/07/2013 e n. M 011373271107 del 10/10/2013, aventi ad oggetto “la regolamentazione delle condizioni tecnico-amministrative del ritiro da parte del
GSE della produzione netta immessa in rete dagli impianti fotovoltaici de quibus nonché, nei casi di cessione parziale, il riconoscimento della tariffa premio alla quota di produzione netta”;
di essere obbligate, ai sensi dell'articolo 52 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, a tenere un registro di impianto, soggetto
a controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove annotare mensilmente le letture ai fini della determinazione e liquidazione dell'imposta sui consumi, nonché a rilasciare una dichiarazione annuale sull'attività di esercizio dei sistemi;
di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici, al fine di assicurare la necessaria produttività degli stessi.
Rappresentavano, poi, che: in data 17/12/2018, i germani LI e la madre IN US avevano alienato a NI OR i terreni di loro proprietà siti in agro di ND, alla contrada Piano della Cisterna, unitamente al fabbricato rurale sulle cui coperture, concesse loro in comodato, insistevano gli impianti fotovoltaici realizzati a loro cura e spese;
l'acquirente, asserendo arbitrariamente di essere proprietario anche degli impianti fotovoltaici, aveva arbitrariamente impedito loro l'accesso al fabbricato rurale e, quindi, agli impianti, non consentendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché la lettura dei contatori e le conseguenziali e doverose annotazioni e comunicazioni.
2 R.G. n. 2199/2019
Sostenevano, quindi, che la condotta assunta dall'odierno resistente integrasse gli estremi dello spoglio - fonte di danno patrimoniale, anche in ragione del fatto che per l'acquisto degli impianti esse avevano contratto dei mutui, le cui rate di ammortamento erano in parte coperte con il corrispettivo rinveniente proprio dalla cessione di energia degli impianti in questione.
II. In data 07/09/2020 si costituiva in giudizio NI OR, chiedendo il rigetto integrale dell'avversa domanda sulla base sostanzialmente di due considerazioni: le società ricorrenti erano di proprietà dei fratelli LI e, nel corso delle trattative per il trasferimento dei terreni di loro proprietà e del fabbricato rurale ivi insistente, le parti avevano inteso procedere al trasferimento anche degli impianti fotovoltaici. A riprova di ciò, evidenziavano che a giugno del 2018 LA
LI, socio amministratore e legale rappresentante della Agria dei F.lli LI S.S. nonché socio della AG LI S.S., aveva consegnato a suo padre GI OR, che stava conducendo le trattative per suo conto, gli originali di due contratti denominati contratto di manutenzione e assistenza, che riguardavano proprio gli impianti fotovoltaici in contestazione;
in data 17/12/2018, dopo l'appianamento di alcune problematiche verificatesi in sede di stesura del rogito per l'esistenza di ipoteche sui beni da trasferire, era stato stipulato il contratto di compravendita a Notaio Galante repertorio n. 10046 raccolta n. 5997, con cui egli aveva acquistato l'azienda agricola unitamente al lastrico solare, senza limitazione di sorta.
Sottolineava che, infatti, al momento della stipulazione dell'atto pubblico, gli alienanti non avevano neppure fatto menzione dell'esistenza di un contratto di comodato gratuito in favore di terzi avente ad oggetto la copertura del fabbricato alienato;
solo successivamente gli LI, resisi inadempienti alle comunicazioni nei confronti del GSE per la voltura del contratto di servizio, avevano chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 per la cessione degli impianti e la voltura dei contratti con il GSE. Somma che egli si era rifiutato di corrispondere, ritenendo di aver acquistato la proprietà degli impianti unitamente al fabbricato su cui insistevano, il cui trasferimento era stato considerato al momento della fissazione del prezzo di compravendita.
Contestava, poi: a) l'esistenza di una situazione antecedente di possesso in capo alle società ricorrenti che potesse essere astrattamente ripristinata, evidenziando che con la domanda cautelare i ricorrenti intendevano, piuttosto, costituire ex novo un diritto, prima inesistente;
b) in ragione di ciò, la legittimazione ad agire delle ricorrenti, che non avevano dimostrato l'esistenza dei contratti di comodato d'uso della copertura del fabbricato, asseritamente siglati con gli, allora,
3 R.G. n. 2199/2019
proprietari LI;
c) l'opponibilità a sé di detti contratti, pure ove mai ne fosse stata provata
l'esistenza, non essendo stati redatti per iscritto e non essendo stati debitamente trascritti nei registri immobiliari.
Sottolineava, ancora, che:
1. le pratiche amministrative avviate per la sostituzione della originaria copertura del fabbricato rurale in cemento armato con l'impianto fotovoltaico erano state avviate in forza del titolo di proprietà dell'immobile in capo ai germani LI e non certamente sulla base di un presunto comodato d'uso intercorso tra questi ultimi e gli odierni ricorrenti.
Considerato che
nella compagine sociale delle ricorrenti figuravano quali soci i fratelli LI, riteneva che non fosse mai avvenuto alcun conferimento giuridico degli impianti alle società, avendo gli LI solo consentito loro informalmente l'utilizzo della copertura dello stabile con l'installazione del sistema
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
OL LI S.S. (P.Iva: 93051780778) e AGRIA DEI F.LLI LI S.S.
OL (c.f.: 04892290729), in persona dei rispettivi amministratori pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti IN Barone (c.f.: [...]) e Maria
Carmela Longo (c.f.: [...]), con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo difensore in Altamura (BA), via Rodi n. 28;
ricorrenti-attrici nei confronti di
NI OR (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Gaetano Araneo (c.f.: [...]), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in ME (PZ), L.go G.B. Araneo n. 45;
resistente-convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14/12/2019, la AG LI S.S. e la AGRIA dei F.lli LI
S.S. AG adivano il Tribunale di Matera, per la reintegra nel possesso della copertura e degli impianti fotovoltaici insistenti sul fabbricato rurale sito nel Comune di ND, identificato in catasto terreni al foglio 78 particella 265 sub. 3 e sub. 4, di cui asserivano lo spoglio ad opera di
1 R.G. n. 2199/2019
NI OR, nonché per l'adozione di ogni misura necessaria per l'esercizio del possesso sugli stessi compreso il divieto di comportamenti molesti o tesi a procrastinare lo spoglio stesso.
All'uopo riferivano: di essere proprietari di due impianti fotovoltaici della potenza di 50 e 30 kwp, installati sul lastrico del fabbricato rurale riportato in catasto terreni del Comune di ND al foglio 78 particella 265 rispettivamente sub 3 e 4, a sostituzione dell'originaria copertura in cemento armato con lamiere grecate;
di aver ottenuto, dai fratelli IN, VA e LA
LI, proprietari di detto fabbricato, il comodato d'uso della suddetta copertura per
l'installazione di un impianto fotovoltaico;
di aver presentato al Comune di ND le istanze amministrative per l'avvio dei lavori, all'ENEL le richieste di connessione alla rete BT (evase con verbale del 27/05/2013 e del 05/07/2013), nonché al gestore dei servizi energetici – GSE la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal DM 05/07/2012;
di aver, quindi, sottoscritto con il GSE, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 28/2011 e del DM 05/07/2012, le convenzioni n. BO11377101507 del 12/07/2013 e n. M 011373271107 del 10/10/2013, aventi ad oggetto “la regolamentazione delle condizioni tecnico-amministrative del ritiro da parte del
GSE della produzione netta immessa in rete dagli impianti fotovoltaici de quibus nonché, nei casi di cessione parziale, il riconoscimento della tariffa premio alla quota di produzione netta”;
di essere obbligate, ai sensi dell'articolo 52 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, a tenere un registro di impianto, soggetto
a controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove annotare mensilmente le letture ai fini della determinazione e liquidazione dell'imposta sui consumi, nonché a rilasciare una dichiarazione annuale sull'attività di esercizio dei sistemi;
di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici, al fine di assicurare la necessaria produttività degli stessi.
Rappresentavano, poi, che: in data 17/12/2018, i germani LI e la madre IN US avevano alienato a NI OR i terreni di loro proprietà siti in agro di ND, alla contrada Piano della Cisterna, unitamente al fabbricato rurale sulle cui coperture, concesse loro in comodato, insistevano gli impianti fotovoltaici realizzati a loro cura e spese;
l'acquirente, asserendo arbitrariamente di essere proprietario anche degli impianti fotovoltaici, aveva arbitrariamente impedito loro l'accesso al fabbricato rurale e, quindi, agli impianti, non consentendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché la lettura dei contatori e le conseguenziali e doverose annotazioni e comunicazioni.
2 R.G. n. 2199/2019
Sostenevano, quindi, che la condotta assunta dall'odierno resistente integrasse gli estremi dello spoglio - fonte di danno patrimoniale, anche in ragione del fatto che per l'acquisto degli impianti esse avevano contratto dei mutui, le cui rate di ammortamento erano in parte coperte con il corrispettivo rinveniente proprio dalla cessione di energia degli impianti in questione.
II. In data 07/09/2020 si costituiva in giudizio NI OR, chiedendo il rigetto integrale dell'avversa domanda sulla base sostanzialmente di due considerazioni: le società ricorrenti erano di proprietà dei fratelli LI e, nel corso delle trattative per il trasferimento dei terreni di loro proprietà e del fabbricato rurale ivi insistente, le parti avevano inteso procedere al trasferimento anche degli impianti fotovoltaici. A riprova di ciò, evidenziavano che a giugno del 2018 LA
LI, socio amministratore e legale rappresentante della Agria dei F.lli LI S.S. nonché socio della AG LI S.S., aveva consegnato a suo padre GI OR, che stava conducendo le trattative per suo conto, gli originali di due contratti denominati contratto di manutenzione e assistenza, che riguardavano proprio gli impianti fotovoltaici in contestazione;
in data 17/12/2018, dopo l'appianamento di alcune problematiche verificatesi in sede di stesura del rogito per l'esistenza di ipoteche sui beni da trasferire, era stato stipulato il contratto di compravendita a Notaio Galante repertorio n. 10046 raccolta n. 5997, con cui egli aveva acquistato l'azienda agricola unitamente al lastrico solare, senza limitazione di sorta.
Sottolineava che, infatti, al momento della stipulazione dell'atto pubblico, gli alienanti non avevano neppure fatto menzione dell'esistenza di un contratto di comodato gratuito in favore di terzi avente ad oggetto la copertura del fabbricato alienato;
solo successivamente gli LI, resisi inadempienti alle comunicazioni nei confronti del GSE per la voltura del contratto di servizio, avevano chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 per la cessione degli impianti e la voltura dei contratti con il GSE. Somma che egli si era rifiutato di corrispondere, ritenendo di aver acquistato la proprietà degli impianti unitamente al fabbricato su cui insistevano, il cui trasferimento era stato considerato al momento della fissazione del prezzo di compravendita.
Contestava, poi: a) l'esistenza di una situazione antecedente di possesso in capo alle società ricorrenti che potesse essere astrattamente ripristinata, evidenziando che con la domanda cautelare i ricorrenti intendevano, piuttosto, costituire ex novo un diritto, prima inesistente;
b) in ragione di ciò, la legittimazione ad agire delle ricorrenti, che non avevano dimostrato l'esistenza dei contratti di comodato d'uso della copertura del fabbricato, asseritamente siglati con gli, allora,
3 R.G. n. 2199/2019
proprietari LI;
c) l'opponibilità a sé di detti contratti, pure ove mai ne fosse stata provata
l'esistenza, non essendo stati redatti per iscritto e non essendo stati debitamente trascritti nei registri immobiliari.
Sottolineava, ancora, che:
1. le pratiche amministrative avviate per la sostituzione della originaria copertura del fabbricato rurale in cemento armato con l'impianto fotovoltaico erano state avviate in forza del titolo di proprietà dell'immobile in capo ai germani LI e non certamente sulla base di un presunto comodato d'uso intercorso tra questi ultimi e gli odierni ricorrenti.
Considerato che
nella compagine sociale delle ricorrenti figuravano quali soci i fratelli LI, riteneva che non fosse mai avvenuto alcun conferimento giuridico degli impianti alle società, avendo gli LI solo consentito loro informalmente l'utilizzo della copertura dello stabile con l'installazione del sistema
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