Trib. Cuneo, sentenza 05/11/2024, n. 507
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Testo completo
R.G. 314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n.r.g. 314/2024 promossa da
, (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 (CN) il 21.5.1986 e residente a [...] VIA MONS. Parte_2 elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Soleri 11, presso l'avv. Andrea Romano (C.F.
), che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_2 Ufficio in Cuneo, Via Massimo D'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...]
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Pag. 1 a 10
“
1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 CP_3 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
3. condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente e così complessivamente €. 2.500,00, o della somma veriore accertanda, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 co. 6 l. 412/1991, richiamato dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato, in ogni caso rigettando la domanda relativa all'anno scolastico 2023/2024.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
All'udienza del 5.11.2024 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda giudiziale con riguardo al bonus docenti relativo all'anno scolastico 2023/2024, mentre ha chiesto di estendere la domanda all'anno scolastico 2024/2025.
Il e del merito nulla ha opposto con riguardo all'estensione della Controparte_1 domanda giudiziale relativa all'anno scolastico 2024/2025.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della cd “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio.
Tanto premesso, non è contestato che la parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Né v'è dubbio sul fatto che la parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di
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beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo. CP
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma
122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_5 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la CP quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo
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importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che
“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n.r.g. 314/2024 promossa da
, (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 (CN) il 21.5.1986 e residente a [...] VIA MONS. Parte_2 elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Soleri 11, presso l'avv. Andrea Romano (C.F.
), che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_2 Ufficio in Cuneo, Via Massimo D'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...]
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Pag. 1 a 10
“
1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 CP_3 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
3. condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente e così complessivamente €. 2.500,00, o della somma veriore accertanda, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 co. 6 l. 412/1991, richiamato dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato, in ogni caso rigettando la domanda relativa all'anno scolastico 2023/2024.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
All'udienza del 5.11.2024 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda giudiziale con riguardo al bonus docenti relativo all'anno scolastico 2023/2024, mentre ha chiesto di estendere la domanda all'anno scolastico 2024/2025.
Il e del merito nulla ha opposto con riguardo all'estensione della Controparte_1 domanda giudiziale relativa all'anno scolastico 2024/2025.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della cd “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio.
Tanto premesso, non è contestato che la parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Né v'è dubbio sul fatto che la parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di
Pag. 2 a 10
beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo. CP
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma
122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_5 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la CP quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo
Pag. 3 a 10
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che
“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la
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