Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9661

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9661
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 9661
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 42717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 novembre 2022 e vertente
TRA nato a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Finizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rho (MI), Largo Don Rusconi n.9, giusta procura in atti;

PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Patrizia Campagnoli ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del predetto difensore in Rho (MI), Corso Europa n. 209, giusta procura in atti;

PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c
e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE ATTRICE:
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“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano adito, tenuto conto dei fatti e delle circostanze narrati nella parte in fatto del ricorso introduttivo e dei successivi atti difensivi, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni:
In via principale:

1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2 - la casa coniugale sarà assegnata al ricorrente IGnor che vi coabiterà eventualmente con , Pt_1 _1 maggiorenne e già autosufficiente (v. Tribunale di Napoli 23 aprile 2023, n. 4131, fermo restando che “Non è il mantenimento a dover soddisfare l'eIGenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito” (Cass. 38366/2021), in quanto la stessa aveva raggiunto già ante causam
l'indipendenza economica e/o aveva acquisito concreta capacità di lavoro, altresì considerato che la IG
ha volontariamente abbandonato, con atto unilaterale pertanto, il posto di lavoro solo in data 15 Persona_2 marzo 2023 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente) e, per giunta, a giudizio di separazione pendente ed a soli 7 giorni dall'udienza di comparizione delle parti;
senza tralasciare che la FI del ricorrente aveva già frequentato senza profitto la facoltà di Biotecnologia, per poi mutare tardivamente l'indirizzo di studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere Antiche, attuale facoltà di studio;

3 - la IG asporterà tutti i propri mobili, arredi e beni personali entro otto mesi dall'udienza del 30 CP_1 maggio 2023, o entro quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;

In via subordinata, sempre nel caso di assegnazione della casa coniugale al IGnor Pt_1

1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2 - la casa coniugale sarà assegnata al ricorrente IGnor che vi coabiterà eventualmente con , Pt_1 _1 maggiorenne e già autosufficiente (v. Tribunale di Napoli 23 aprile 2023, n. 4131, fermo restando che “Non è il mantenimento a dover soddisfare l'eIGenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito” (Cass. 38366/2021), in quanto la stessa aveva raggiunto già ante causam
l'indipendenza economica e/o aveva acquisito concreta capacità di lavoro, altresì considerato che la IG
ha volontariamente abbandonato, con atto unilaterale pertanto, il posto di lavoro solo in data 15 Persona_2 marzo 2023 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente) e, per giunta, a giudizio di separazione pendente ed a soli 7 giorni dall'udienza di comparizione delle parti;
senza tralasciare che la FI del ricorrente aveva già frequentato senza profitto la facoltà di Biotecnologia, per poi mutare tardivamente l'indirizzo di studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere Antiche, attuale facoltà di studio;

3 - con possibilità nell'evenienza, laddove la FI intenderà liberamente trasferire la propria residenza altrove
e/o riterrà di coabitare con la madre, che il padre versi alla FI, pur stanti le ridette argomentazioni svolte in tema di raggiunta indipendenza economica e/o capacità di lavoro della IG ed in alternativa Persona_2 alla prestazione diretta di un concorso ad un'eventuale e non creduto mantenimento, la somma massima mensile di € 250,00. Il ridetto importo, sempre e solo nel caso in cui fosse disposto un concorso al mantenimento della FI a carico di parte ricorrente, verrà versato sino alla fine dell'università di , purchè la stessa _1 frequenti con profitto e nei termini del piano di studi, facendosi, quindi, riferimento alla durata del piano di
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studi previsto e senza che si versi nella condizione di studente c.d. fuori corso, e sempre che, medio tempore, la FI non reperisca una nuova idonea occupazione lavorativa;

4 - la IG asporterà tutti i propri mobili, arredi e beni personali entro otto mesi dall'udienza del 30 CP_1 maggio 2023, o entro quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;

In via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla
IG , fatte salve le autonome iniziative del IGnor a tutela dei propri diritti inerenti la CP_1 Pt_1 proprietà formale e/o sostanziale della casa coniugale:

1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2 - il IGnor abbandonerà la casa coniugale entro otto mesi dall'udienza del 30 maggio 2023, o entro Pt_1 quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;

3 - nel solo caso in cui sia ritenuta la sussistenza dell'obbligo paterno al concorso al mantenimento della FI maggiorenne , stanti le argomentazioni svolte nel presente atto ed a cui ci si riporta integralmente _1
(assenza di diritto al mantenimento della FI o, in subordine, debenza solo fino a che la FI frequenterà con profitto e nei termini del piano di studi, facendosi, quindi, riferimento alla durata del piano di studi previsto e senza che si versi nella condizione di studente c.d. fuori corso, e sempre che, medio tempore, non _1 reperisca una nuova idonea occupazione lavorativa), il IGnor vi concorrerà a mezzo del versamento Pt_1 mensile di € 150,00 mensili, o, tutt'al più, confermando sul punto la previsione dell'ordinanza presidenziale del
31 maggio 2023.
In tutti e tre i casi sopraindicati, con rigetto di qualsivoglia domanda di mantenimento della moglie nei confronti dell'odierno ricorrente
In ogni caso, qualora sia confermata l'ordinanza del 31 maggio 2023, voglia il Giudice ordinare alla IG
, anche per il tramite della madre odierna resistente, la produzione in giudizio della Persona_2 documentazione atta a dimostrare il programma e la durata dei corsi della facoltà di Lettere Antiche cui è iscritta la IG medesima, con l'indicazione anche dei singoli esami previsti nelle rispettive Persona_2 annualità, nonché prevedere quale obbligo cogente a carico della FI, anche per il tramite della madre se del caso, di trasmettere comunicazione formale al padre su base trimestrale, o su quella differente durata che sarà decisa dal Giudicante, attestante la situazione del libretto universitario e la frequentazione e l'eventuale superamento degli esami previsti nelle rispettive annualità, prevedendo sin d'ora che il concorso al mantenimento di cesserà senza necessità di deposito di ulteriore ricorso giudiziale teso alla modifica _1 dell'assetto attuale in presenza di una delle seguenti circostanze, anche alternative tra loro:
- ulteriore reperimento da parte della FI di idonea occupazione lavorativa;

- prematuro abbandono del corso di laurea, sia nel caso di abbandono tout court prima del conseguimento della laurea triennale, che di abbandono post conseguimento della laurea in questione, senza dare corso all'ulteriore specializzazione;

- mancato profitto nel corso di laurea, con collocazione dello studente fuori corso;

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- in ogni caso, superamento del termine di durata dell'uno e dell'altro corso, se intrapresi entrambi con la specialistica in consecutività alla laurea triennale.
Con ordine agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Rho (MI) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con il favore delle spese e compensi di causa, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria:
A - Disporsi prova per interrogatorio formale della IG , nonché per testi, sui seguenti capitoli CP_1 di prova eventualmente depurati da ogni giudizio e/o valutazione e preceduti dalle parole “Vero che”:
1) “A decorrere dal 22 marzo 2021 la IG lavorava alle dipendenze di con luogo Persona_2 CP_2 di effettuazione della prestazione lavorativa presso l'Eurospin Italia S.p.A., con sede in Mazzo di Rho (MI)?”;

2) “In occasione di una discussione avvenuta nell'ambito del nucleo familiare delle parti e nella casa coniugale in data 28 marzo 2022, ore 21,40 circa, la IG si rivolgeva alla FI , alla presenza del CP_1 _1 marito ed odierno ricorrente nonché dell'altro figlio profferendo al minuto 17:49 e sino al minuto Per_3
17:55, le seguenti parole (come da file audio che si produrrà direttamente in cancelleria su idoneo supporto, non potendo essere altrimenti depositato telematicamente, e su cui si chiede la doverosa acquisizione in giudizio): “sei la più intelligente, vai all'Università e, vuoi un conIGlio, licenziati dall'Eurospin, così ti mantiene! ?”;

3) “Nel mese di aprile 2022 la IG ometteva di presentarsi al lavoro e per sua scelta ometteva di CP_1 superare il periodo di prova nel posto di lavoro garantitole inizialmente a termine, ma con pressochè certa prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato, presso la Marc Service S.r.l., florida realtà aziendale del rhodense (doc. n. 6), che vanta al suo servizio n. 59
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