Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 3357

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 3357
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3357
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Angela Vitarelli, nella causa iscritta al n. 9741/2022 R. G. Aff.
Cont. Lavoro, all'udienza del 6.12.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all' art 127 ter cpc

ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito contestuale della stessa

TRA

Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Nicola Ivan Bernardi e Gioacchino Pellegrino
-ricorrente-
E

rapp. e dif. dall' avv. Giovanni Capparelli CP_1
rapp dif. dall' avv. Pietro Di Carlo Controparte_2
contumace CP_3
contumace Controparte_4
contumace CP_5
- resistenti-
FATTO E DIRITTO
La domanda è in parte fondata e va accolta nei termini di seguito precisati

1.La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra , dal Parte_2
02.09.2012 al 31.07.2017, ininterrottamente, come collaboratrice domestica familiare;
che
l'orario di lavoro osservato andava dalle ore 20.00 alle ore 8.30, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica;
che, per almeno due volte a settimana, ha lavorato anche durante il giorno, tra le ore 8.30 e le ore 20.00, per circa quattro ore a
settimana;
che ha svolto le seguenti mansioni: forniva l'assistenza notturna (ad es. accompagnava la datrice di lavoro in bagno, le portava da bere, le controllava la temperatura corporea se non si sentiva bene), la mattina la aiutava a lavarsi e a vestirsi, puliva la casa lavando i pavimenti e le stoviglie, faceva il bucato, stendeva i panni, si recava in farmacia per acquistare i medicinali prescritti alla resistente, faceva la spesa, preparava il vitto e la colazione;
che la propria datrice di lavoro era , dante causa degli odierni Parte_2
resistenti.
Ha quindi rivendicato il pagamento delle differenze retributive spettanti per l'effettiva qualità
e quantità del lavoro svolto, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva, in quanto il rapporto di lavoro non risulta essere stato denunciato all , allegando che la datrice di CP_6
lavoro, nubile e senza figli, è deceduta il 02.08.2020;
gli eredi della stessa sono stati pertanto individuati tramite lo stato di famiglia storico emesso dal Comune di Lucera il 07.11.2022, intestato al di lei padre , deceduto il 09.03.1967, e alla di lei madre Persona_1
, deceduta il 18.01.1987, documento dall' esame del quale si individuano i Persona_2
seguenti coeredi, fra loro germani: , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , , ;

[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Parte_2
l' eredità della datrice di lavoro è stata quindi devoluta, ab intestato, ai fratelli e sorelle ed ai loro discendenti, per rappresentazione, nei casi di premorienza degli eredi originari.
Tanto premesso, la ricorrente ha precisato di agire, nel presente giudizio, esclusivamente nei confronti dei figli ed eredi di , deceduta il 10.07.1996, come Controparte_9
individuati tramite lo stato di famiglia integrale emesso dal Comune di Lucera il 07.11.2022
(allegato al ricorso introduttivo sub 5) ed ha dedotto e documentato in atti che con gli altri coeredi, prima citati, venivano conclusi accordi stragiudiziali a definizione delle pretese retributive scaturenti dal rapporto di lavoro domestico.
Gli odierni resistenti, dunque, sono stati chiamati a rispondere del debito ereditario nei limiti della quota loro riferibile, ossia € 7.041,00 netti, pari ad 1/6 della somma complessiva maturata a titolo di differenze retributive (€ 42.247,16).
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come segue: “ 1) accertare e dichiarare che fra la ricorrente e la sig.ra è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal Parte_2
02.09.2012 al 20 31.07.2017, con inquadramento della lavoratrice nel livello C – SUPER del
CCNL colf e badanti, in ragione delle mansioni effettivamente svolte;
2) accertare e dichiarare che per la quantità e qualità del lavoro svolto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive per tutte le causali e i titoli meglio specificati in narrativa e negli allegati conteggi, pari a complessive € 42.247,16;
3) per l'effetto, condannare i resistenti, eredi della defunta
, a pagare in favore della ricorrente la somma di € 7.041,00, al netto delle Parte_2
ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo;
4) condannare altresì i resistenti a regolarizzare la posizione contributiva previdenziale e assistenziale della lavoratrice, versando all i contributi CP_6
evasi;
5) in via subordinata e salvo gravame, si chiede la condanna dei resistenti nei limiti di quanto si riterrà provato, all'esito della compiuta
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