Trib. Padova, sentenza 28/03/2024, n. 242
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Testo completo
N. R.G. 224/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 224/2022 tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROCCA RICCARDO e dell'avv. VARRICCHIO ENRICO
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PETTI SALVATORE e CP_1 P.IVA_1
PAPA ANNA LUCIA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PETTI CP_2 P.IVA_2
SALVATORE e PAPA ANNA LUCIA
CONVENUTO
Oggi 28 marzo 2024 innanzi al dott. S R, è comparso per
[...]
l'avv. VARRICCHIO, nessuno per e Parte_1 CP_1 CP_2
pur a seguito di rinvio concesso alle convenute per munirsi di nuovo difensore,
[...]
a seguito della rinuncia al mandato degli atti PETTI e PAPA.
L'avv. V discute chiede l'accoglimento delle conclusioni del ricorso, con condanna delle convenute al pagamento delle somme indicate nei conteggi prodotti, in particolare della somma di € 43.573,63, di cui € 5566,54 per TFR.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consigli, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro
dott. S R
pagina 1 di 9
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S R ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 224/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Riccardo ROCCA e dell'avv. Enrico VARRICCHIO, come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore PETTI e Anna CP_1 P.IVA_1
Lucia PAPA, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore PETTI e CP_2 P.IVA_2
Anna Lucia PAPA, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI delle parti come in atti e che qui si intendono trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente sono fondate, per i motivi e nei termini di seguito esposti.
1. Il signor conveniva in giudizio la e la Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento in solido delle differenze Controparte_2
retributive e degli arretrati per il lavoro di pizzaiolo svolto dal 13.12.2014 fino al
27.11.2020 presso il ristorante in Due Carrare (PD), nella cui gestione si Org_1
pagina 3 di 9
sono succedute le due società per effetto della cessione d'azienda del 6.8.2019, sul presupposto del diritto, in ragione delle mansioni svolte, al superiore inquadramento rispetto a quello formalmente attribuito e del maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello contrattualmente previsto.
Il ricorrente così pertanto concludeva:
“Accertato e dichiarato che il sig. aveva diritto sin Parte_1 dall'assunzione — o comunque dal diverso momento che dovesse essere accertato in causa — ad essere inquadrato al 4° Livello del CCNL Pubblici esercizi, e che a partire da settembre 2018 — o comunque dal diverso momento che dovesse essere accertato in causa — il suo orario di lavoro era martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle
17.30 alle 1.00 e venerdì e sabato dalle 17.30 alle 2,00, condannare ai sensi dell'art.
2112 c.c.
a) cod. fisc. , con sede legale in Montegrotto Terme Controparte_2 P.IVA_2
(PD), Via Ottoviana n. 7/3, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ai sig. la somma di euro 42.348,41 — ovvero la diversa Parte_2 somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa —, per differenze retributive per livello
e orario di lavoro e la somma di euro 5.713,00 — ovvero la diversa somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa — per TFR;b) cod. fisc. , CP_1 P.IVA_1
con sede in Padova, Via San Gregorio Barbarigo n. 9, pec in persona Email_1
del legale rappresentante pro tempore a pagare, in solido con al sig. Controparte_2
la somma di euro 17.399,81 — ovvero la diversa Parte_1 somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa —, per differenze retributive per livello
e orario di lavoro maturate dal lavoratore fino alla cessione d'azienda del 6.8.2019 e di euro 3.741,56 — ovvero la diversa somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa — per TFR maturate dal lavoratore fino alla cessione d'azienda del 6.8.20 19.
Accertato e dichiarato che il sig. ha rassegnato le Parte_1
dimissioni per giusta causa in ragione dei gravi inadempimenti di Controparte_2 condannare quest'ultima a pagargli la somma di euro 1.818,25 — ovvero la diversa somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa per indennità di mancato preavviso;
Condannare a consegnare al sig. le buste paga di Controparte_2 Parte_1
dicembre 2014, gennaio, febbraio e dicembre 2015, marzo, maggio e settembre2017,
pagina 4 di 9 luglio 2018, luglio, novembre e dicembre 2019, febbraio, settembre, ottobre e novembre
2020 e le Certificazioni Uniche relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 .
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favor degli scriventi avvocati che a tal fine precisano di essere antistatari”.
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 224/2022 tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROCCA RICCARDO e dell'avv. VARRICCHIO ENRICO
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PETTI SALVATORE e CP_1 P.IVA_1
PAPA ANNA LUCIA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PETTI CP_2 P.IVA_2
SALVATORE e PAPA ANNA LUCIA
CONVENUTO
Oggi 28 marzo 2024 innanzi al dott. S R, è comparso per
[...]
l'avv. VARRICCHIO, nessuno per e Parte_1 CP_1 CP_2
pur a seguito di rinvio concesso alle convenute per munirsi di nuovo difensore,
[...]
a seguito della rinuncia al mandato degli atti PETTI e PAPA.
L'avv. V discute chiede l'accoglimento delle conclusioni del ricorso, con condanna delle convenute al pagamento delle somme indicate nei conteggi prodotti, in particolare della somma di € 43.573,63, di cui € 5566,54 per TFR.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consigli, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro
dott. S R
pagina 1 di 9
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S R ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 224/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Riccardo ROCCA e dell'avv. Enrico VARRICCHIO, come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore PETTI e Anna CP_1 P.IVA_1
Lucia PAPA, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore PETTI e CP_2 P.IVA_2
Anna Lucia PAPA, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI delle parti come in atti e che qui si intendono trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente sono fondate, per i motivi e nei termini di seguito esposti.
1. Il signor conveniva in giudizio la e la Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento in solido delle differenze Controparte_2
retributive e degli arretrati per il lavoro di pizzaiolo svolto dal 13.12.2014 fino al
27.11.2020 presso il ristorante in Due Carrare (PD), nella cui gestione si Org_1
pagina 3 di 9
sono succedute le due società per effetto della cessione d'azienda del 6.8.2019, sul presupposto del diritto, in ragione delle mansioni svolte, al superiore inquadramento rispetto a quello formalmente attribuito e del maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello contrattualmente previsto.
Il ricorrente così pertanto concludeva:
“Accertato e dichiarato che il sig. aveva diritto sin Parte_1 dall'assunzione — o comunque dal diverso momento che dovesse essere accertato in causa — ad essere inquadrato al 4° Livello del CCNL Pubblici esercizi, e che a partire da settembre 2018 — o comunque dal diverso momento che dovesse essere accertato in causa — il suo orario di lavoro era martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle
17.30 alle 1.00 e venerdì e sabato dalle 17.30 alle 2,00, condannare ai sensi dell'art.
2112 c.c.
a) cod. fisc. , con sede legale in Montegrotto Terme Controparte_2 P.IVA_2
(PD), Via Ottoviana n. 7/3, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ai sig. la somma di euro 42.348,41 — ovvero la diversa Parte_2 somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa —, per differenze retributive per livello
e orario di lavoro e la somma di euro 5.713,00 — ovvero la diversa somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa — per TFR;b) cod. fisc. , CP_1 P.IVA_1
con sede in Padova, Via San Gregorio Barbarigo n. 9, pec in persona Email_1
del legale rappresentante pro tempore a pagare, in solido con al sig. Controparte_2
la somma di euro 17.399,81 — ovvero la diversa Parte_1 somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa —, per differenze retributive per livello
e orario di lavoro maturate dal lavoratore fino alla cessione d'azienda del 6.8.2019 e di euro 3.741,56 — ovvero la diversa somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa — per TFR maturate dal lavoratore fino alla cessione d'azienda del 6.8.20 19.
Accertato e dichiarato che il sig. ha rassegnato le Parte_1
dimissioni per giusta causa in ragione dei gravi inadempimenti di Controparte_2 condannare quest'ultima a pagargli la somma di euro 1.818,25 — ovvero la diversa somma anche maggiore ritenuta giusta e/o equa per indennità di mancato preavviso;
Condannare a consegnare al sig. le buste paga di Controparte_2 Parte_1
dicembre 2014, gennaio, febbraio e dicembre 2015, marzo, maggio e settembre2017,
pagina 4 di 9 luglio 2018, luglio, novembre e dicembre 2019, febbraio, settembre, ottobre e novembre
2020 e le Certificazioni Uniche relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 .
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favor degli scriventi avvocati che a tal fine precisano di essere antistatari”.
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