Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 27

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 27
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 27
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo



TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SE, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 428 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
NE UI (c.f. [...]) e LE ME (c.f.
[...]), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori NE IA PI (c.f. [...]) e NE IE IO (c.f.
[...]);
NE JA (c.f. [...]), tutti elettivamente domiciliati in Corigliano Rossano (CS), alla Via Fontanelle n°47 (A.U.
Corigliano), presso lo Studio Legale Associato Monte, rappresentati e difesi dall'avv.
Gaetano Monte in virtù di procura speciale posta su foglio separato da intendersi materialmente congiunto all'atto introduttivo
- ATTORI -
E
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA (p.i. 01987250782), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Stancati, presso il cui Studio in SE, Via A. Arabia 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio
- CONVENUTA –
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
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All'udienza del 7.10.2024, il cui svolgimento era sostituito dallo scambio telematico di note, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c.):Lo scrivente avv. Gaetano Monte, nell'interesse degli attori si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso in tutti gli atti e verbali di causa ed in particolare nel verbale di causa del 10.07.2024. In questa sede, preliminarmente e per tutti i motivi già esposti nel richiamato verbale del
10.07.2024, si insite affinché il G.I. voglia disporre il rinnovo della CTU espletata nel corso del presente procedimento. In subordine si precisano le conclusioni così per come formulate in atto di citazione, conclusioni che qui si abbiano per integralmente riportate
e trascritte. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..”
Per la convenuta AO di SE (conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c.): “Facendo seguito al decreto che dispone la trattazione scritta della causa, ed il rinvio per la precisazione delle conclusioni, questa difesa precisa le conclusioni come già rassegnate in atti. La Ctu ed i successivi chiarimenti hanno confermato che stante la gravissima situazione del piccolo paziente, nessun trattamento in più di ciò che è stato fatto, avrebbe dovuto esser compiuto. Nessuna responsabilità potrà, infatti, esser attribuita ai sanitari ospedalieri e all'Azienda qui rappresentata”
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio LI GI e TA CA, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori LI IO PI e LI GA
IO, nonché LI LI, chiedevano il risarcimento dei danni sofferti, iure iure proprio
e iure hereditatis, a causa della morte di LI MA – rispettivamente, figlio e fratello degli attori – verificatasi il 21.8.2014 presso l'Ospedale di SE ed ascrivibile, secondo quanto esposto in citazione, alla condotta negligente ed imperita dei sanitari che ebbero in cura il piccolo MA nelle ultime ore di vita e, in particolare, del dr. FR
RN (medico in servizio presso l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione) il quale, di fronte alla richiesta di un intervento rianimatorio e/o di ventilazione assistita da parte dei medici del reparto di pediatria (dove il piccolo MA si trovava ricoverato) rifiutava di porre in essere la relativa prestazione, la quale veniva effettivamente compiuta solo con grande ritardo e dopo l'intervento del primario del reparto di anestesia d rianimazione,
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con tempistica tale da non impedire il decesso del minore per arresto cardiaco. Gli stessi attori precisavano che per i medesimi fatti oggetto dell'atto introduttivo il RN era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 c.p. in sede penale, con sentenza divenuta definitiva (in quanto confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro e poi, agli effetti civili, dalla Corte di Cassazione nel corso del presente giudizio, pure a fronte della dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato).
Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera di SE, eccependo la mancanza di prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento asseritamente colposo del dr. RN e il decesso di LI MA, non essendovi riscontro scientifico alla tesi secondo cui il paziente, ove tempestivamente intubato, non sarebbe deceduto, essendosi il decesso verificato a causa di un grave scompenso cardiaco, manifestatosi quale effetto collaterale dei trattamenti chemioterapici a cui il piccolo MA era sottoposto per la forma di leucemia che lo affliggeva ed innestatosi in un organismo già gravemente compromesso in ragione della malattia. La domanda era, comunque, contestata anche in punto di quantum debeatur, con riferimento alle singole pretese risarcitorie degli attori.
A seguito di prova per testi e CTU medico/legale (affidata a specialista in medicina legale
e specialista in cardiologia) la causa, disattese le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (come ratione temporis vigente rispetto alla data di introduzione del giudizio) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RILEVATO IN DIRITTO


1. Sul procedimento penale a carico di RN FR.

Incontestato, oltre che documentalmente riscontrabile, è che per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio RN FR (medico all'epoca in servizio presso la AO di
SE) abbia riportato condanna per il reato di cui all'art. 589 cp, in forza di sentenza di primo grado del Tribunale di SE, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, ma annullata dalla Corte di Cassazione per intervenuta estinzione del reato dovuta a prescrizione. La medesima Corte di Cassazione, invero, confermava agli effetti civili la responsabilità dell'imputato ma, non avendo l'AO di SE preso parte al processo quale responsabile civile, la relativa statuizione deve considerarsi inopponibile nei suoi confronti, con la conseguenza che la responsabilità del RN (e, per esso, dell'Azienda
Ospedaliera) andrà autonomamente esaminata secondo i canoni propri del processo civile
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e sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite nel presente processo (inclusi gli atti del processo penale in danno del RN prodotti da parte attrice, destinati, tuttavia, ad assumere valenza indiziaria, da esaminarsi nel complesso delle altre prove raccolte).


2. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sugli oneri probatori incombenti sulle parti.

Gli attori hanno ritenuto di far valere una responsabilità di natura contrattuale ed extra- contrattuale della convenuta Azienda Ospedaliera di SE.
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è astrattamente configurabile nei limiti in cui gli attori hanno agito quali eredi di LI MA, in ragione dell'incontestato contratto di spedalità del paziente/de cuius con la struttura sanitaria e del contatto sociale con i singoli
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