Trib. Terni, sentenza 13/01/2025, n. 42
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
COMUNE DI TODI (C.F. 00316740547), con il patrocinio dell'avv. CHIUCCHIOLO
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Viale Tiberina 132/A 06059 Todi (PG), presso lo studio dell'Avv. Alessandro Chiucchiolo
PARTE OPPONENTE
CONTRO
COMUNITA' MONTANA “ORVIETANO-NARNESE-AMERINO-TUDERTE” (C.F.
01412350553), con il patrocinio dell'avv. MARINI FABIO dell'avvocatura municipale del
Comune di Narni, elettivamente domiciliato a Narni Piazza dei Priori 1, Palazzo Municipale
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 D.Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/2/2024, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto e, con ordinanza del 6/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 D.Lgs. 150/2011 il Comune di TODI ha evocato in giudizio la IT NA dell' “Orvietano – Narnese
– Amerino – Tuderte” in liquidazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Vogli(a) il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- 1 - - in via preliminare: disporre la sospensione della efficacia esecutiva della ingiunzione opposta;
- nel merito: annullare e revocare e comunque dichiarare inefficace in tutto o in parte l'atto ingiuntivo impugnato perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Con decreto del 27/7/2020 veniva fissata l'udienza di discussione dell'istanza cautelare presentata ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2011 da parte opponente e, all'esito dell'udienza del
13/10/2020, l'istanza veniva rigettata.
Con comparsa depositata in data 8/10/2020 si costituiva in giudizio la COMUNITÀ
MONTANA DELL'“ORVIETANO – NARNESE – AMERINO – TUDERTE” IN
LIQUIDAZIONE rassegnando, per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, in funzione monocratica, nella persona del Magistrato designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, pre-via acquisizione dei documenti e delle prove richieste e disattesa ogni istanza cautelare, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzioni avversate.
Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge.”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 13/2/2024, con ordinanza del 6/6/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, si osservi quanto di seguito.
La presente controversia attiene all'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 15 del
10/6/2020 adottata dalla IT montana ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il pagamento di euro 81.964,30 a titolo di quote associative a carico del Comune di Attigliano.
A sostegno della propria opposizione, il Comune di TODI ha dedotto i seguenti motivi:
1) decadenza e/o prescrizione del credito azionato dalla IT NA mediante
l'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle quote associative 2010-2019 anche ai sensi dell'art. 1 comma 163 legge 296/2006;
2) non debenza delle quote associative in quanto la IT NA, essendo stata posta in liquidazione, non svolgerebbe più le funzioni statutarie che le erano proprie, le quali sono state trasferite all'Agenzia Forestale Regionale e alle Unioni dei Comuni;
- 2 -
3) non debenza delle ulteriori quote associative atteso che il Comune
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
COMUNE DI TODI (C.F. 00316740547), con il patrocinio dell'avv. CHIUCCHIOLO
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Viale Tiberina 132/A 06059 Todi (PG), presso lo studio dell'Avv. Alessandro Chiucchiolo
PARTE OPPONENTE
CONTRO
COMUNITA' MONTANA “ORVIETANO-NARNESE-AMERINO-TUDERTE” (C.F.
01412350553), con il patrocinio dell'avv. MARINI FABIO dell'avvocatura municipale del
Comune di Narni, elettivamente domiciliato a Narni Piazza dei Priori 1, Palazzo Municipale
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 D.Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/2/2024, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto e, con ordinanza del 6/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 D.Lgs. 150/2011 il Comune di TODI ha evocato in giudizio la IT NA dell' “Orvietano – Narnese
– Amerino – Tuderte” in liquidazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Vogli(a) il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- 1 - - in via preliminare: disporre la sospensione della efficacia esecutiva della ingiunzione opposta;
- nel merito: annullare e revocare e comunque dichiarare inefficace in tutto o in parte l'atto ingiuntivo impugnato perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Con decreto del 27/7/2020 veniva fissata l'udienza di discussione dell'istanza cautelare presentata ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2011 da parte opponente e, all'esito dell'udienza del
13/10/2020, l'istanza veniva rigettata.
Con comparsa depositata in data 8/10/2020 si costituiva in giudizio la COMUNITÀ
MONTANA DELL'“ORVIETANO – NARNESE – AMERINO – TUDERTE” IN
LIQUIDAZIONE rassegnando, per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, in funzione monocratica, nella persona del Magistrato designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, pre-via acquisizione dei documenti e delle prove richieste e disattesa ogni istanza cautelare, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzioni avversate.
Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge.”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 13/2/2024, con ordinanza del 6/6/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, si osservi quanto di seguito.
La presente controversia attiene all'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 15 del
10/6/2020 adottata dalla IT montana ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il pagamento di euro 81.964,30 a titolo di quote associative a carico del Comune di Attigliano.
A sostegno della propria opposizione, il Comune di TODI ha dedotto i seguenti motivi:
1) decadenza e/o prescrizione del credito azionato dalla IT NA mediante
l'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle quote associative 2010-2019 anche ai sensi dell'art. 1 comma 163 legge 296/2006;
2) non debenza delle quote associative in quanto la IT NA, essendo stata posta in liquidazione, non svolgerebbe più le funzioni statutarie che le erano proprie, le quali sono state trasferite all'Agenzia Forestale Regionale e alle Unioni dei Comuni;
- 2 -
3) non debenza delle ulteriori quote associative atteso che il Comune
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