Trib. Siracusa, sentenza 14/06/2024, n. 585

TRIB Siracusa
Sentenza
14 giugno 2024
0
0
05:06:40
TRIB Siracusa
Sentenza
14 giugno 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 14/06/2024, n. 585
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 585
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 13 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2022
tra
IM LO RO, cod. fisc. [...], rappresentato e difeso dall' Avv. FRANCO QUATTROCCHI, giusta procura in atti

- Ricorrente -

Contro
ISAB S.R.L., (c.f. 01629050897), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO SALES, ROSARIO
SALONIA e MASSIMO MILAZZO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, Lo NI SI esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Isab S.r.l., con I


sede in Priolo Gargallo, Ex SS 114 Km 146, facente parte del gruppo Lukoil Oil
Company fin dal 2006, dapprima con le mansioni di vigile del fuoco e,
successivamente, a causa dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, per i continui ed improvvisi attacchi di ansia in quadro depressivo, con la qualifica di operatore di impianto;
che in data 15.6.2020, allorquando si accingeva ad aprire una valvola sul posto di lavoro, subiva un infortunio, per il quale si recava al
Pronto Soccorso di Siracusa, accusando un forte dolore all'arto superiore destro,
riportando la diagnosi di “trauma arto superiore destro con sospetta lesione
muscolotendinea”. Rilevava che a causa dell'infortunio era costretto ad assentarsi per un lungo periodo di malattia dal 15.6.2020 al 13.12.2020, divenendo non più
idoneo alle mansioni di operatore di impianto;
che, successivamente, veniva invitato dal proprio capo reparto a riprendere le funzioni di operatore turnista,
atteso che era cambiato l'orientamento del medico aziendale, che aveva dato parere positivo, solo dopo una settimana, alla ripresa del lavoro come operatore di impianto;
che, a seguito delle condizioni di salute che andavano sempre più
peggiorando, si rimetteva in malattia;
che, con nota del 1.12.2021, la società
datoriale intimava il recesso dal rapporto di lavoro, con decorrenza immediata, per intervenuto superamento del periodo di comporto, ai sensi del combinato disposto degli art. 2110 c.c. e dell'art. 47 del CCNL Energia e Petrolio, avendo accumulato dal 30.8.2019 al 30.11.2021 (data del licenziamento) un numero complessivo di assenze per malattia pari ad oltre 18 mesi, rispetto ai 540 giorni previsti come limite massimo.
Aggiungeva di essere stato costretto a dichiarare che l'infortunio occorso in data
15.6.2020 non si era verificato sul luogo di lavoro (come si evinceva dalla certificazione medica);
che, contrariamente a quanto dichiarato, dal computo totale delle assenze per malattia si sarebbero dovuti sottrarre i 180 giorni di
II
infortunio, con conseguente mancato superamento del periodo di comporto;
che con raccomandata AR del 14.12.2021, aveva impugnato il licenziamento in quanto ingiusto, nullo ed inefficace perché discriminatorio, ritorsivo e contrario ai principi di correttezza e buona fede nonché illegittimo per mancato scomputo delle assenze dovute ad infortunio, dovendo sottrarsi le assenze maturate dal
15.6.2020 fino al 13.12.2020, data di fine infortunio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, la società Isab S.r.l. al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società datoriale con nota del

1.12.2021 e, per l'effetto, sentire condannare la società convenuta, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970, nelle medesime mansioni e qualifica ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli ex
lege a titolo di mensilità retributive, contributi previdenziali ed oneri accessori non corrisposti, oltre al risarcimento dei danni, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva la società ISAB S.r.l, che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il ricorrente, oltre ad essere stato giudicato dal medico competente pienamente idoneo alla mansione specifica, non rientrava nelle categorie protette di cui al collocamento obbligatorio né possedeva lo status di disabile accertato dalla Commissione Medica dell'INPS. Evidenziava
che non risultava dagli atti che la società resistente era stata resa edotta, in modo chiaro, puntuale e specifico dal ricorrente, della inequivoca riferibilità delle assenze per malattia che avevano determinato il superamento del periodo di comporto, alle specifiche patologie poste a fondamento della, asserita ed indimostrata, disabilità da sindrome ansioso depressiva. Rilevava che non poteva
III
ritenersi sussistente alcuna discriminazione indiretta, per mancanza di prova del dedotto intento ritorsivo. Deduceva, altresì, che il licenziamento per superamento del periodo di comporto era del tutto legittimo, in quanto il ricorrente era rimasto assente per malattia per 555 giorni, ovvero per oltre 18 mesi in 27 mesi, nel periodo dal 30.8.2019 al 30.11.2021. Evidenziava che l'art. 46 del CCNL di categoria disponeva che in caso di assenza per malattia o infortunio extraprofessionale, l'azienda avrebbe dovuto garantire al lavoratore non in prova la conservazione del posto per 18 mesi in 27 mesi per un periodo di comporto non continuativo;
che il lieve dolore accusato al braccio destro dal ricorrente non poteva essere imputato a causa violenta ed improvvisa né alla nocività
dell'ambiente di lavoro ed alla mancanza di misure di sicurezza per il lavoratore e, quindi, a responsabilità della società datoriale. Rilevava che l'INAIL, con giudizio del 22.7.2022, aveva chiuso la pratica di infortunio con giudizio negativo,
cosicché i 180 giorni di assenza nel periodo in esame, dovevano essere considerati malattia e non conseguenza dell'infortunio sul lavoro. Deduceva, inoltre, che era priva di pregio e di riscontro probatorio la circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato coartato a ritrattare la dichiarazione di infortunio sul lavoro.
Evidenziava, in ultimo, la piena idoneità alla mansione specifica del lavoratore, in quanto attestata periodicamente nel corso delle visite di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del Dlgs n. 81/2008, dai medici competenti della società Isab srl, da ultimo in data 11.5.2020, un mese prima del presunto infortunio. Rilevava che il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei profili di responsabilità della società resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c. da cui sarebbe scaturita la patologia lamentata.
IV
Disposta ed espletata TU medico-legale, la causa, previo deposito di note autorizzate e di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
La presente controversia trae origine dal licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato, in data 1 dicembre 2021, dalla società Isab srl nei confronti di Lo NI SI, rimasto assente per malattia oltre il periodo previsto dal CCNL di categoria, per la conservazione del posto di lavoro.
Preliminarmente, va osservato che le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre per escluderle dalla computabilità, occorre non solo che le stesse abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e siano, pertanto,
collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere inadempiente all'obbligazione contrattuale allo stesso facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c.;

norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore;
in tali ipotesi, infatti,
l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui la prestazione è destinata (Cass. n. 7037 del 2011).
Com'è noto, l'art. 2087 c.c. delinea un modello di comportamento al quale l'imprenditore è tenuto a conformarsi, che non si esaurisce nelle condotte tipizzate da specifiche disposizioni contenute nella legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche a quelle consigliate dal ricorso alle norme ordinarie di prudenza e diligenza, e, comunque, funzionali all'obiettivo di garantire la sicurezza e la
V
salute del lavoratori, atteso che quella dovuta dall'imprenditore è una garanzia, il cui adempimento richiede l'attuazione di ogni misura «necessaria» all'effettiva salvaguardia della salute e sicurezza del lavoratore, presupponendo un dovere di adeguamento al progresso dell'esperienza e della tecnica ed alle effettive situazioni di pericolo, in funzione della concreta tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. In particolare, la norma codicistica commisura l'obbligazione di sicurezza a tre parametri: la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, cui va aggiunta, nel caso specifico, la sussistenza di eventuali limitazioni e disagi psico-fisici manifestati dal dipendente, i quali, operando in combinato disposto tra loro, determinano i confini del dovere posto a carico del datore di lavoro e ne rendono l'oggetto adattabile all'evoluzione temporale.
Più specificamente, il parametro della particolarità del lavoro indica la necessità di desumere le cautele prevenzionali dalle connotazioni, dai rischi e dalle nocività
peculiari dell'attività lavorativa e dalle mansioni assegnate al dipendente;
a tal fine, il compito del datore di lavoro non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi