Trib. Foggia, sentenza 08/07/2024, n. 2138

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 08/07/2024, n. 2138
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2138
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. I C, all'esito dell'udienza del 20/06/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10454 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. M V Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contratti a termine – risarcimento danni – carta elettronica per la formazione dei docenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 23.11.2023, la prof.ssa – premessa la propria Parte_1
qualifica di docente di religione cattolica a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, in virtù di plurimi e reiterati contratti di lavoro a tempo determinato – adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, lamentando che il aveva abusato dello strumento della Controparte_1
contrattazione a termine, siccome utilizzata quale mero espediente per evitare la stabilizzazione del rapporto lavorativo e per sopperire alla carenza di personale, e deducendo di aver espletato le medesime mansioni di un docente di ruolo, senza tuttavia ricevere una retribuzione adeguata alla anzianità di servizio ed alla professionalità conseguita, nonché il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche).


Tanto esposto in punto di fatto e denunciata la violazione della Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, INICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare per tutte le ragioni sin qui esposte l'illegittimità dell'apposizione del termine all'attuale contratto di lavoro a tempo determinato, ed a quelli stipulati dall'anno 2007 ad oggi, e dichiarare conseguentemente la nullità parziale degli stessi, e per l'effetto disporre la trasformazione e/o conversione del primo contratto a tempo determinato stipulato con il
[...]
, nell'anno 2007, così come i successivi, in un contratto a tempo indeterminato Controparte_1
ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/01 ed ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del medesimo d.l.gs con definitiva immissione in ruolo del ricorrente, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in questi anni in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire in base all'anzianità di servizio maturata, nonchè la ricostruzione della carriera con il riconoscimento gli scatti biennali, anche ai fini contributivi;
2) In via subordinata condannare l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a n. 18 mensilità di retribuzione globale percepita parametrata all'ultima busta paga, oltre il risarcimento dei danni non patrimoniali (morale, esistenziale e alla carriera) quantificati in €.20.000,00 o nella maggior o minor somma che sarà determinata in via equitativa dal Tribunale adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
3) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con conseguente riconoscimento del bonus annuale della “Carta del Docente” di €.500,00 dall'anno 2016 ad oggi, per complessivi otto anni e per l'effetto, condanna il , in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 all'accredito dell'importo di €.4.000,00. 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario”.
Il , ritualmente costituitosi, non contestava la Controparte_1 prospettazione attorea inerente all'illegittima reiterazione dei contratti a termine;
eccepiva, tuttavia, l'inammissibilità della domanda di ricostruzione di carriera, alla luce dei decreti già emessi in tal senso nei confronti della parte ricorrente.
Eccepiva, da ultimo, la prescrizione quinquennale in relazione al beneficio della c.d. Carta
Docente, invocando la compensazione delle spese di lite.
2
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 20.6.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.

2.1. Ed invero, quanto alle domande spiegate dalla ricorrente sul presupposto di fatto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine (ed aventi ad oggetto l'immissione in ruolo ed il risarcimento del danno), si richiamano le condivisibili argomentazioni di recente espresse dalla Suprema Corte, dalle quali non v'è ragione di discostarsi e di seguito riportate.
“….

2. La definizione delle questioni di causa, investendo le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, necessita la previa ricostruzione del complesso quadro normativo.

3. La L. n. 824 del 1930, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.

3.1 Con la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio
1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la
Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare
l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, con il D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202 ed infine con il D.P.R. 20 agosto
2012, n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la
Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che: a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c)
3
gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola
1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte Costituzionale 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C.
(Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).

4. In questo contesto si è inserita la L. n. 186 del 2003
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