Trib. Busto arsizio, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
R.G. n. 1080 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
AN NA con il patrocinio dell'Avv.to FUSARI MARCO
RICORRENTE
Contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -– in persona del
Direttore Generale
RESISTENTE contumace
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che di seguito si espone.
Il Ministero benchè ritualmente citato non si costituiva in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
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