Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 69
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.11988/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13/12/2023 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
DO RI, nato a [...] il [...], residente ad Aradeo
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giovanni
Gabellone
Ricorrente
C O N T R O
-MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato dello Stato Maria Grazia Invitto
Resistente
Oggetto: Riconoscimento diritto “status” Vittima del dovere e diritto ai conseguenti benefici assistenziali
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 16/11/2021 il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essersi arruolato nell'Esercito in ferma volontaria annuale in data 24/5/2000, di essere stato destinato all'11° Reggimento Bersaglieri in
Orcenigo (PN) e di aver prestato servizio con qualifica di Bersagliere
Missilista TOW, di aver svolto attività addestrativa in Italia e all'estero,, in particolare nel 2000 in Romania ove veniva addestrato ai sistemi di puntamento ed esplosione di missili anticarro TOW, e di essere stato collocato in congedo per fine ferma in data 23/5/2001, lamenta di essere stato esposto durante la attività lavorativa a notevole sforzo fisico e a stress psicologico, nonché ai fumi nocivi prodotti dall'esplosione degli ordigni e alle sostanze venefiche frutto delle deflagrazioni, rappresenta che nel 2007
gli è stato diagnosticato “Linfoma di KI varietà scleronodulare”, deduce che la patologia sia conseguente alla attività svolta durante il servizio militare, afferma di aver presentato in data 18/11/2009 domanda di riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ex art.
1. comma 564,
Legge 266/2005 e che con Decreto n.140 del 22/10/2012 ha respinto
l'istanza, assume l'erroneità del provvedimento assunto dalla
Amministrazione e chiede: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) per le causali esposte in premessa, accertare e dichiarare in capo al
Sig. NG RI la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 546 L. 266/2005 e dell'art. 1 lett. c) del D.P.R. 243/2006;
2) accertare e dichiarare che la patologia da cui il Sig. NG RI è risultato affetto comporta ina invalidità pari o superiore al 25%;
3) per l'effetto, condannare il Ministero della Difesa, in persona del
Ministro pro-tempore, alla corresponsione di tutti i conseguenti benefici economici (speciale elargizione, assegno vitalizio mensile di € 500,00 e speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00), ivi compresi quelli previsti dall'art. 34, c. 1, D.L. 159/07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.
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Con ricorso depositato il 25/11/2021, iscritto al n.12354/2021 e riunito al presente procedimento in data 16/6/2023 NG RI, dopo aver dedotto di aver contratto la patologia “Linfoma di KI varietà scleronodulare” durante il servizio militare, ha chiesto:
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1) per le causali esposte in premessa, accertare e dichiarare che la infermità da cui è risultato affetto il Sig. NG RI è riconducibile causalmente all'esposizione ed utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalla esplosione di materiale bellico;
2) per l'effetto, condannare il Ministero della Difesa, in persona del
Ministro pro tempore, alla corresponsione dei benefici economici previsti dall'art.1079, comma 1, D.P.R. 90/2010;
3) con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
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Si è costituito in entrambi i giudizi il Ministero della Difesa, con memorie nelle quali contesta nel merito la fondatezza del ricorso, rilevando che il ricorrente non ha partecipato a missioni operative ma soltanto ad una esercitazione in Romania dal 29/9/2000 al 22/10/2000, non risulta essere mai stato in contatto con uranio impoverito ed è stato più volte valutato dal
Comitato di Verifica che sulla base dei rapporti informativi ha ritenuto
l'infermità non dipendente da causa di servizio o da particolari fattori di rischio.
Tali risultando le richieste attoree, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda la nozione di “Vittima del dovere” si osserva che la
Legge n.466/1980 intitolata “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”, all'art.1 prevede che: “Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" e all'art.3 recita “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego,
è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”.
Inoltre, la legge 266/2005, legge finanziaria per l'anno 2006, all'art.1, commi 562, 563 e 564, recita: “562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo
a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è
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autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
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