Trib. Milano, sentenza 30/04/2024, n. 4643

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 30/04/2024, n. 4643
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4643
Data del deposito : 30 aprile 2024

Testo completo

N.29358 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. M L A Presidente
Dott. C D Gdice rel.
Dott. V D P Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 26/07/2022 rimessa al
Collegio con provvedimento del 19 febbraio 2024 con rinuncia ai termini di legge ex art. 190 c.p.c., e discussa nella camera di consiglio del 3 aprile 2024
promosso da
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. C G Parte_1 C.F._1 del foro di Nuoro (C.F. , presso cui è elettivamente domiciliata, come da C.F._2 procura in atti;

Parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. F C del CP_1 C.F._3 foro di Verona (C.F. ), presso cui è elettivamente domiciliato come da procura C.F._4 in atti;

Parte convenuta
, nato il 7 settembre 2006, nata il 20 giugno 2009, , nata il 11 CP_2 CP_3 CP_4 marzo 2016 e , nato l'11 aprile 2018 in persona del curatore speciale avv. C S CP_5 in proprio ex art 86 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 14 Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI rassegnate ex art 127 ter c.p.c entro il 19 febbraio 2024

Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, così giudicare:
a) In via principale:
1) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al signor per i motivi tutti CP_1 di cui all'espositiva e che saranno ulteriormente provati in prosieguo di causa;

2) ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di Stato Civile;

3) affidare in via super esclusiva i minori figli , e alla signora , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Pt_1 con la quale essi vivranno;

4) disciplinare il diritto di visita del signor in favore dei figli all'esito di un percorso di CP_1 disintossicazione di quest'ultimo dall'abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e compatibilmente con le esigenze personali, di studio e di salute dei minori e sempre che gli incontri con il padre non si rivelino pregiudizievoli per gli stessi e, in ogni caso, previa adozione di ogni più opportuna cautela nell'interesse dei minori;

5) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
l'assegno di mantenimento in favore dei quattro figli minori in misura pari ad € 1.200,00 mensili (€
300,00 per ognuno di essi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici , ovvero nella diversa Org_1 misura determinanda in corso di causa, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei minori;

b) In via subordinata:
1) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al signor per i motivi tutti CP_1 di cui all'espositiva e che saranno ulteriormente provati in prosieguo di causa;

2) ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di Stato Civile;

3) affidare in via super esclusiva i minori figli , e alla signora , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Pt_1 con la quale essi vivranno;

4) confermare le statuizioni di cui all'ordinanza dell'11.10.2022 emessa dal Giudice Dott.ssa
Delmonte in ordine alle modalità e tempi del diritto di visita del signor nonché con riguardo CP_1 all'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e a carico del resistente;

c) In ogni caso:
1) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti in quanto infondato in fatto ed in diritto precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa.
pagina 2 di 14 Per il curatore:


1-confermare l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;



2- affidare i 4 figli minori

nato a Nuoro il 7.6.2006 C.F. Persona_1 C.F._5
nata a Nuoro il 20.6.2009 C.F. Parte_2 C.F._6
nata a Milano il 11.3.2016 C.F. Parte_3 C.F._7 nato a Milano il 11.4.2018 C.F. alla madre in via CP_6 C.F._8 superesclusiva che lo eserciterà ex art 337 quater 3° comma, i minori rimangono collocati presso la madre nel Comune di Orosei in frazione Sos Alinos ove terranno la residenza anagrafica, tutte le decisioni inerenti la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni ivi compresi il rilascio- rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo il diritto dovere del padre di vigilare.


3- Disporre che il padre potrà vedere i figli in spazio protetto con l'intervento dei servizi Sociali del

Comune di Orosei ove risiedono, con impegno del padre di far pervenire il calendario delle visite- di modo che i Servizi possano programmare gli incontri e concordarli con lo stesso, secondo gli impegni
e gli spazi di entrambi, disporre che i due figli più grandi e possano decidere nel CP_2 CP_3 futuro se incontrare il padre sempre in spazio protetto;
disporre che e proseguano nel percorso psicologico CP_2 CP_3 disporre eventuale futuro pernotto di e presso l'abitazione dei nonni paterni CP_5 CP_4 con il padre

a carico del sig. il pagamento della somma di euro 450,00 omnia, compresi Per_2 CP_1 anche gli extra da versare alla madre dei minori entro il giorno 20 di ogni mese con rivalutazione istat costo vita famiglie ed operai – a partire dal 2024 – e assegno unico riservato alla Sig.ra . Pt_1
Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sulle coordinate che la madre dei minori farà pervenire al padre.
Disporre che il sig. prosegua nelle cure presso il SERT/NOA- di Gorgonzola/Segrate e dia CP_1 prova di concludere il percorso con profitto

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_1 CP_1
10.10.2004 in Orosei, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Orosei al n. 23, Parte 2,
Serie A, dell'anno 2004.
Dal matrimonio sono nati quattro figli: in data 7.09.2006, in data 20.06.2009, CP_2 CP_3 CP_4 in data 11.03.2016 e in data 11.04.2018. CP_5
Con ricorso depositato i 25 luglio 2022 adiva il Tribunale adito chiedendo la Parte_1 separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito;
l'affido in via esclusiva dei figli minori con previsione di un diritto di visita in modalità protetta;
un contributo al loro mantenimento di pagina 3 di 14
€ 300,00 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo e richiesta, successivamente abbandonata, di un contributo al proprio mantenimento di € 300,00.
Rappresentava la ricorrente che il marito, nel corso dell'anno 2021 aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche e che assumeva atteggiamenti violenti nei confronti della moglie, tanto da indurla a sporgere querela nei suoi confronti e ad abbandonare la casa familiare di Seriate, per recarsi, unitamente ai figli, nel paese di origine in Sardegna, dove poteva contare sull'aiuto dei propri parenti.
Parte ricorrente ha inizialmente avanzato istanza ex art 342 bis c.c. poi rinunciata “per trattative”
Con comparsa del 19 agosto 2022 si costituiva in giudizio il sig. chiedendo pronuncia di CP_1 separazione con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli con loro collocazione prevalente presso la nuova residenza materna in Sardegna, cui nulla opponeva;
previsione di un diritto di visita da esercitarsi almeno un week end al mese, oltre ai periodi di vacanza;
contributo al loro mantenimento nella misura complessiva di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente negava gli addebiti mossi dalla moglie che, al contrario, accusava di essere la sola responsabile dell'intervenuta crisi coniugale per suo malcontento nell'aver lasciato il paese d'origine e per sopravvenute difficoltà economiche causate dalle restrizioni lavorative per la crisi emergenziale da covid-19.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali di Orosei del 26.08.2022, già incaricati dalla Procura di
Sassari di condurre un'indagine sul nucleo familiare a seguito delle denunce presentate dalla , Pt_1 si evinceva il buon rapporto tra il padre ed i due figli più piccoli e , mentre sussisteva uno CP_4 CP_5 stato conflittuale con i più grandi e che non accoglievano di buon grado la ripresa del CP_2 CP_3 rapporto padre-figli.
All'udienza presidenziale dell'11.10.2022, il Presidente F.F. ha proceduto all'audizione delle parti – presenti con collegamento da remoto– al fine di esperire il tentativo di conciliazione, che è fallito ed ha recepito le determinazioni congiunte dei genitori come di seguito: ritenuto che gli accordi raggiunti con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale sono coerenti con l'attuale assetto abitativo e logistico del nucleo famigliare ed adesivi alle indicazioni dei SS di
Orosei e che, pertanto, possono essere recepiti in provvedimento come dettagliatamente indicato in dispositivo che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti appare manifestamente superfluo l'ascolto della prole
(art. 337octies c.c.);
che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;

ritenuto che

le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;



P.Q.M

.

1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

pagina 4 di 14 2) Affida i quattro figli minori: (nato il 7 settembre 2006), (nata il 20 giugno 2009), CP_2 CP_3
(nata il 11 marzo 2016) e (nato l'11 aprile
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