Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 35

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 35
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 35
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA NZ Presidente
Dr. EN AN Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14720/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/04/1989), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1
VALERIA;

-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 17/02/1984), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PETRUCCI LIBERO;

-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile in Roma il 25.08.2012, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma ATTO N. 00198 PARTE 1 SERIE 53 ANNO 2012, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati, mantenendo reciproco rispetto;

2. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio e mandare la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma - ATTO N. 00198 PARTE 1 SERIE 53 ANNO 2012;

3. La casa coniugale di Roma, Via Stefano Cansacchi n. 11, di proprietà comune al 50% tra i SIg. e , rimarrà assegnata alla mamma, SI.ra Parte_1 Controparte_1
, che vivrà con i due figli minori nelle medesime condizioni attuali. Il SI. Pt_1 si è già allontanato, portando via gli effetti personali;
CP_1

4. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, il _1 R_ collocamento sarà prevalente presso la madre, presso la cui abitazione manterranno la residenza;

5. Il papà avrà con sé i figli e , compatibilmente con Controparte_1 _1 R_ gli impegni scolastici e suoi lavorativi, quando vorranno ed in ogni caso almeno un pomeriggio infrasettimanale, con previsione eventualmente del pernotto presso la casa paterna e nel caso di non pernotto, fino alle ore 19.00;
i figli e , inoltre, _1 R_ staranno con il loro papà, a fine settimana alternati, preferibilmente il primo ed il terzo


del mese, dal sabato dopo le ore 13 e fino alla domenica sera e quindi fino alle ore 20.00, nel periodo scolastico (Settembre/Giugno). Nel periodo estivo, gli orari potranno essere maggiormente flessibili e quindi si potrà prevedere il rientro a casa anche più tardi ed oltre le ore 21.30, oltre a prevedere il pernotto;

6. i minori e , inoltre, durante le vacanze natalizie staranno _1 R_ alternativamente con ciascun genitore, nelle giornate comprese dal 24 al 26 dicembre e, quindi, nelle giornate del 31 dicembre e del 6 gennaio, alternandosi detto periodo di anno in anno. Così anche nelle vacanze pasquali, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;

7. Nel periodo delle vacanze estive
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