Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11098

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11098
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11098
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26558 /2023 R.G. promossa
Da
LE OR, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANGELILLO ALBINO , TEMPORIN ERICA
ricorrente
contro
DISRUPTIVE CONSULTING ITALIA S.R.L. , rappresentato e difeso dall' Avv. CINQUE GIOVANNI ,
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 7.8.2023 e regolarmente notificato, DA ID lamentava di essere stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova;
eccepiva la nullità del patto di prova e lamentava che le mansioni svolte di fatto non erano state quelle previste dal contratto;
lamentava la nullità del licenziamento per motivo illecito determinante ;
eccepiva l'omessa motivazione del licenziamento e la violazione della legge 223/91 in materia di licenziamenti collettivi;
concludeva: “accertare e dichiarare, per quanto dedotto in fatto e diritto, che il licenziamento comminato al ricorrente è stato determinato da motivo illecito determinante emerso dalla sistematica marginalizzazione, esclusione ed ostilità poste in essere nei riguardi del sig. ID ;
2) accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro e conseguentemente la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia del licenziamento intimato in relazione a tutto quanto dedotto ed argomentato nel presente atto, per l'effetto, piaccia all'Ill.mo giudice adito: in via principale 3) Condannare la convenuta ex art. 2, commi 1 e ss., del dlgs. n. 23/2015 a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondere allo stesso il risarcimento del
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danno subìto pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto (€ 4.583,343) dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, attesa la nullità del patto di prova e del conseguente recesso e comunque il motivo illecito determinate alla base dell'atto ;
in via subordinata 4) attesa la nullità del patto di prova condannare la convenuta ex art. 3, commi 2, del dlgs. n. 23/2015 a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a corrispondere alla stessa il risarcimento del danno subìto pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, attesa l'insussistenza del fatto materiale e del giustificato motivo soggettivo. 5) Accertare e dichiarare l'insussistenza di un giustificato motivo oggettivo, soggettivo o di una giusta causa di licenziamento e per l'effetto condannare la resistente ex art. 3 comma 1 del dlgs. n. 23/2015 al pagamento di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, stante la condotta datoriale, la situazione economica della resistente, il contesto nel quale il recesso è maturato;
in via ulteriormente gradata 6) accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro ed accertato quindi il difetto di motivazione dell'atto di recesso, condannare la resistente ex art. 3 comma 1 del dlgs. n. 23/2015 al pagamento dell'indennità prevista nella misura di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero ex art. 4 dlgs. n. 23/2015 al pagamento dell'indennità prevista nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In ulteriore subordine 7) accertata la violazione degli artt
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,5 e 24 della L.233 del 1991, condannare la resistente alla reintegra nel posto di lavoro della ricorrente oltre al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo nella misura di 24 mensilità;

8) in ogni caso, accertato e dichiarato il difetto di specificità del patto di prova sottoscritto, condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria sostitutiva del periodo di prova non completato e comunque ad un risarcimento pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto;
9) con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio e rimborso del contributo unificato versato”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e in particolare , per quel che qui interessa, deduceva che “La responsabile dell'area PMO, IA TI, superiore gerarchico del sig. ID, interrogata dalla società in merito agli esiti del periodo di prova, ha così motivato il punteggio insufficiente (appena il 15%): A proposito dell'accompagnamento nel ruolo ai fini dello svolgimento dei compiti affidati al ricorrente: “…Si sono resi necessari molteplici incontri per ribadire il modello organizzativo del team PMO e la specificità dell'offerta commerciale di BeDesruptive. Ciononostante DA ID non è sembrato mai cogliere concretamente il contesto professionale…”.
Quanto agli strumenti forniti: “…Sono state organizzate delle riunioni settimanali di stato di avanzamento lavori (SAL) svolte per lo più in presenza. L'agenda, condivisa anticipatamente con il team, veniva discussa durante il meeting al quale seguita l'invio delle minute con l'assegnazione puntuale delle azioni da svolgere e le relative scadenze”.
Sugli obiettivi e le responsabilità: “…E' stato condiviso con DA ID il ruolo e la responsabilità del Solution Architect, sia nei SAL settimanali di Team che nei 1to1. DA ID mostra una oggettiva e dimostrata difficoltà nel comprendere il contesto in cui è chiamato ad operare”.
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Circa l'esito dell'action plan: “…DA ID non è riuscito a svolgere i task assegnati;
la verifica
è stata svolta nel meeting del 06/12/2022. La risorsa ha sottolineato di non essere in grado di ricoprire il ruolo di Solution Architect”;
parte resistente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito di istruttoria documentale e orale, nonché di discussione in presenza, disposta ai soli fini della decisione la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda può essere accolta nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorrente era stato assunto con contratto in data 2.8.2022, con inizio rapporto previsto per il
9.8.22, con la qualifica di “solution Architect”, inquadramento
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