Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2024, n. 260

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2024, n. 260
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 260
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1327/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
A P Presidente
M R Giudice relatore
G M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Bolzano n. 139/2013 (art. 473 bis.29 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 1327/2024 V.G. promosso da
, con l'Avv. GIRAMONTI LAURA giusta procura in atti Parte_1
e
, con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta procura in atti;
Parte_2
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza di divorzio n. 139/2013 il Tribunale di Bolzano regolamentava i rapporti personali e patrimoniali delle parti;

Con ricorso depositato in data 02/04/2024 le parti hanno adito il l'intestato Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni. All'udienza del 06/06/2024 le parti hanno formulato sotto riportate conclusioni conformi, il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento delle stesse.
In considerazione dell'esito della presente vertenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti devono quindi essere accolte.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
a modifica delle condizioni di cui sentenza di di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n.
139/2013così provvede:
1) Nessun obbligo di mantenimento ordinario e straordinario più sussiste a carico dei genitori con riferimento al figlio avendo lo stesso medio tempore raggiunto la piena Persona_1
indipendenza economica.
2) Le parti intendono procedere, come procedono, allo scioglimento della comunione ordinaria esistente sugli immobili presso i quali gli stessi risiedono e già oggetto di reciproca concessione in godimento a titolo gratuito della quota di rispettiva proprietà, attraverso reciproche cessioni e un pagamento a conguaglio in favore del sig. Parte_1
In particolare:
A) Immobili siti in Bolzano, via Palermo n.11 (residenza sig.ra ): Parte_2
Consenso e oggetto
Il sig. , cod.fisc. , nato a Revò (TN) il 28.11.52, Parte_1 C.F._1
residente in Bolzano, via Palermo n.7/f/30, cede alla sig.ra cod.fisc. Parte_2
, nata il 28/9/59 a Cles, residente in Bolzano, via Palermo n. 11/8, che C.F._2
accetta, la propria metà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
➢ p.m. 34, 49 e 64 della p.ed. 3965 in P.T. 4663 II C.C. Gries, censite al competente Catasto
Fabbricati al foglio 26, particella 3965, come segue:
− sub 34, p.m. 34, cat. A/2, cl. 3, cons. 8 vani, sup 162 mq., rendita 1.115,55 €;

− sub 47, p.m. 49, cat. C/6, cl. 4, cons. 14 mq, sup 15 mq., rendita 94,7 €;

− sub 62, p.m. 64, cat. C/6, cl. 4, cons. 17 mq, sup 19 mq., rendita 115,02 €;

Per una migliore descrizione tavolare rispettivamente catastale di quanto oggi ceduto, le parti fanno ogni e più ampio riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al competente Ufficio del Catasto.
Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni ed i diritti reali e congiunti così come risultano tavolarmente iscritti.
Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto dd. 25.10.2001 intavolato sub G.N. 6938/01 di data
15.11.2001 per le pp.mm. 34 e 64 e in forza di contratto dd. 15.10.2002 intavolato sub G.N.
6818/02 di data 17.10.2002 per la p.m. 49, ad essi riportandosi per ogni eventuale ulteriore
precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati e/o allegati quali parti integranti e sostanziali, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri aventi causa a qualsiasi titolo.
Garanzie
La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino alla intavolazione del presente trasferimento da vincoli di qualunque genere anche derivanti da pignoramento o sequestro, garanzie reali, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate
e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, o altre iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione per la p.m. 34 di:
➢ sub G.N. 8091/1987 del vincolo decennale di locare o vendere ai sensi dell'articolo 7 della L.P.
3 gennaio 1978 n. 1, scaduto, in ordine al quale le parti stanno procedendo alla richiesta di cancellazione;

➢ sub G.N. 6939/1990 del vincolo decennale di locare o vendere ai sensi dell'articolo 7 della L.P.
3 gennaio 1978 n. 1, scaduto, in ordine al quale le parti stanno procedendo alla richiesta di cancellazione.
Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14 del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, rispettivamente al prot. n. 1604.001.2024 del 22.01.2024 in atti dal 25.01.2024 per il sub 34, al prot. n. 1604/90.000.1990 del 28.05.1990 per il sub 47 ed al prot. n. 1619/90.000.1990 del 28.05.1990 per il sub 62, che per presa visione ed approvazione si allegano al presente atto in copia non autentica.
Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia,
l'alienante dichiara che la costruzione dell'immobile in oggetto e l'edificio di cui fa parte è
iniziata in base a concessione edilizia n. 417/87 num. prat. 1987-157-0 dd. 21.12.1987 rilasciata dal Comune di Bolzano e successive varianti;
di non aver effettuato fino ad oggi opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali, ad eccezione di quanto relativo a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) - n. pratica 2023-376-0 n. protocollo 314857 di data 30.10.2023 e conseguente segnalazione certificata per l'agibilità n. pratica 2024-32-0 n. protocollo 30008 di data 29.01.2024.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa ammonizione sulla responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, la parte alienante dichiara che ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati.
Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione, in particolare l'attestato di prestazione energetica dd. 26.01.2024 redatto dall'ing. registrato presso l'Agenzia Casa Clima in data 26.01.2024 cod. id. Persona_2
30455 affinché faccia poi parte integrante e sostanziale dell'emanando provvedimento.
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che l'attestato ha un'efficacia massima di 10 (dieci) anni a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio. La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per
Legge.
B) Immobili siti in Bolzano, via Palermo n.7/f/30 (residenza sig. : Parte_1
Consenso e oggetto
La signora , cod.fisc. , nata il 28/9/59 a Cles, residente in Parte_2 C.F._2
Bolzano, via Palermo n. 11/8, cede al sig. , cod.fisc. , Parte_1 C.F._1
nato a Revò (TN) il 28.11.52, residente in Bolzano, via Palermo n.7/f/30, che accetta, la propria metà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
➢ p.m. 61 e 145 della p.ed. 3492 in P.T. 3682/II C.C. Gries, censite al competente Catasto
Fabbricati al foglio 26, particella 3492, come segue:
− sub 61, p.m. 61, cat. A/2, cl. 3, cons. 4,5 vani, sup 68 mq., rendita 627,50 €;

− sub 145, p.m. 145, cat. C/6, cl. 4, cons. 25 mq, sup 27 mq., rendita 169,14 €;

Per una migliore descrizione tavolare rispettivamente catastale di quanto oggi ceduto, le parti fanno ogni e più ampio riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al competente Ufficio del Catasto.
Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni ed i diritti reali e congiunti così come risultano tavolarmente iscritti.
Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto dd. 27.09.2002 intavolato sub G.N. 6381/01 di data
01.10.2002 per la p.m. 61 e in forza di contratto dd. 27.09.2002 intavolato sub G.N. 6381/02 di data 01.10.2002 per la p.m. 145, ad essi riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati e/o allegati quali parti integranti e sostanziali, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri aventi causa a qualsiasi titolo.
Garanzie
La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino alla intavolazione del presente trasferimento da vincoli di qualunque genere anche derivanti da pignoramento o sequestro, garanzie reali, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate
e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, o altre iscrizioni pregiudizievoli.
Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14 del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto
del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, rispettivamente al prot. n. 2188/73.000.1973 del
19.12.1973 per il sub 145 e al prot. n. 1834.001.2024 di data 08.01.2024 in atti dal 29.01.2024 per il sub 61, che per presa visione ed approvazione si allegano al presente atto in copia non autentica.
Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia,
l'alienante dichiara che la costruzione dell'immobile in oggetto e l'edificio di cui fa parte è iniziata in base a Licenza Edilizia n. 258/1971 di data 27.01.1972 , num. prat. 1C. 12-02-1972, rilasciata dal Comune di Bolzano, a fronte della quale è stata rilasciata dallo stesso Comune licenza d'uso in data 06.09.1974, num. prat. 23604;
di non aver effettuato fino ad oggi opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali, ad eccezione di quanto relativo a denuncia inizio attività n. prat. 2018-549-0 n. prot. 209064 di data
19/12/2018 e comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) n. prat. 2023-739-0 n. prot.
294329 di data 09/10/2023.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa ammonizione sulla responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, la parte alienante dichiara che ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati.
Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione, in particolare attestato di prestazione energetica dd. 30.01.2024 redatto dall'ing. registrato presso l'Agenzia Casa Clima in data 30.01.2024 cod. id. 30531, Persona_2 affinché faccia poi parte integrante e sostanziale dell'emanando provvedimento.
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che l'attestato ha un'efficacia massima di 10 (dieci) anni a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di
controllo ed efficacia energetica e che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio. La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per
Legge.
C) Dichiarazioni comuni alle cessioni di cui sub A) e B)
Dichiarazioni in tema di impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte rispettivamente cedente garantisce la parte rispettivamente cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte rispettivamente cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte rispettivamente cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano di essere consapevoli di quanto disposto dall'art.
1477, comma 3° C.C. e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad allegare i relativi documenti.
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 nel testo vigente -nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art.35 comma 22 del
D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'eventuale imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131-, dichiarano di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare e che a fronte delle reciproche cessioni di cui sopra, rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra corrisponde al sig. in occasione della Parte_2 Parte_1
comparizione avanti al Tribunale, la somma di euro 200.700,00 (duecentomilasettecento, virgolazerozero) mediante consegna di assegno circolare non trasferibile o di contabile di
bonifico, i cui estremi dovranno essere indicati a verbale e la cui copia andrà allegata all'emanando provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, quindi conseguendone poi ampia, finale e liberatoria quietanza dalla parte ricevente.
Ipoteca legale e domicilio tavolare
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione degli immobili rispettivamente ceduti a solo nome delle parti rispettivamente cessionarie -a tal fine dichiarano che l'elezione di domicilio di cui alle rispettive procure in atti valga anche a fini tavolari-.
Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione, devono informarsi presso il Comune competente per gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Condominio
Le parti rispettivamente cedenti dichiarano di essere informate dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., di comunicazione tempestiva del trasferimento immobiliare, a propria cura e spese, all'amministratore del condominio di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto e di essere consapevoli delle responsabilità previste a proprio carico per il caso di inadempimento a detto obbligo.
Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del fatto che, chi cede diritti su unità immobiliari, resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore la comunicazione dell'avvenuto trasferimento (art. 63 u.co. disp. att.
c.c.).
Le parti concordano che le spese straordinarie connesse ad eventuali interventi relativi ai bonus edilizi sulle unità immobiliari pp.mm. 34, 64 e 49 della p.ed. 3965 in P.T. 4663/II C.C. Gries, resteranno ad esclusivo carico della signora a prescindere dalla circostanza che le Parte_2
stesse siano state deliberate e/o anche solo parzialmente eseguite in data antecedente al trasferimento della quota già intestata al signor . Parte_1
Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e, poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione -che ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera d), e 4 del D.L. n. 70/2011, convertito con L. n. 106/2011, assorbe
l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. n. 59/1978-, prende atto essere proprio onere verificare
l'effettiva necessità di comunicare il presente trasferimento immobiliare al Questore competente per territorio, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 59/1978, richiamato dall'art. 2 comma 3 del D.L. n.
79/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 10/2016.
Possesso
Le parti rispettivamente cessionarie, entrambe già nel possesso materiale, sono immesse nel possesso legale di quanto cedutogli a far data dalla comparizione avanti al Tribunale, per cui da tale data decorrono a proprio esclusivo profitto e carico gli utili e gli oneri inerenti.
Trattamento fiscale in esenzione
Ai fini fiscali, le parti si richiamano al disposto di cui all'art.19 della L.
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