Trib. Bari, sentenza 12/03/2024, n. 1015

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/03/2024, n. 1015
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 1015
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa G C, all'udienza del giorno 12 marzo 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5657/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. R R
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. da avv. C C
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
la quale presta attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della dal 16.09.2020, con qualifica di c.p.s. infermiere CP_1 presso il P.O. “ di Putignano, inquadrata in Organizzazione_1 categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, chiede riconoscersi il proprio diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 86, comma 6, lett. c),
C.C.
N.L. Comparto Sanità 2016-2018 per ogni giornata di effettivo servizio prestato nel periodo 01.06.2021-31.01.2023, e la conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di € 596,56.
L si costituiva in giudizio rilevando
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi