Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 7944
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa F A,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 8144/2023 R.G.
premesso che, su richiesta di entrambe le parti, con ordinanza resa all'udienza dell'8.10.2024, l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 21.11.2024;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. I C
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.4.2023 ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della signora dall'1.11.2016 al Controparte_1 28.2.2023, “espletando mansioni di collaboratrice domestica e badante in favore della di lei sorella non autosufficiente”;
Persona_1
- che, in particolare, è stata assunta “a seguito di un colloquio con la convenuta
[...]
ed ha lavorato, in modo costante e continuativo, presso l'abitazione della CP_1 sorella siete in Bacoli la via Fusaro numero 74”;
Persona_1
- che il rapporto non è stato formalizzato presso gli istituti previdenziali;
- di essersi occupata “della pulizia personale della signora ;
della somministrazione Per_1 dei medicinali (secondo le istruzioni fornite dalla convenuta);
della somministrazione dei pasti”);
- che, “per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro ha altresì disimpegnato mansioni di collaboratrice domestica preposta alle seguenti attività: pulizia completa dell'immobile composto da: un salone, una cucina, tre camere da letto, bagno e terrazzo
(spolveratura e lavaggio dell'arredo e dei suppellettili, lavaggio pavimenti, infissi, vetri, porte, riordino letto);
preparazione della colazione per la signora ”;
Per_1
- che “per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro, la parte resistente signora
con cadenza quotidiana (voi di persona o via cavo), forniva alla Controparte_1
1
ricorrente gli opportuni direttive di lavoro (…) i controllava che la sua attività lavorativa venisse espletata secondo le istruzioni fornite”;
- di aver lavorato “dal lunedì alla domenica (con riposo il giovedì dalle 14:00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00) e ha osservato il seguente orario di lavoro dalle 7.00 alle
22.00, con pernottamento presso la loro abitazione;
l'istante, dunque, ha reso una prestazione lavorativa di 87 ore settimanali (pari a 374,10 mensili)”;
- che “durante l'intercorso rapporto di lavoro, la ricorrente, ha dovuto l'obbligo di preavvisare la signora in caso di assenza dal lavoro fornendo le Controparte_1 opportune giustificazioni”;
- che “è stata retribuita mensilmente dalla signora nella misura fissa di euro CP_1 650,00”;
- che “si è assentata durante il periodo estivo provvedendo ella stessa alla propria sostituzione, presentando alla convenuta un'amica, come richiesto le espressamente dalla stessa”;
- che in data 28.2.2023 è stata verbalmente licenziata dalla convenuta;
- di non aver mai ricevuto alcunché a titolo di 13^ mensilità e trattamento di fine rapporto.
Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti, condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di
€ 109,81,67, oltre accessori, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che, eccependo la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, e deducendo in ogni caso l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In sintesi ha dedotto:
- che, nel periodo dedotto in ricorso, la ricorrente ha lavorato “come badante in regime di convivenza” esclusivamente alle dipendenze di svolgendo “mansioni di Persona_1 mera compagnia” della stessa;
- che, in particolare, non si è mai occupata dell'igiene di nonché della Persona_1 somministrazione dei pasti e dei farmaci, essendo quest'ultima “una persona in grado di far fronte autonomamente a tutte le necessità quotidiane”;
- che “ha prestato servizio soltanto per 5/6 mesi all'anno, ed esattamente nei seguenti periodi …”.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale come articolata in ricorso ed in memoria difensiva, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
***
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione sottoposta all'attenzione del giudicante.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al