Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2024, n. 869
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. M V Presidente
- dott. G B Giudice
- dott.ssa C N Gdice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2024, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Ticino Parte_1 C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO CERBONI che la rappresenta e difende giusta
procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso
introduttivo: “ricorre al Tribunale di Grosseto affinché, contrariis rejectis -provveda a disporre l'affidamento
Pers condiviso tra la ricorrente e il signor dei tre figli minori e salvo Controparte_1 Per_1 Persona_3
che l'emersione, medio tempore, di condotte, anche omissive, da parte del padre, determinino la necessità di
affidamento esclusivo alla madre;
-disponga che i tre figli minori siano prevalentemente collocati e abbiano la
residenza presso l'abitazione della madre;
regolamenti il diritto/dovere di visita e custodia da parte del padre
nell'esclusivo interesse dei minori;
-determini il contributo economico che il signor è tenuto Controparte_1
a versare mensilmente alla ricorrente a titolo di contributo di mantenimento dei tre figli, che si chiede nella
misura di complessivi € 650,00 mensili o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia - somme rivalutabili annualmente ai sensi degli indici ISTAT, - oltre a porre a suo carico il 50% delle spese di carattere
straordinario, come da protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto;
-disponga in ordine alla fruizione
dell'assegno l'assegno unico erogato da per i predetti minori;
-col favore di spese e competenze in favore CP_2
dell'erario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.5.2024, - premesso che dall'unione con Parte_1 CP_1
, con il quale contraeva matrimonio in Albania, non registrato in Italia, nascevano in data
[...]
Pers Per_ 10.11.2010 il figlio e rispettivamente in data 12.4.2015 e 21.9.2020 le figlie e - ha Per_1
chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento dei predetti
figli minori, disponendone l'affidamento condiviso e il collocamento presso la madre, fatte salve
condotte medio tempore pregiudizievoli per i minori idonee a giustificare l'affidamento esclusivo
della prole, nonché la previsione a carico del di un assegno di mantenimento in favore dei CP_1
minori pari a € 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite.
Deduceva la ricorrente, a sostegno della domanda di aver subito durante tutta la relazione un
atteggiamento aggressivo e prevaricatore del resistente, poco incline a riconoscere alla ricorrente i
minimi spazi di libertà e autodeterminazione, secondo un atteggiamento culturale improntato alla
subordinazione della moglie al marito. In particolare, deduceva che la stessa si fosse dedicata in
modo pressoché totale alla cura dei figli e che la gestione delle entrate familiari fosse rimessa
esclusivamente al resistente.
Inoltre, la ricorrente riferiva:
- che durante le festività natalizie, allorché l'intera famiglia si trovava in Albania, per far visita
alle rispettive famiglie, il sottraeva i documenti di identità e di viaggio della CP_1
ricorrente e dei figli e, senza alcun preavviso, rientrava in Italia, manifestando l'intenzione
di trasferire tutta la famiglia in Albania;
- che tornata in Italia unitamente ai figli, all'esito della denuncia di smarrimento dei
documenti, la situazione familiare peggiorava ulteriormente per l'atteggiamento del
resistente, il quale, preso atto della decisione della di porre fine alla relazione, le CP_1
intimava di allontanarsi da casa;
- che nonostante l'intervento delle Forze dell'Ordine, preso atto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. M V Presidente
- dott. G B Giudice
- dott.ssa C N Gdice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2024, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Ticino Parte_1 C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO CERBONI che la rappresenta e difende giusta
procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso
introduttivo: “ricorre al Tribunale di Grosseto affinché, contrariis rejectis -provveda a disporre l'affidamento
Pers condiviso tra la ricorrente e il signor dei tre figli minori e salvo Controparte_1 Per_1 Persona_3
che l'emersione, medio tempore, di condotte, anche omissive, da parte del padre, determinino la necessità di
affidamento esclusivo alla madre;
-disponga che i tre figli minori siano prevalentemente collocati e abbiano la
residenza presso l'abitazione della madre;
regolamenti il diritto/dovere di visita e custodia da parte del padre
nell'esclusivo interesse dei minori;
-determini il contributo economico che il signor è tenuto Controparte_1
a versare mensilmente alla ricorrente a titolo di contributo di mantenimento dei tre figli, che si chiede nella
misura di complessivi € 650,00 mensili o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia - somme rivalutabili annualmente ai sensi degli indici ISTAT, - oltre a porre a suo carico il 50% delle spese di carattere
straordinario, come da protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto;
-disponga in ordine alla fruizione
dell'assegno l'assegno unico erogato da per i predetti minori;
-col favore di spese e competenze in favore CP_2
dell'erario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.5.2024, - premesso che dall'unione con Parte_1 CP_1
, con il quale contraeva matrimonio in Albania, non registrato in Italia, nascevano in data
[...]
Pers Per_ 10.11.2010 il figlio e rispettivamente in data 12.4.2015 e 21.9.2020 le figlie e - ha Per_1
chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento dei predetti
figli minori, disponendone l'affidamento condiviso e il collocamento presso la madre, fatte salve
condotte medio tempore pregiudizievoli per i minori idonee a giustificare l'affidamento esclusivo
della prole, nonché la previsione a carico del di un assegno di mantenimento in favore dei CP_1
minori pari a € 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite.
Deduceva la ricorrente, a sostegno della domanda di aver subito durante tutta la relazione un
atteggiamento aggressivo e prevaricatore del resistente, poco incline a riconoscere alla ricorrente i
minimi spazi di libertà e autodeterminazione, secondo un atteggiamento culturale improntato alla
subordinazione della moglie al marito. In particolare, deduceva che la stessa si fosse dedicata in
modo pressoché totale alla cura dei figli e che la gestione delle entrate familiari fosse rimessa
esclusivamente al resistente.
Inoltre, la ricorrente riferiva:
- che durante le festività natalizie, allorché l'intera famiglia si trovava in Albania, per far visita
alle rispettive famiglie, il sottraeva i documenti di identità e di viaggio della CP_1
ricorrente e dei figli e, senza alcun preavviso, rientrava in Italia, manifestando l'intenzione
di trasferire tutta la famiglia in Albania;
- che tornata in Italia unitamente ai figli, all'esito della denuncia di smarrimento dei
documenti, la situazione familiare peggiorava ulteriormente per l'atteggiamento del
resistente, il quale, preso atto della decisione della di porre fine alla relazione, le CP_1
intimava di allontanarsi da casa;
- che nonostante l'intervento delle Forze dell'Ordine, preso atto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi