Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 310
Sentenza
12 febbraio 2025
Sentenza
12 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
10/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 571/2021 a.c. promossa
DA
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Sica, con il quale elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8
RICORRENTE
CONTRO
AR MI, nato a [...] il [...], e con l'intervento n.q. di eredi AR SA e
AR NZ, rapp.ti e difesi dall'Avv. Annibale Frizzato , presso lo studio del quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123
RESISTENTI
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 12/2/2021, l'INPS, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, AR MI, ricorrente nel procedimento per AT,
resisteva in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione dell' art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Nel corso del giudizio di opposizione ad AT , AR MI decedeva in data 1/2/2022, e
AR SA e AR NZ, in qualità di eredi, intervenivano nel giudizio, riportandosi alle deduzioni e istanze del de cuius.
Ciò detto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Infatti, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di opposizione ad AT, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che il defunto AR MI, in considerazione delle patologie riscontrate, era invalido nella misura del 100% sin dalla data in cui la pensione di