Trib. Arezzo, sentenza 09/12/2024, n. 1036
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Testo completo
R.G. N. 1789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2024 promossa da:
), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA LELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo (AR), Via Guido Monaco, n.92
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE PLACENTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in S. Giovanni Rotondo (FG), Via Giuliani Marco, n. 18
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero Pers secondo le seguenti conclusioni: “1) La figlia verrà affidata in maniera condivisa a
d entrambi i genitori e trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dall' uscita dalla scuola fino al giorno dopo in cui il padre la accompagnerà e preleverà da scuola , preferibilmente il martedì e il giovedì oltre che a fine settimana alternati dal Venerdì sera alla domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni
e la volontà della bambina. Il padre dovrà garantire di portare e riprendere la figlia da pallavolo o da altra attività sportiva che quest'ultima volesse frequentare, almeno una Pers volta delle due a settimana in cui frequenta i detti corsi: 2) La terrà con se anche 15 giorni durante le vacanze estive anche non continuativi, concordando con la madre il periodo entro il 30 Maggio di ogni anno. Durante le feste Natalizie e Pasquali ogni genitore la terrà con se per un periodo uguale di tempo, curando che il Natale e la Pasqua siano alternati di anno in anno. 3) Il signor verserà la somma mensile Controparte_1
Pers di Euro 250 per il contributo al mantenimento di entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal 12 Luglio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite nel protocollo delle prassi vigente presso il Tribunale di Arezzo da intendersi come qui' integralmente trascritto. L'assegno Unico verrà percepito a perfetta metà dai i genitori. 2) La casa familiare sita in Cortona, Fraz.
Camucia, Piazzale Europa n.12, rimarrà nella disponibilità della Signora che Parte_1
Pers vi abiterà con la figlia ove sarà collocata prevalentemente, fino al momento in cui la detta abitazione non verrà venduta ed il mutuo estinto. Nelle more le parti pagheranno
a perfetta metà il mutuo acceso per l'acquisto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2024 promossa da:
), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA LELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo (AR), Via Guido Monaco, n.92
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE PLACENTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in S. Giovanni Rotondo (FG), Via Giuliani Marco, n. 18
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero Pers secondo le seguenti conclusioni: “1) La figlia verrà affidata in maniera condivisa a
d entrambi i genitori e trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dall' uscita dalla scuola fino al giorno dopo in cui il padre la accompagnerà e preleverà da scuola , preferibilmente il martedì e il giovedì oltre che a fine settimana alternati dal Venerdì sera alla domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni
e la volontà della bambina. Il padre dovrà garantire di portare e riprendere la figlia da pallavolo o da altra attività sportiva che quest'ultima volesse frequentare, almeno una Pers volta delle due a settimana in cui frequenta i detti corsi: 2) La terrà con se anche 15 giorni durante le vacanze estive anche non continuativi, concordando con la madre il periodo entro il 30 Maggio di ogni anno. Durante le feste Natalizie e Pasquali ogni genitore la terrà con se per un periodo uguale di tempo, curando che il Natale e la Pasqua siano alternati di anno in anno. 3) Il signor verserà la somma mensile Controparte_1
Pers di Euro 250 per il contributo al mantenimento di entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal 12 Luglio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite nel protocollo delle prassi vigente presso il Tribunale di Arezzo da intendersi come qui' integralmente trascritto. L'assegno Unico verrà percepito a perfetta metà dai i genitori. 2) La casa familiare sita in Cortona, Fraz.
Camucia, Piazzale Europa n.12, rimarrà nella disponibilità della Signora che Parte_1
Pers vi abiterà con la figlia ove sarà collocata prevalentemente, fino al momento in cui la detta abitazione non verrà venduta ed il mutuo estinto. Nelle more le parti pagheranno
a perfetta metà il mutuo acceso per l'acquisto
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