Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18802
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Maria Teresa Moretti Giudice
Filomena Albano Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36832/2023, vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 01/02/1979), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1
LORENZO ALBERICA e dell'Avv. DE LORENZO FABRIZIO;
-ricorrente-
E
(NAPOLI (NA), 13/01/1982), con il patrocinio dell'avv. REBAUDO CP_1
FRANCESCO MARIA e dell'Avv. CIRILLO ALFREDO;
-resistente -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , rappresentando che in data 22.02.2016 era CP_1 stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
, costituitasi, ha dichiarato di essere addivenuta ad un accordo con il CP_1 ricorrente sulle condizioni del divorzio.
Le parti, pertanto, all'udienza del 09.07.2024, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. Le Parti continueranno a vivere con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Le Parti si danno reciproco assenso alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto, previa emissione della relativa sentenza, anche ai fini delle idonee annotazioni presso l'Ufficio dello Stato Civile competente.
3. Le Parti concordano nell'integrale conferma delle condizioni di