Trib. Milano, sentenza 27/05/2024, n. 5455

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 27/05/2024, n. 5455
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 5455
Data del deposito : 27 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 2616/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione il giorno
TRA
Change Performing Arts s.r.l. (P.I. 04504960156) nella persona dell'amministratore LAERA Francesco, rappresentato e difeso dall'avv
Claudio Laera presso il quale è elettivamente domiciliato in
Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Santino Ventura n. 12, come da mandato in calce all'atto di citazione attore
E
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (C.F. e P. IVA 09339391006, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maria Verrecchia, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, Via Paolo Giovio n. 14 in forza di procura generale alle liti Notaio Salvatore Federico di Roma del 18/12/2020,
Rep. n. 5650 / Racc. n. 3111 convenuto
CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così provvedere: • previa rimessione della causa in istruttoria, disporre integrazione alla CTU allo scopo di rivalutare il rapporto intercorso tra le parti, considerando le linee di credito pagina 1 di 18
parallele gestite sul conto corrente nella quantificazione dell'affidamento concesso nel corso del tempo o trattando separatamente le linee di credito formulando un'autonoma ipotesi di conteggio, sempre sulla base della documentazione prodotta dalla società attrice, con particolare riferimento alle risultanze della
Centrale Rischi;
• in subordine e nel merito, ACCERTARE e DICHIARARE che la convenuta banca ha proceduto alla liquidazione in suo favore di competenze in violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cod.civ., nonché successivamente degli artt. 117 e 118 TUB;
e, per
l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e
l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3,
c.c.
, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, quindi del tasso minimo dei BOT per le operazioni in dare e quello massimo per quelle in avere ai sensi e per gli effetti dell'art. 117
TUB
;
• ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
• ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 cod.civ., in relazione alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto di apercredito e, per
l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
• ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325
e 1418 cod. civ., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque, prive di causa negoziale;

• ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cod.civ., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per
pagina 2 di 18
mancanza di valida giustificazione causale;
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei rapporti di apercredito impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale e successivamente al tasso dei BOT, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, spese
a vario titolo annotate in estratto conto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicati rapporto bancario;

ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo
Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione/riaccredito delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, prudentemente quantificate in € 722.342,34, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre spese di CTP, oltre gli interessi moratori della legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art.1284, comma 4, cod.civ.1 a far data dalla introduzione del presente giudizio;

CONDANNARE la banca convenuta ex art. 96 c.p.c.;

ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittima segnalazione in CR per la parte attrice e per l'effetto ordinare la rettifica/cancellazione della
pagina 3 di 18
stessa con efficacia retroattiva;

CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: in via preliminare gradata, - ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea di condanna, essendo ancora in essere il rapporto di conto corrente al momento dell'attivazione del giudizio;
- ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione
e delle successive difese, la carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 29/12/2009 (o, in subordine, il 01/08/2009, ove ritenuta l'efficacia interruttiva della comunicazione del 01/08/2019) del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice, nonchè la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
nel merito, - ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione;
in via subordinata- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e di chiarare applicabile al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio l'art.
117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera
CICR 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000, compensando l'eventuale ricalcolo con il saldo a debito del conto corrente in questione, anche previa integrazione della relazione di C.T.U. sulla base della
pagina 4 di 18
continuità della documentazione disponibile e dei saldi originari, senza ipotesi presuntive e/o di raccordo, nonchè delle osservazioni depositate nel corso delle operazioni peritali dal C.T.P. della Banca in data 09/11/2022 (allegato n. 18 della relazione peritale). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre ed articolare, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte. Con osservanza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Change Performing Arts
s.r.l. (di seguito anche Change) per chiedere la rideterminazione del saldo del c.c. n. 11117/4316 acceso presso la Banca Nazionale del
Lavoro s.p.a. (di seguito anche BNL) depurandolo da interessi ultralegali, anatocistici ed usuari e dagli ulteriori costi non pattuiti.
A sostegno della domanda la società attrice deduceva: che intratteneva, a partire dal 1990, con la Banca Nazionale del Lavoro
s.p.a. i seguenti rapporti:
• conto corrente con apercredito n.11117/4316;

• linea di credito CP 121 – credito in conto corrente;

• linea di credito CS 141 – carte di credito;

• linea di credito CP 159 – fido continuativo per anticipi su crediti;
che il conto era disciplinato mediante l'impiego delle Norme bancarie Uniformi e quindi con determinazione degli interessi secondo
i c.d. usi piazza e la capitalizzazione trimestrale;
che il conto corrente era ancora in essere, ma non più operativo e presentava al
30.11.2020 un saldo debitore di € 122.215,21;
che, tuttavia, a seguito degli accertamenti svolti era emerso che la Banca aveva nel corso del rapporto applicato interessi ultralegali non pattuiti, in violazione degli articoli 1284 c.c. e 117 T.U.B., anatocistici, usurari ed indebite commissioni di massimo scoperto;
che il
Consulente di parte attrice determinava pertanto un credito
pagina 5 di 18
restitutorio della società nei confronti della convenuta, non inferiore ad € 722.342,34;
che di conseguenza era ingiustificata ed illegittima anche la segnalazione dell'esposizione debitoria della società presso la Centrale rischi della Banca d'Italia.
La BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. costituendosi eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente in quanto il rapporto non era
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi