Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che parte attrice ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 929/2023 R.G. promossa da NA NZ (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci;
RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente – indennità sostitutiva delle ferie CONCLUSIONI Il procuratore della ricorrente conclude come da note autorizzate del 17.12.2024:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.066,12 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.” Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 22.04.2024:
“Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 20.07.2023, PA IA, dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, premettendo di aver stipulato con l'amministrazione convenuta negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno di ogni anno e di aver accumulato per ciascun anno di servizio un residuo di ferie non godute pari alla differenza tra il numero di ferie maturate e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e pagina 1 di 6


dei giorni di ferie fruiti a domanda, chiedeva la condanna del Ministero alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i predetti anni scolastici, quantificata nella complessiva somma di €. 1.749,83.

2. Con tempestiva memoria si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito che, ribadita la legittimità del proprio operato e l'insussistenza del diritto alla monetizzazione delle ferie, concludeva per il rigetto del ricorso.

3. Sul merito 3.1. La controversia si inserisce in una cornice fattuale incontroversa, analiticamente descritta in ricorso, da ritenersi pacifica poiché non contestata ex adverso. La ricorrente, docente di scuola secondaria di II grado, ha svolto diversi incarichi di docenza negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno di ogni anno. Essa ha quindi agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i predetti anni scolastici.

3.2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, condividendo questo Giudice le argomentazioni sviluppate nella decisione del Tribunale di Parma n. 41/2022, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. Al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento al personale scolastico. L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “(l)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto
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