Trib. Paola, sentenza 13/05/2024, n. 319

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 13/05/2024, n. 319
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 319
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 792/2021 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.05.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;

P.Q.M

.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 792/2021, avente ad oggetto: contributi previdenziali Cassa Geometri
TRA
DR-ONE S.r.l., C.F.:03367560780, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, Geom. RC TO (C.F.: [...]) con sede legale NT CA
(CS) Via Cardinale Fabrizio Ruffo 6, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Pietro Romano e dall'Avv. Alessandra Salucci, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pietro Romano sito in Cosenza alla via Gianvincenzo Gravina n. 6.
RICORRENTE
CONTRO
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI (C.F. 80032590582 - P.IVA 02115531002), in persona del Presidente e legale rapp.te in carica, dr. Diego Buono, con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n°4,


rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella col quale elettivamente domicilia in Aversa alla via Pisacane n. 1,
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 18.06.2021, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: che in data 15.03.2015 il sig. TO RC e il sig. IA NI, entrambi geometri iscritti alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti), fondavano la società Dr-NE S.r.L., che aveva come attività prevalente “la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e/o servizi ad alto contenuto innovativo e tecnologicamente avanzati, nonché l'attività di consulenza per il rilievo, monitoraggio, tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente, e precisamente l'utilizzo di droni civili (a.p.r) per l'attività di rilievi fotogrammetrici ed elaborazione dati attraverso software dedicati. utilizzo degli a.p.r. per monitoraggi per dissesti idrogeologici,salvaguardia delle coste e per la tutela dell'ambiente”;
che con nota del 11.09.2019 il Direttore Generale della CIPAG comunicava che, da un controllo effettuato sul Registro delle Imprese, era emerso che la società Dr-NE srl, nonostante annoverasse nella compagine sociale almeno un socio geometra iscritto all'Albo professionale, non aveva provveduto ad effettuare la registrazione presso la Cassa Geometri, risultando, di conseguenza, inadempiente agli obblighi dichiarativi e contributivi;
che quindi, si chiedeva agli amministratori della società di provvedere alla registrazione e al conseguente versamento del contributo integrativo;
che il legale rappresentante della società DR-ONE S.r.l. in data 11.11.2020 riscontrava la nota della Cassa evidenziando che la società era costituita come start-up innovativa per servizi non riguardati
l'esercizio di ingegneria integrata, occupandosi, infatti di elaborazione dati ed elaborazioni fotografiche con riprese con drone;
che di conseguenza, non aveva i requisiti soggettivi ed oggettivi affinché potesse qualificarsi come “società d'ingegneria” e non era tenuta a corrispondere la contribuzione integrativa, né l'iscrizione alla Cassa Geometri;
che avverso tale nota di riscontro, la
Cassa, con nota pec del 13.05.2020 insisteva nelle proprie pretese, evidenziando che la società presentava come codice Ateco il n. 74.90.93 riferito ad “Altre attività di consulenza tecnica nca”, identificativo di una società di ingegneria e/o tecnico ingegneristico;
che tale nota veniva riscontrata dal difensore della società il quale faceva notare che nessuna norma di rango primario imponesse
l'obbligo di iscrizione alla Cassa Geometri da parte di una società commerciale;
che a seguito di un accertamento sul sito della Cassa Geometri, i Geom. RC e NI appuravano che la società Dr-
NE srl era stata iscritta di ufficio nell'elenco delle società di ingegneria con numero di matricola
12791H a far data dall'anno 2016.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, accertare e dichiarare che la Dr NE non è soggetta alla iscrizione alla Cassa Geometri per i motivi sopra descritti e, per l'effetto 2) Ordinare la cancellazione ex tunc della società Dr-NE srl dagli elenchi delle società di ingegneria della Cassa Italiana di
Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, con lo sgravio di ogni contribuzione eventualmente emessa ad oggi e sottoposta alla riscossione coattiva;
con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi ritualmente la Cassa convenuta chiedeva nel merito il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese di giudizio.
La causa è decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La società ricorrente agisce nel presente giudizio chiedendo l'accertamento negativo della sussistenza dei presupposti
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