Trib. Chieti, sentenza 26/03/2024, n. 118

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 26/03/2024, n. 118
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 118
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa L C, pronunciando nella causa n.89/2023
R.G.A.C. promossa da (avv.F O), contro il Parte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad Controparte_1 oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 27.1.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, appartenente all'area del personale educativo della scuola, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso il di Chieti, lamentava che in costanza Organizzazione_1 dei rapporti a tempo determinato intercorsi con il convenuto, non aveva mai CP_1 beneficiato del Bonus Carta Docenti, introdotto dalla art. 1, comma 121, della legge
107/2015
, in maniera discriminatoria. Agiva in questa sede chiedendo “-a) accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il Controparte_1
, in persona del a corrispondere alla medesima detto beneficio;b) con
[...] CP_2 vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto, chiedendo “nel CP_1 merito rigettare la domanda e, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare dovute le eventuali differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale che si eccepisce, con vittoria di spese del presente giudizio”.
Le causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Nel merito il ricorso è fondato.
La questione della spettanza del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente al personale educativo è stata di recente affrontata dalla S.C. nella Sentenza n. 32104 del 31/10/2022: in essa, condivisibilmente si legge “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi


rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n.
297 del 1994
, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».

2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli
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