Trib. Pistoia, sentenza 04/12/2024, n. 467
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Testo completo
N. R.G. 793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 793/2024 promossa da:
(c.f. ) con gli Avv.ti Salvatore Giannattasio (c.f. Parte_1 C.F._1
e Andrea Giannattasio (c.f. C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con
l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza
e comparizione parti: ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O
NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) Del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici
2019/20 e 2020/21 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad €
2.070,72, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del
CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE La convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15
Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 2.070,72, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
La ricorrente, docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e nelle correlate graduatorie d'istituto, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 in forza Controparte_1 di plurimi contratti di supplenza;
in particolare: a.s. 2019/20 per 18 ore settimanali con decorrenza dal 13/02/2020 al 16/04/2020, dal 17/04/2020 al 10/06/2020 e dal
11/06/2020 al 11/06/2020;
a.s. 2020/21 per 18 ore settimanali con decorrenza dal
13/10/2020 al 19/12/2020, dal 20/12/2020 al 25/02/2021, dal 26/02/2021 al
30/04/2021 e per 15 ore settimanali dal 01/05/2021 al 10/06/2021, dal 14/16/2021 al
21/06/2021 (cfr. doc. 5 ricorso).
Ha dedotto di aver svolto prestazioni lavorative equivalenti a quelle dei docenti sostituiti.
Ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del
15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro
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174,50 mensili con orario completo settimanale (€ 5,82 giornaliero), a € 145,00 con orario settimanale part-time a 20 ore di cattedra (€ 4,80 giornaliero), in virtù dell'aumento apportato dall'art. 38 CCNL Scuola 2016-17 (cfr. doc. 3 ricorso).
Ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 793/2024 promossa da:
(c.f. ) con gli Avv.ti Salvatore Giannattasio (c.f. Parte_1 C.F._1
e Andrea Giannattasio (c.f. C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con
l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza
e comparizione parti: ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O
NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) Del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici
2019/20 e 2020/21 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad €
2.070,72, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del
CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE La convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15
Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 2.070,72, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
La ricorrente, docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e nelle correlate graduatorie d'istituto, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 in forza Controparte_1 di plurimi contratti di supplenza;
in particolare: a.s. 2019/20 per 18 ore settimanali con decorrenza dal 13/02/2020 al 16/04/2020, dal 17/04/2020 al 10/06/2020 e dal
11/06/2020 al 11/06/2020;
a.s. 2020/21 per 18 ore settimanali con decorrenza dal
13/10/2020 al 19/12/2020, dal 20/12/2020 al 25/02/2021, dal 26/02/2021 al
30/04/2021 e per 15 ore settimanali dal 01/05/2021 al 10/06/2021, dal 14/16/2021 al
21/06/2021 (cfr. doc. 5 ricorso).
Ha dedotto di aver svolto prestazioni lavorative equivalenti a quelle dei docenti sostituiti.
Ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del
15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro
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174,50 mensili con orario completo settimanale (€ 5,82 giornaliero), a € 145,00 con orario settimanale part-time a 20 ore di cattedra (€ 4,80 giornaliero), in virtù dell'aumento apportato dall'art. 38 CCNL Scuola 2016-17 (cfr. doc. 3 ricorso).
Ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna
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