Trib. Locri, sentenza 02/12/2024, n. 641

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 02/12/2024, n. 641
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 641
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott.ssa Mariagrazia Galati Presidente est. dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2021 r.g. pendente tra
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
OR (RC) rappresentate e difesa, dall'Avv. LUIGI FILIPPO
MOLLICA, domiciliatario, giusta procura in atti;
attrice
e
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(RC) il 17.8.1962;
convenuto contumace
con l'intervento obbligatorio del PM

Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: alla udienza del 03.10.2024 la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni del procuratore costituito da intendersi qui richiamate e trascritte con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
I.- Con ricorso depositato l'11.12.2021 conveniva innanzi Parte_1 all'adito Tribunale chiedendo di: - pronunciare la CP_1
separazione personale dei coniugi con addebito al convenuto;
- affidare a sé in via esclusiva la figlia minore con collocamento prevalente presso la stessa;
- stabilire un calendario di incontri tra la minore ed il padre reputato maggiormente rispondente agli interessi della prima;
- disporre in suo favore la corresponsione di un assegno complessivo di euro 150,00 per la figlia minore e di euro 200,00 in favore del figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente, oltre rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Esponeva la ricorrente di aver contratto matrimonio in Benestare il
04.7.2002 con ;
2) che dalla loro unione erano nati due figli: CP_1
(il 23.10.2022) e (il 05.3.2007);
3) che la vita coniugale era Per_1 Per_2
diventata intollerabile non essendoci più tra i coniugi un'unione affettiva a causa di insanabili divergenze e di ripetute condotte di sopraffazione, offensive (perché era solito – a suo dire – proferire parole come 'puttana' e
'cornuto' rivolgendo questo tipo di offesa al figlio) ed ingiuriose da parte del coniuge senza alcuna fondata motivazione ed alle quali, nell'ultimo periodo aveva deciso di ribellarsi, a tutela propria dei figli denunciando il per il reato di maltrattamenti;
che, utilizzava forme di controllo CP_1
rispetto ai suoi movimenti presentando una mentalità arretrata e gretta, da padre-padrone nei suoi confronti e di quelli della figlia e che per la gelosia del marito le era stato impedito lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa in costanza di matrimonio;
4) in conseguenza della applicazione della misura cautelare in danno del vivevano già separati ma che, a CP_1
suo dire, i figli avevano continuato ad avere rapporti con il padre pur essendo favorevoli alla separazione.
A fondamento della domanda di addebito ha dedotto che il aveva CP_1
2
ripetutamente violato il dovere di assistenza morale, materiale e di collaborazione in relazione ai bisogni della famiglia.
I.

2- Nonostante la regolarità della notifica nessuno compariva per
[...]
di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_1
I.

3- All'udienza presidenziale del 01.3.2022, veniva disposta la audizione della sola parte ricorrente e con ordinanza disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell'altro coniuge;
a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17.5.2022 i coniugi venivano autorizzati
a vivere separati;
la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad entrambe le parti con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
veniva posto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli mediante la corresponsione alla entro i primi Pt_1
cinque giorni del mese, della complessiva somma mensile di € 350,00 (euro
200,00 per la figlia minore ed euro 150,00 per il figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori;
rimetteva le parti innanzi al G.I. designato ed adottava le ulteriori statuizioni ordinatorie ivi specificate.
I.

4- Con la memoria integrativa parte ricorrente ribadiva le proprie difese insistendo, in particolare, per la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore rappresentando che in costanza di matrimonio le era stato impedito di svolgere attività lavorativa e si era dedicata esclusivamente alla amministrazione della vita domestica, alla formazione
e crescita dei due figli, e . Chiedeva inoltre un incremento Per_1 Per_2
dell'assegno di mantenimento sia per il figlio - reputando non Per_1
congrua per un ragazzo di vent'anni la somma stabilita con l'ordinanza presidenziale – sia per la minore poiché nelle more era venuta meno
l'indennità di frequenza, emolumento di cui godeva poiché affetta da
deficit mentale lieve, mutismo (elettivo o selettivo), con disturbo nel linguaggio e ritardo nell'apprendimento”.
I.

5- All'esito della prima udienza del 20.10.2022 veniva rigettata la
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richiesta di modifica della ordinanza presidenziale e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Istruita la causa sulla base della produzione documentale in atti e di quelli acquisiti dal processo penale per maltrattamenti in famiglia iscritto al nn.
2469/2019 R.G.N.R. e 140/2020 R.G. Dib., rigettata la richiesta di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. con ordinanza del 22.3.2023, la causa venia rinviata alla udienza del 24.5.2024 svoltasi mediante trattazione scritta;
in quella sede veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni della parte comparsa innanzi riportate con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva rimessa sul ruolo per astensione del Giudice relatore e assegnata allo scrivente che, dopo aver celebrato l'udienza innanzi a sé il 03.10.2024 riservava la causa nuovamente in decisione innanzi al Collegio con rinuncia del procuratore presente nell'interesse di parte ricorrente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II.

1- La domanda di separazione è ovviamente fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 L.
n. 151/1975
), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi.
L'.istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema
Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere
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intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivevano separati già da tempo al momento della instaurazione del giudizio - e dal comportamento tenuto nel corso degli anni e soprattutto dalla condotta processuale del (il quale è rimasto contumace nel presente giudizio), CP_1 dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile né auspicata dalle parti.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere
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