Trib. Velletri, sentenza 11/07/2024, n. 1107
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice P G T ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 508 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Gregorio VII n. 368, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. R S, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Ciampino, in persona del legale Controparte_1
rappresentante elettivamente domiciliata in Latina viale dello Statuto n. 37, Controparte_2
presso lo studio dei procuratori Avv. T S e Avv. M R P, che la rappresentano e difendono
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1 febbraio 2022 ha affermato: di essere stata socia Parte_1
di che gestisce un centro di fisioterapia, dal 30 maggio 2017 Controparte_3 con una quota del 25%, e di aver lavorato alle dipendenze della detta società, dall'1 giugno 2017 al
6 giugno 2018 senza alcuna regolarizzazione, con orario dal 9:00 alle 19:00, on un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8:00 alle 13:00, e dal 6 gennaio 2018 al 22 gennaio
2022 con contratto di lavoro subordinato per 12 ore settimanali, ma di aver lavorato dalle 7:30 alle
14:30 o dalle 13:30 alle 20:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 800 alle 13:00;di aver sempre svolto mansioni di segretaria amministrativa;di non aver mai goduto di permessi e di aver fruito solo parzialmente delle ferie maturate;di non aver ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Im diritto, la lavoratrice ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con
con inquadramento al 2° livello c.c.n.l. studi professionali Controparte_3
, e di essere creditrice nei confronti della società della somma di € 102.845,14 per differenze Org_1 retributive, di cui e 9.256,32 per trattamento di fine rapporto ed € 2.020,08 per indennità sostitutiva del preavviso.
ha quindi convenuto in giudizio perché il Parte_1 Controparte_3
giudice: accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con inquadramento al
2° livello c.c.n.l. studi professionali , e condanni la società al pagamento in suo favore della Org_1 somma di € 102.845,14 per differenze retributive.
1.1. Si è costituta in giudizio che ha proposto querela Controparte_3
di falso in relazione alla firma posta dalla ricorrente in calce al mandato rilasciato al difensore costituito, contestato quanto affermato da parte ricorrente e concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza del 18 agosto 2022 la parte resistente è stata autorizzata a proporre la querela di falso e il processo sospeso.
Il procedimento instaurato veniva tuttavia estinto per inattività delle parti.
2.1. Ammessa la prova per testi, parte resistente non compariva all'udienza del 13 febbraio
2024 e ne veniva pertanto dichiarata la decadenza dalla prova, ai sensi dell'art. 208 c.p.c.
2.2. All'esito dell'istruttoria, con provvedimento del 23 maggio 2024 è stata disposta ex art.
127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 12 giugno 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
3. ha domandato l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le Parte_1 parti, dall'1 giugno 2017 al 22 gennaio 2022;la società resistente ha contestato la domanda, sottolineando che la ricorrente ha rivestito la qualità di socio.
3.1. Rilevata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e
disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (Cass. 11 ottobre 2017 n. 23846).
Inoltre, anche la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. (Sez. L, Sentenza n. 7465 del 21/05/2002, Rv.
554608 - 01)
3.2. Dagli atti depositati risultano: comunicazione Unilav di assunzione della ricorrente, a decorrere dal 6 giugno 2018, per 12 ore settimanali e con inquadramento al 2° livello c.c.nl studi professionali (doc. 3 di parte ricorrente);buste paga emesse dalla società e certificazione Org_1 unica dei redditi per l'anno 2020 (doc. 2 di parte ricorrente);dimissioni della lavoratrice, per giusta causa, del 26 gennaio 2022 (doc. 6 di parte ricorrente).
3.2.1. Nel corso dell'istruttoria, la teste che ha collaborato per la Testimone_1
resistente da fine 2017 a febbraio 2020, come logopedista, ha dichiarato: “La ricorrete lavorava in segreteria. Nel periodo invernale, da settembre a giugno, ricevevo i pazienti di pomeriggio, normalmente, dalle 14:30 fino alle 19:30/20:00, circa, il lunedì, il mercoledì e il venerdì sempre, e altre volte anche qualche altro giorno;nei mesi estivi ricevevo i pazienti anche di mattina. Mi è capitato di lavorare anche di sabato, soprattutto d'estate o nei periodi festivi. La ricorrente era sempre presente in segreteria quanto c'ero io;la ricorrete si occupava degli appuntamenti ei pazienti, sistemava l'agenda, aveva una postazione fissa in segreteria, era a dare Controparte_2
le direttive alla ricorrente.
Adr. La ricorrente doveva chiedere di potersi assentare a . CP_2
Il teste che ha lavorato come fisioterapista per la resistente dalla seconda Testimone_2 metà del 2019 al settembre 2021, ha dichiarato: “la ricorrente lavorava in segreteria.
Io lavoravo tutti i pomeriggi, calle 15:00 alle 20:00/20:30, all'inizio dal lunedì al venerdì e dopo il Covid di solito il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì. Posso dire che normalmente
c'era in servizi anche la ricorrente, di pomeriggio, quanto arrivavo e fino a quando andavo via, ma da quello che mi diceva a volte faceva il turno di mattina e c'era un'altra collega”.
La teste che ha lavorato da fine 2018 ai primi mesi del 2020 come Testimone_3
fisioterapista nel Centro , dal lunedì al venerdì, normalmente dalle 8:30/9:00 sono Organizzazione_2 alle 14:00 e a volte anche il sabato, ha riferito: “Da quello che ricordo la ricorrente lavorava in segreteria […];la ricorrente in segreteria turnava con un'altra signora, mi sembra di nome
. Io vedevo la ricorrente molto spesso, per settimane intere, o vedevo l'altra persona, Per_1
, a seconda dei turni. La ricorrente mi organizzava il lavoro, prendeva gli appuntamenti con Per_1
i pazienti, teneva l'agenda, lavorava in una postazione all'ingresso”.
Infine, il teste paziente dello studio dal 2019 sino al 2020, ha affermato: “ci Tes_4
andavo una o due volte a settimana, a volte di mattina e a volte di pomeriggio, a seconda dei miei turni di lavoro. La ricorrente l'ho sempre vista alla reception, accoglieva i pazienti, prendeva gli appuntamenti, riceveva i pagamenti delle prestazioni”.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi