Trib. Livorno, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Livorno dal giudice dott. Giulio Scaramuzzino, riguarda un'opposizione a precetto proposta da due attori contro Athena Immobiliare S.n.c. Le parti opponenti contestavano la validità del titolo esecutivo, sostenendo l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta e l'illegittimità della quantificazione degli onorari per la redazione dell'atto di precetto. In particolare, gli opponenti richiedevano la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto e la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Il giudice ha rigettato integralmente l'opposizione, argomentando che i rilievi sollevati dagli opponenti riguardavano il merito della pretesa creditoria, competenza riservata al giudice della cognizione e non a quello dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, ha evidenziato che il compenso richiesto per la redazione dell'atto di precetto era inferiore alla tariffa massima prevista, escludendo quindi profili di nullità. Infine, il giudice ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese legali, liquidate secondo i parametri previsti dal DM 55/2014.
Il giudice ha rigettato integralmente l'opposizione, argomentando che i rilievi sollevati dagli opponenti riguardavano il merito della pretesa creditoria, competenza riservata al giudice della cognizione e non a quello dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, ha evidenziato che il compenso richiesto per la redazione dell'atto di precetto era inferiore alla tariffa massima prevista, escludendo quindi profili di nullità. Infine, il giudice ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese legali, liquidate secondo i parametri previsti dal DM 55/2014.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1050/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1050/2022 R.G. vertente tra
AN IN e SI IN, con gli Avv.ti Gianmarco Beccalli e Roberto Mu-
largia
attori opponenti
contro
Athena Immobiliare S.n.c., in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, con
l'Avv. Giuseppe Musotto
convenuta opposta
in punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
dal procuratore di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare IN VIA PREGIUDIZIA-
LE: in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e/o annullabile e/o ineffi-
1 cace l'atto di precetto notificato al signor AN IN in data 23.03.2022 ed al si-
gnor SI IN ancora in attesa di essere notificato, sulla scorta dell'illegittima ri-
chiesta dei compensi professionali indicati nello stesso per la voce “redazione atto di pre-
cetto”, da parte di Athena Immobiliare, non avendo in alcun modo specificato quest'ultima
la motivazione per la quale tale compenso professionale richiesto sia stato computato di-
scostandosi dal valore medio previsto dal DM 55/14 come ribadito dal DM 37/18, né tan-
tomeno riscontrandosi negli atti di causa elementi tali da poter concedere la maggiorazio-
ne della tariffa sino a quella indicata in atto di precetto notificato. Con vittoria di spese, e
compensi professionali del presente giudizio, oltre a spese generali ed oneri ed accessori,
oltre a c.p.a. ed iva se dovuta. IN VIA PRELIMINARE: nella denegata e non ritenuta ipote-
si di mancato accoglimento della precedente domanda pregiudiziale, disporre, comunque
la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 227/2022 – R.G. 242/2022
emesso dal Tribunale di Livorno in data 01.03.2022 notificato al signor AN IN
in data 23.03.2022 ed ancora in attesa di essere notificato al signor SI IN;
IN
VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni dedotte in narrativa, nessuna esclusa, dichiarare
che i signori AN IN e SI IN nulla devono ad Athena Immobiliare snc
in forza del titolo azionato in quanto il credito è inesistente e comunque non certo, liquido
ed esigibile, e conseguentemente dichiarare, quindi, sia la nullità e/o annullabilità e/o inef-
ficacia dell'atto precetto notificato al signor AN IN in data 23.03.2022 ed an-
cora in attesa di essere notificato al signor SI IN, come anche che la creditrice
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di questi ultimi, per i mede-
simi motivi. Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio, oltre a
spese generali ed oneri ed accessori, oltre a c.p.a. ed iva se dovuta.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio oltre a spese generali
ed oneri ed accessori, oltre a c.p.a. ed iva se dovuta”;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale di Livorno, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e co-
munque in ogni caso:
− in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. SI IN;
−
in via principale dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dai Sigg.ri AN e
SI IN;
− in via subordinata dichiarare cessata materia del contendere, per avere
il Tribunale di Livorno sospeso l'efficacia esecutiva del titolo;
− in via ulteriormente su-
bordinata rigettare l'opposizione proposta dai Sigg.ri AN e SI IN in
quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese ed
onorari di giudizio e con condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
comma 1 e comma 3 c.p.c., tenuto conto, come sopra detto, che di fatto l'unico motivo
astrattamente pertinente al presente giudizio di opposizione a precetto è la supposta pre-
sunta esagerata quantificazione degli onorari di precetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29/03 – 01/04/2022, AN IN,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1050/2022 R.G. vertente tra
AN IN e SI IN, con gli Avv.ti Gianmarco Beccalli e Roberto Mu-
largia
attori opponenti
contro
Athena Immobiliare S.n.c., in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, con
l'Avv. Giuseppe Musotto
convenuta opposta
in punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
dal procuratore di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare IN VIA PREGIUDIZIA-
LE: in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e/o annullabile e/o ineffi-
1 cace l'atto di precetto notificato al signor AN IN in data 23.03.2022 ed al si-
gnor SI IN ancora in attesa di essere notificato, sulla scorta dell'illegittima ri-
chiesta dei compensi professionali indicati nello stesso per la voce “redazione atto di pre-
cetto”, da parte di Athena Immobiliare, non avendo in alcun modo specificato quest'ultima
la motivazione per la quale tale compenso professionale richiesto sia stato computato di-
scostandosi dal valore medio previsto dal DM 55/14 come ribadito dal DM 37/18, né tan-
tomeno riscontrandosi negli atti di causa elementi tali da poter concedere la maggiorazio-
ne della tariffa sino a quella indicata in atto di precetto notificato. Con vittoria di spese, e
compensi professionali del presente giudizio, oltre a spese generali ed oneri ed accessori,
oltre a c.p.a. ed iva se dovuta. IN VIA PRELIMINARE: nella denegata e non ritenuta ipote-
si di mancato accoglimento della precedente domanda pregiudiziale, disporre, comunque
la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 227/2022 – R.G. 242/2022
emesso dal Tribunale di Livorno in data 01.03.2022 notificato al signor AN IN
in data 23.03.2022 ed ancora in attesa di essere notificato al signor SI IN;
IN
VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni dedotte in narrativa, nessuna esclusa, dichiarare
che i signori AN IN e SI IN nulla devono ad Athena Immobiliare snc
in forza del titolo azionato in quanto il credito è inesistente e comunque non certo, liquido
ed esigibile, e conseguentemente dichiarare, quindi, sia la nullità e/o annullabilità e/o inef-
ficacia dell'atto precetto notificato al signor AN IN in data 23.03.2022 ed an-
cora in attesa di essere notificato al signor SI IN, come anche che la creditrice
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di questi ultimi, per i mede-
simi motivi. Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio, oltre a
spese generali ed oneri ed accessori, oltre a c.p.a. ed iva se dovuta.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio oltre a spese generali
ed oneri ed accessori, oltre a c.p.a. ed iva se dovuta”;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale di Livorno, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e co-
munque in ogni caso:
− in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. SI IN;
−
in via principale dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dai Sigg.ri AN e
SI IN;
− in via subordinata dichiarare cessata materia del contendere, per avere
il Tribunale di Livorno sospeso l'efficacia esecutiva del titolo;
− in via ulteriormente su-
bordinata rigettare l'opposizione proposta dai Sigg.ri AN e SI IN in
quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese ed
onorari di giudizio e con condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
comma 1 e comma 3 c.p.c., tenuto conto, come sopra detto, che di fatto l'unico motivo
astrattamente pertinente al presente giudizio di opposizione a precetto è la supposta pre-
sunta esagerata quantificazione degli onorari di precetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29/03 – 01/04/2022, AN IN,
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