Trib. Bologna, sentenza 06/03/2024, n. 737

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/03/2024, n. 737
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 737
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 10801/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna d'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10801/2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DURANTE Parte_1 C.F._1
ROCCO, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 41 BOLOGNA presso il difensore avv.
DURANTE ROCCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SANTORO EUGENIA, elettivamente domiciliata in VIA BOVIO 1 70022 ALTAMURA presso il difensore avv. SANTORO EUGENIA
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
MORETTI: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 27.11.2023. come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24.11.2023. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. nato a [...] il [...], di professione autista, e la sig.ra Parte_1
nata a [...] il [...], di professione farmacista, hanno Controparte_1
pagina 1 di 12
contratto matrimonio in data 27.08.2018 in Gravina in UG (BA), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune con Atto N. 94, Parte 2, Serie A, Anno 2018;
dalla loro unione è nata una figlia, il 25/12/2020 a Bologna. Persona_1
Il presente procedimento è stato introdotto dal sig. con ricorso depositato il 14.09.2021;
Pt_1 costituitasi la sig.ra (quest'ultima, inoltre, aveva depositato ricorso per separazione in CP_1 data 15.10.2021 dando luogo all'apertura del procedimento R.G. n. 12129/2021), le parti sono comparse personalmente all'udienza presidenziale del 24.02.2022 e il Giudice Delegato dal Presidente disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento R.G. n 12129 del 2021 e si riservava sui provvedimenti presidenziali.
A scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, il Giudice Delegato dal Presidente emetteva in data 7 marzo 2022 Ordinanza Presidenziale del seguente tenore:
“1 - autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;



2 - dispone l'affido condiviso della figlia minore nata il [...] a Bologna, a [...] i Per_1 genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;



3 - dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio in relazione alla minore nata il Persona_1

25-12-2020 a Bologna, residente a [...] riferiscano sulla condizione familiare, sanitaria e scolastica della minore;
il Servizio organizzerà incontri protetti padre-figlia, con cadenza almeno ogni due settimane;
svolgerà colloqui con i genitori e con le altre figure familiari di riferimento e con il pediatra di libera scelta;
anche avvalendosi di professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, indicherà le migliori soluzioni in punto di affidamento, collocamento e visite della minore e visite col genitore non collocatario, tenendo presente che allo stato la collocazione prevalente presso la madre non è in discussione;
segnalerà all'A.G. eventuali circostanze che richiedano un intervento urgente, riferirà con relazione entro il 31- 8-2022;

4 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;

5 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;

6 – assegna alla madre la casa coniugale sita in Granarolo dell'Emilia, Via Cadriano 25 e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme alla figlia minore;

7 – dispone che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé la figlia: allo stato, con gli incontri protetti di cui al punto 3;
il Servizio ha facoltà di interromperli se pregiudizievoli per la minore, ma anche di ampliarli e renderli liberi, qualora ne sussistano le condizioni;

8 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata
pagina 2 di 12 annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: […….]”
.
Ciò sulla base dei seguenti presupposti:
“Le parti hanno contratto matrimonio il 27-8-2018, optando per la separazione dei beni;
dall'unione è nata la figlia il 25-12-2020 a Bologna. Le parti sono comproprietarie al 50% ciascuno della Per_1 casa familiare, sita in Granarolo dell'Emilia, Via Cadriano 25, acquistata il 18-10-2018, contraendo un mutuo ipotecario con rata mensile di euro 514, che attualmente sta pagando integralmente il

La il 19-7-2021 ha sporto denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia

contro

Per_1 CP_1 presso i Carabinieri di Granarolo;
non è dato sapere il seguito penale di tale denuncia- Per_1 querela;
la si è trasferita subito dopo, insieme alla figlia, presso la propria madre in CP_1

Gravina di UG, ove è attualmente domiciliata;
ella è laureata in farmacia, si è trasferita a Bologna nel 2016, per seguire il e lavorava a Bologna come farmacista dipendente;
anche a Gravina di Per_1

UG lavora come farmacista dipendente part time a tempo determinato, ha dichiarato di avere un contratto con scadenza a fine febbraio 2022, ha dichiarato di voler rientrare a Bologna, insieme alla figlia, e che la propria madre è disposta a seguirla per aiutarla nell'accudimento della bambina, quando la stessa reperirà una nuova occupazione. Il non ha formulato richiesta di Per_1 assegnazione a sé della casa familiare e non si oppone all'assegnazione della casa familiare alla moglie, allegando che in questo momento è prioritario per lui riprendere a frequentare la figlia. La situazione economica delle parti è la seguente: entrambi sono comproprietari della casa familiare, non ha altri immobili, mentre la ha il 33% di altri immobili, dei quali dovrà Per_1 CP_1 specificare la provenienza e l'utilizzo;
lavora e ha percepito redditi annui netti per gli anni Per_1

2018, 2019 e 2020 rispettivamente di euro 16.844, 17.263 e 13.801, per un medio netto mensile di euro
1.300;
la ha denunciato un netto annuo di euro 9.958 nel 2018, 16.276 nel 2019 e 18.176 CP_1 nel 2020, per un medio netto mensile di euro 1.200.

Considerato che

non è in discussione il collocamento prevalente della figlia presso la madre e considerato che la allega di esser CP_1 uscita dalla casa familiare insieme alla figlia quando la crisi familiare aveva raggiunto livelli per lei intollerabili, a causa delle condotte del marito di cui alla querela sporta il 19-7-2021, pertanto alla sua condotta non può essere attribuito il significato di rinuncia, o disinteresse, all'assegnazione della casa, che infatti ella chiede;
dando, inoltre, per presupposto che la rata di mutuo torni ad essere pagata da entrambi secondo la quota di spettanza, pari ad euro 257, e che la quale CP_1 assegnataria, si faccia carico di tutte le spese di conduzione della casa familiare, comprese le utenze;

considerato che

si ritiene necessario, stante l'alta conflittualità non solo fra i coniugi ma anche tra le famiglie di origine, disporre, in via provvisoria, che gli incontri padre-figlia avvengano almeno inizialmente in forma protetta;

considerato che

, pertanto, il mantenimento in via diretta della figlia sarà sostenuto prevalentemente dalla madre;
che, d'altra parte, è ragionevole ritenere che il marito dovrà farsi carico di un canone di locazione, dovendo lasciare la casa familiare;
tutto ciò premesso, considerato che la moglie dovrà reperire un lavoro a Bologna, ma d'altra parte la figlia non ha ancora due anni e non frequenta l'asilo nido, sicchè al momento non vi sono spese per la mensa scolastica, e il padre già paga una quota della rata di mutuo della casa ove vive la figlia, si ritiene di quantificare in euro 200 mensili l'importo del contributo al mantenimento ordinario a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, da definire secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna. Al momento non vi sono elementi sufficienti per decidere sulla domanda di affidamento esclusivo proposta dalla madre, pertanto, nelle more dell'approfondimento che si delega al Servizio Sociale, l'affidamento è condiviso a entrambi i genitori.”

Con ricorso ex art. 709 depositato il 05.04.2022, la convenuta chiedeva la modifica dell'Ordinanza presidenziale, in particolare: “a) Accertare e dichiarare la cessazione dell'utilizzo della casa coniugale sita in Granarolo dell'Emilia (Bo) alla via Cadriano n. 25, che da tempo non costituisce più residenza pagina 3 di 12 del nucleo familiare, avendo la sig.ra e la figlia da tempo trasferito altrove Controparte_1 Per_1 il proprio domicilio;
conseguentemente, b) Autorizzare ex art. 337 sexies 2° co. c.c. il trasferimento della residenza della minore in Gravina in UG alla via Armando Diaz n. 64, Persona_1 unitamente alla madre, genitore collocataria per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c) Incaricare i

Servizi Sociali di Gravina in UG di riferire circa la condizione familiare, sanitaria e scolastica della minore, organizzare incontri padre-figlia con cadenza di almeno due settimane;
svolgere colloqui con i genitori figure di riferimento e con il pediatra di libera scelta, anche
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