Trib. Milano, sentenza 16/02/2025, n. 1313
Sentenza
16 febbraio 2025
Sentenza
16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 41650/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 25 novembre 2023 promossa da:
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. POLIZZI GASPARE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. BONESSA MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2025:
1) Affido dei figli (nato il [...]) ed (nata il [...]) ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento paritetico alternato, da lunedì alle ore 19,00 al lunedì dell'altra settimana alle ore 19,00, festività alternate di anno in anno, durante il periodo estivo per due settimane alternate nei mesi di luglio e agosto, nel pagina 1 di 12
rispetto degli impegni e dei vari viaggi studio o vacanze dei figli, mantenendo la residenza anagrafica, presso la madre in Buccinasco via LD OR n. 11 presso l'ex casa coniugale;
2) Conferma dell'Assegnazione della ex casa coniugale sita in Buccinasco via LD OR n. 11,alla madre sig.ra con applicazione dei principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo Parte_1 le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50%), così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
rata di mutuo variabile (attualmente di circa € 1600) al 50% tra i coniugi;
3) si obbliga a contribuire, con decorrenza dal mese febbraio 2025, al mantenimento dei figli CP_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile a titolo di assegno Parte_1 perequativo di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre alla conferma del 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) Le parti concordano che Assegno Unico universale (attualmente € 116 al mese) continui ad essere percepito per intero dalla signora e che il padre continui a provvedere al pagamento dell'abbonamento ATM, Pt_1 dell'abbonamento Dazn, alle ricariche telefoniche dei figli e al pagamento ai medesimi delle paghette.
5) Il padre rimborserà alla signora il 50% delle spese condominiali anno 2023 che erano in sospeso alla Pt_1 data del rilascio della casa coniugale, previo conteggio tramite Amministratore di Condominio..
6) Le parti si riservano di rivalutare l'importo dell'assegno perequativo in base anche alle eventuali oscillazioni della rata di mutuo e/o ad ogni altra sopravvenienza rilevante..
7) Spese compensate
Chiedono quindi che il Giudice rimetta subito al collegio per la decisione con la rinuncia a tutte le ulteriori istanze e domande, senza quindi procedere all'ascolto dei minori stante il pieno accordo.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 novembre 2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 2 giugno 2006 in RS (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
RS, Anno 2006, Atto n. 15, Parte II, Serie A), in regime di separazione dei beni, con , dalla cui CP_1 unione sono nati i figli (nato il [...]) ed (nata il [...]), chiedeva al Tribunale di Per_1 Per_2
Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, di affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni con il padre nei tempi e nelle modalità come indicate in ricorso, disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale, porre a suo carico pagina 2 di 12
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli nella misura di €
1.500,00 oltre al 100% delle spese straordinarie con pagamento delle rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che chiedeva la separazione personale dei coniugi;
chiedeva, altresì, di affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori con tempi di frequentazione con i genitori come in memoria indicati con mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso di sé,
Au diviso a metà; in subordine di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Depositate in seguito dalle parti le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con le relative istanze e domande, si perveniva alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis
21 c.p.c. del 7 maggio 2024.
A tale udienza il Giudice Delegato procedeva a sentire le parti congiuntamente e all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separarti e si riservava.
A scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. che si riporta:
“ Rilevato che all'udienza di prima comparizione le parti con i rispettivi difensori, anche all'esito delle dichiarazioni rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 21.03.2024, dichiaravano di concordare sull'affido condiviso dei minori con collocamento paritetico alternato dal lunedì ore
19:00 a lunedì ore 19:00 dell'altra settimana, come attualmente stanno facendo, con mantenimento della resistenza anagrafica in Buccinasco via LD OR n.11; assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
e con pagamento al 50% del mutuo che è di €904/910 a testa e con assegno unico percepito per intero dalla madre. Divergevano invece in punto di assegno perequativo per i figli, dichiarando la signora di Pt_1 accettare un assegno di mantenimento perequativo nella misura alla fine di € 700,00 al mese oltre al 70% delle spese straordinarie, mentre parte convenuta dichiarando di offrire un assegno di mantenimento nella misura di
€ 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, mantenendo a suo carico l'abbonamento ATM di per circa € 400 all'anno (e poi di ), l'abbonamento Dzn per € 80,00, le ricariche cellulari e le Per_1 Per_3 paghette (€ 10 a settimana per ciascun figlio);
Osservato come, pur emergendo criticità nella comunicazione tra i coniugi, stante le domande sul punto congiunte delle parti e l'accordo raggiunto, possa disporsi l'affido condiviso dei due figli nato il Per_1
30.07.2007 e nata il [...], ad [...] i genitori, con il loro collocamento paritetico alternato Per_2 dal lunedì ore 19 al lunedì ore 19, come finora attuato a partire dall'allontanamento nel luglio 2023 del padre dalla casa coniugale, trattandosi quanto al regime di affidamento condiviso quello privilegiato dal legislatore purché i genitori aprano un dialogo maggiorrmente costruttivo e collaborativo, con tempi di frequentazione come pacificamente finora attuati ciò al fine di non alterare le abitudini ormai consolidate dei figli, peraltro ormai grandi e con possibilità di potersi spostare facilmente tra le due abitazioni peraltro non distanti particolarmente, con impegno in caso di impossibilità di un genitore di comunicare all'altro eventuali spostamenti dei figli presso i nonni.
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Osservato che, stante anche il pacifico allontanamento nel luglio 2023 del marito dalla casa familiare con conseguente rilascio, può essere assegnata, come da domande sul punto convergenti e accordo, alla signora l'immobile ex casa coniugale sita nel Comune di Buccinasco via Ado OR n. 11 in comproprietà al 50% Pt_1 dei coniugi con rata di mutuo di € circa 1900 gravante sull'immobile al 50% suddiviso tra le parti.
Osservato che quanto al punto economico, su cui è rimasto il contrasto, essendo divergenti le domande se pur si siano avvicinate, risulta che la parte attrice signora laureata in lingue, lavora da dicembre 2020 per la Pt_1 multinazionale IMerYs srl con sede a RS, ha un contratto full time, a tempo indeterminato con il ruolo di assistente di stabilimento, dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali, percependo uno stipendio mensile di
2.000,00 per 14 mensilità, pari a € 2.200,00 per 12 mensilità; dal 730 2023 risulta aver percepito un reddito lordo di € 33.106 pari ad un reddito netto mensile per 12 mensilità di circa € 2.187; in linea con il 730 22 da cui risulta un reddito d € 33.461; ha prodotto buste paga: gennaio 2023 per uno stipendio netto di € 1892; febbraio
2023 per uno stipendio netto di € 1832; marzo 2023 per uno stipendio netto di € 1924; aprile 2023 per uno stipendio netto di € 1921; maggio 2023 per uno stipendio netto di € 1924; giugno 2023 per uno stipendio netto di € 3633; luglio 2023 per uno stipendio netto di € 2778; agosto 2023 per uno stipendio netto di € 1946; settembre 2023 per uno stipendio netto di € 1824; gode solo come benefits di computer e cellulare aziendale, ma non ha la macchina aziendale e non percepisce premi produzione;
paga il 50% della rata di mutuo gravante sulla casa (circa € 1900) e ora dovrà pagare per intero le spese condominiali ordinarie per euro 260 mensile;
paga una signora per servizi domestici per un importo mensile di circa 160,00.