Trib. Bergamo, sentenza 09/01/2025, n. 22
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Testo completo
N. R.G. 2693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2693/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GIOVANNA DRAICCHIO
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/05/2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in PEIA in data 13/01/1979 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di PEIA – anno 1979 , n. 1, P. II, S. A, Uff. 1), dalla cui unione sono nati i figli (il _1
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4 aprile 1979), affetta da disabilità psichiatrica e attualmente ricoverata in una struttura psichiatrica,
(il 10 giugno 1982), invalido civile al 100% per patologia psichiatrica e per un ritardo Per_2
cognitivo, e (il 5 aprile 1989), maggiorenne e economicamente indipendente, Persona_3
domandando altresì l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento indiretto in favore dei due figli disabili e per sé stessa.
Considerate le allegazioni di violenza contenute nel ricorso depositato da parte ricorrente, il Giudice relatore d., con decreto del 8/05/2024 fissava l'udienza per la comparizione delle parti, richiedendo altresì, ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero di informare il Tribunale in ordine all'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole e di trasmettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
All'udienza del 26/09/2024, il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, dava atto che parte resistente, benché ritualmente citata non compariva né si costituiva, dichiarandone la contumacia. All'esito dell'udienza, sentita la sola parte ricorrente, il
Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., richiedendo altresì la trasmissione dei dati reddituali relativi al resistente contumace all'Agenzia delle
Entrate e all'INPS, nonché sollecitando il PM a trasmettere le informazioni richieste con il decreto sopra citato.
All'udienza del 11/12/2024, fissata per la discussione orale della causa, la difesa della parte ricorrente dava atto che il resistente si era allontanato dalla casa familiare, ove era rientrata la moglie unitamente al figlio, e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione come da conclusioni rassegnate in ricorso.
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti – malgrado la mancata trasmissione degli atti richiesti ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero – è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente, vista anche l'assenza di istanze istruttorie diverse da quelle già accolte dal Giudice relatore d.
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di
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disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti di violenza allegati e le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
2. I provvedimenti relativi ai figli maggiorenni con gravi disabilità
Per quanto riguarda i due figli nati dal matrimonio e affetti da disabilità psichiatrica, occorre rilevare che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2693/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GIOVANNA DRAICCHIO
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/05/2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in PEIA in data 13/01/1979 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di PEIA – anno 1979 , n. 1, P. II, S. A, Uff. 1), dalla cui unione sono nati i figli (il _1
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4 aprile 1979), affetta da disabilità psichiatrica e attualmente ricoverata in una struttura psichiatrica,
(il 10 giugno 1982), invalido civile al 100% per patologia psichiatrica e per un ritardo Per_2
cognitivo, e (il 5 aprile 1989), maggiorenne e economicamente indipendente, Persona_3
domandando altresì l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento indiretto in favore dei due figli disabili e per sé stessa.
Considerate le allegazioni di violenza contenute nel ricorso depositato da parte ricorrente, il Giudice relatore d., con decreto del 8/05/2024 fissava l'udienza per la comparizione delle parti, richiedendo altresì, ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero di informare il Tribunale in ordine all'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole e di trasmettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
All'udienza del 26/09/2024, il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, dava atto che parte resistente, benché ritualmente citata non compariva né si costituiva, dichiarandone la contumacia. All'esito dell'udienza, sentita la sola parte ricorrente, il
Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., richiedendo altresì la trasmissione dei dati reddituali relativi al resistente contumace all'Agenzia delle
Entrate e all'INPS, nonché sollecitando il PM a trasmettere le informazioni richieste con il decreto sopra citato.
All'udienza del 11/12/2024, fissata per la discussione orale della causa, la difesa della parte ricorrente dava atto che il resistente si era allontanato dalla casa familiare, ove era rientrata la moglie unitamente al figlio, e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione come da conclusioni rassegnate in ricorso.
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti – malgrado la mancata trasmissione degli atti richiesti ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero – è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente, vista anche l'assenza di istanze istruttorie diverse da quelle già accolte dal Giudice relatore d.
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di
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disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti di violenza allegati e le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
2. I provvedimenti relativi ai figli maggiorenni con gravi disabilità
Per quanto riguarda i due figli nati dal matrimonio e affetti da disabilità psichiatrica, occorre rilevare che
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