Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2024, n. 969

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2024, n. 969
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 969
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 1198/2022
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 1198/2022 R.G. tra
Parte_1
[...]
e
+ 1 Parte_2
OPPOSTI
Oggi 05/07/2024, innanzi al dott. F D L, sono comparsi: per la parte opponente l'Avv. E G per delega dell'Avv. FIORESTA
ETTORE GIOVANNI e per la parte resistente l'
Avv. NUCARA FRANCESCO. Sono altresì presenti gli opposti personalmente.
Parte opponente chiede un rinvio della causa per discussione con termine per note conclusive.
Parte opposta, ritenendo la causa matura per la definizione, chiede che venga decisa.
Quanto alle spese di lite, chiede la liquidazione delle stesse a favore dello Stato con riguardo alla posizione della opposta Pt_2
In relazione alla posizione del sig. chiede esclusivamente la condanna Pt_3 dell'opponente al pagamento delle spese di lite rinunciando alla distrazione.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE F D L TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. F D L, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. F D L, ha pronunciato in data 05/07/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 1198/2022 avente ad oggetto: opposizione a diffida accertativa.
TRA
(C.F. ), anche in qualità di amministratore unico Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale (Piazza Cina-Tu Donglan), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ettore Giovanni Fioresta;

Opponente
CONTRO
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Controparte_1
( ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Francesco C.F._3
Nucara

Opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2022, a seguito di sospensione della diffida accertativa esecutiva n. RC00001/2020 -628 del 24.11.2020, prot. n. 22964, disposta nell'ambito del giudizio di opposizione a pignoramento avente RGR n. 442/2021, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di convalida della diffida accertativa citata, emessa dalla Controparte_2
di .
[...] Controparte_3
In particolare l' di gli aveva notificato, in data Controparte_4 Controparte_3
15.12.2020, il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00001/2020 -628 del
24.11.2020, prot. n. 22964 con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dei lavoratori
[...]
e della somma, rispettivamente, di € 13.891,55 e di € 12.569,67 a Parte_2 Controparte_1 seguito dell'accertamento ispettivo avviato successivamente alle denunce formulate dai due dipendenti, finalizzate ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione di una prestazione lavorativa a tempo pieno in luogo di quella formale part time.
In data 13.01.2021 aveva proposto, avverso la suindicata diffida accertativa, ricorso ex art. 17
d.lgs. 124/2004
, con contestuale richiesta di accesso agli atti, dichiarato irricevibile.
Posto che l'1.03.2021 l aveva trasmesso ai lavoratori l'originale del Controparte_4
provvedimento di diffida accertativa con efficacia di titolo esecutivo e che in data 07.06.2021 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi, nel presente giudizio di merito – riassunto a seguito di rigetto del reclamo presentato dagli opposti avverso la sospensione disposta in primo grado – ha eccepito in via preliminare la nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio nella fase amministrativa di opposizione alla diffida accertativa con evidente violazione del diritto di difesa nonché la nullità del pignoramento per assenza della formula esecutiva sul titolo.
Altresì, nel merito, ha contestato l'erroneità della diffida accertativa vista la regolarità dell'assunzione dei resistenti per le ore indicate in contratto ed effettivamente svolte nonché Con l'evidente errore quantitativo in relazione ai calcoli fatti dall' .
Ha concluso chiedendo l'annullamento della diffida accertativa e, in via gradata, l'accertamento dell'inesistenza di un rapporto di lavoro full time per i resistenti o, comunque, la rideterminazione dell'importo in relazione a quanto effettivamente dovuto ai lavoratori.
Si sono costituiti in giudizio le parti resistenti che hanno evidenziato la validità della procedura ispettiva e del decreto direttoriale quale titolo esecutivo, sostenendo che la diffida accertativa contenesse ormai un accertamento incontrovertibile nonché specificando, in merito alla pretesa assenza della formula esecutiva, che il titolo era stato notificato dal lavoratore con l'espressa dizione di esecutività apposta da parte della DTL.
Sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e l'assegnazione delle somme, come da precetto e atto di pignoramento.
Con ordinanza del 3 febbraio 2023 è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo come richiesto dagli opposti.
******
FATTO E DIRITTO
*****
L'opposizione risulta infondata.
L'oggetto del giudizio, come anticipato, attiene all'accertamento, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato formalmente a tempo parziale, dello svolgimento di mansioni rientranti nel livello
V del CCNL settore Terziario per un numero di ore eccedente rispetto a quello previsto per un contratto a tempo parziale e, conseguentemente, al riconoscimento del credito retributivo differenziale configuratosi.
Ciò premesso, seguendo l'ordine logico-giuridico delle domande attoree, occorre scrutinare
l'eccezione relativa alla mancata apposizione della formula esecutiva alla diffida accertativa.
Sul punto va osservato – come correttamente sostenuto dal G.E. – che l'atto da ultimo citato costituisce uno titolo esecutivo di natura diversa dalle sentenze e dagli altri atti cui la legge processuale attribuisce efficacia esecutiva, previsti
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