Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 2318
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Testo completo
N. 12133/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12133 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da
EL NA, C.F. [...], nata a [...], il
25.01.1979, residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n. 84, presso lo studio dell'Avv. Stefania
Perra, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. Giacomo
Stochino, in forza di procura a margine dell'atto di costituzione
ATTRICE
contro
AN EL, C.F. [...], nata a [...], il
24.04.1950, residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. Cinzia
Falaschi, in forza di delega a margine dell'atto di costituzione
CONVENUTA
CC TE, C.F. [...], nata a [...]
(Germania), il 7.10.1966, residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via Pacinotti n. 23, presso lo studio dell'Avv. Luisa Allieri, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di costituzione
AGABIO EDILIZIA SRL, P. IVA 02671460927, con sede in Cagliari, via
Satta n. 53bis, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tuveri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Paola Congiu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di costituzione
DD LAURA, C.F. [...], nata a [...], il [...], residente in [...], MARCIALIS ANTONIO, C.F.
[...], nato a [...], il [...], residente in [...], MARCIALIS LUCIANO, C.F.
[...], nato a [...], il [...], residente in [...] e MARCIALIS LUIGI, C.F. [...], nata a [...], il [...], residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Selargius (CA), via Manin n.
233, presso lo studio dell'Avv. Simona Zonchello, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale – ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa – con riferimento al contratto di compravendita a rogito del notaio Claudia Perra in data 18 novembre 2013, rep. 7665, racc.
5376: 1) In via principale: - accertare e dichiarare che l'immobile trasferito
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in proprietà dalla sig.ra IA PI alla sig.ra NN FR, sito in via S. Giacomo n. 94 a Cagliari, è una cosa radicalmente diversa, perché funzionalmente difforme, rispetto a quella pattuita;
- per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di compravendita per cui è causa ai sensi dell'art. 1479
c.c. o dell'art. 1453 c.c. o della diversa disposizione che l'Ill.mo IG. Giudice vorrà applicare e condannare la sig.ra IA PI, in favore della sig.ra
FR, alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la vendita, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi, unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria, sulla base dei criteri e delle quantificazioni di cui alla superiore espositiva, al capo IV, lettera A);
2) In via subordinata: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1490 ss. c.c., che
l'immobile per cui è causa è affetto dai vizi di cui all'espositiva, che lo rendono inidoneo all'uso a cui è destinato e/o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore;
- per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di compravendita per cui è causa e condannare la sig.ra IA PI, in favore della sig.ra NN FR, alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la vendita, nonché al risarcimento di tutti
i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi, unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria, sulla base dei criteri
e delle quantificazioni di cui alla superiore espositiva, al capo IV, lettera A);
3) In via ulteriormente gradata: - per la denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi sussistente l'aliud pro alio e operante la garanzia per vizi, annullare il contratto di compravendita per cui è causa ex art. 1439 c.c. per il dolo omissivo determinante della venditrice IA PI e per l'effetto condannare la medesima convenuta, in favore della sig.ra NN FR, alla restituzione del prezzo, ai rimborsi di legge e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi, unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria, sulla base dei criteri e delle quantificazioni di cui alla superiore espositiva, al capo IV, lettera A);
4) In
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via di ulteriore subordine: - nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il dolo della venditrice IA PI non sia stato determinante del consenso della sig.ra FR alla conclusione del contratto di compravendita, condannare la convenuta-venditrice al risarcimento dei danni cagionati dalla sua condotta dolosamente omissiva, danni da liquidarsi, unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria, sulla base dei criteri e delle quantificazioni di cui alla superiore espositiva, al capo IV, lettera B). In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse della convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare le domande proposte da NN FR in quanto nulle, tardive, inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto e
- Condannare la medesima attrice anche ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni subiti dalla signora IA PI ed al pagamento delle spese di lite della convenuta e dei terzi chiamati in causa IN SUBORDINE
- Accertare e dichiarare che i condomini signori DA UR, MA
TO, MA LU e MA LU, sono tenuti a concorrere, in solido tra loro, alle spese di riparazione del solaio intermedio e del tetto e delle altre parti comuni dell'edificio in misura pari al 50% o nella diversa maggiore o minore misura di legge,
- Accertare e dichiarare che i vizi ed i conseguenti danni sono stati causati o aggravati dall'inadempimento degli obblighi di legge e di contratto facenti capo ai terzi chiamati in causa,
- Condannare la AB LZ SR, la signora EL CA ed i condomini, per quanto rispettivamente di ragione, a tenere indenne e/o
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manlevare la signora IA PI da ogni azione esercitata nei suoi confronti dalla IGnora FR NN.
- Condannare l'attrice NN FR ed i terzi chiamati in causa, ognuno per quanto di ragione, a risarcire alla IGnora IA PI i danni subiti per il deprezzamento dell'immobile oggetto di compravendita e per mancato guadagno da quantificare in misura pari al canone di locazione che la medesima convenuta avrebbe potuto percepire nel periodo intercorso tra la data della vendita (o della domanda di risoluzione ) ed il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione e/o annullamento”.
Nell'interesse della IG.ra EL CA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo rigettare la domanda avanzata contro di lei poiché del tutto priva di fondamento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse della AB Edilizia srl:
“Dichiarare la nullità dell'avverso atto di chiamata in causa, poiché difettano o sono assolutamente incerti i requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4
c.p.c., ovvero dichiarare inammissibili le domande avverse. In subordine, rigettare integralmente le domande avverse, così come proposte nei confronti della AB Edilizia srl poiché infondate in fatto e in diritto. Condannare la controparte alla refusione delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Condannare la IG.ra IA PI al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., danno da liquidarsi, anche d'ufficio e con valutazione equitativa, all'esito del presente giudizio”.
Nell'interesse dei IG.ri DA LA, MA TO, MA
LU e MA LU:
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“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: rigettare
l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese
e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la IG.ra NN FR conveniva nanti al Tribunale di Cagliari la IG.ra IA PI, richiedendo quanto in epigrafe.
L'attrice rappresentava che:
- con atto a rogito notaio Claudia Perra, in data 18.11.2013, la IG.ra
FR aveva acquistato dalla convenuta un appartamento sito in
Cagliari, via S. Giacomo n. 94, piano I, distinto in Catasto Fabbricati alla sez. a, foglio 18, mapp. 1834, sub 2, per il prezzo di € 100.000,00;
- a seguito della consegna dell'immobile, erano stati effettuati sullo stesso numerosi lavori di riammodernamento per una complessiva spesa pari a € 38.753,53;
- nella primavera del 2014, a lavori conclusi, la FR aveva scoperto che l'immobile era affetto dalla presenza di una diffusa e importante infestazione di termiti. Il vizio si era manifestato all'acquirente solo dall'aprile 2014, ovvero dal momento in cui avevano iniziato a sciamare, ed era stato denunciato alla venditrice con lettera raccomandata in data 18.04.2014;
- in data 28.08.2014, la PI aveva eccepito a mezzo del suo difensore
la pretestuosità dei vizi denunciati e annunciato che avrebbe avviato un ATP;
- nel frattempo, la FR aveva contattato, oltre a un entomologo e ad una ditta di disinfestazione, anche la precedente inquilina
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dell'immobile acquistato, la IG.ra EL CA, la quale aveva riferito di aver sopportato l'infestazione di termiti per svariati anni e che il fenomeno era stato da lei denunciato alla sua locatrice, la precedente proprietaria IA PI, annualmente in più occasioni;
- in data 27.10.2014, la FR aveva depositato ricorso per ATP nanti al Tribunale di Cagliari, R.G. n. 9098/2014, poi concluso in data
15.10.2015;
- per effetto della infestazione delle termiti, l'immobile risultava deprezzato, oltre che inidoneo all'uso abitativo e funzionalmente incapace ad assolvere la sua destinazione economico-sociale. Nella specie, a seguito della sciamatura, l'attrice aveva riscontrato