Trib. Napoli, sentenza 23/01/2024, n. 414
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronun-
ciato la seguente
SENTENZA
nella controversi iscritta al numero 8380/2022 del ruolo generale degli
affari contenziosi civili dell'anno 2022
pendente tra
AR NI (CF: [...]), rappresentata e di-
fesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato allegato
all'atto di citazione, dagli Avv.ti Salvatore Rotondo (CF: RTN-
SVT67A27F839C) e Donatella Convertini (CF: [...]),
con domicilio digitale indicato in atti;
-OPPONENTE-
e
CHERRY BANK S.P.A. (P. IVA indicata: 04147080289), già BANCO
DELLE TRE VENEZIE S.P.A., incorporante CHERRY 106 S.P.A., in
persona del procuratore speciale p.t., giusta procura a rogito del no-
taio Nicoletta Spina di Padova dell'8.10.2021, rep. n. 49001, rappresen-
tata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costitu-
zione e risposta, dalla società CHERRY LEGAL S.T.A.R.L. (P. IVA
11269980964), e dall'Avv. Renata Castellan (C.F. [...])
unitamente all'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa (C.F.
[...]), anche in via disgiunta tra loro, con domicilio di-
gitale indicato in atti;
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice, dott. Antonio Cirma Pag. 1 - OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. RC ON, con atto di citazione notificato il 22.07.2022, ha pro- posto opposizione avverso il precetto notificatogli dalla Cherry Bank
SPA il 4.07.2022, asseritamente in forza del decreto ingiuntivo n.
4159/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, lamentando: 1) che era venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica del precetto;
2) che nell'atto di precetto non vi è domiciliazione alcuna;
3) che non si comprende chi sia il creditore per effetto delle diverse fusio- ni e cessioni;
4) che la creditrice non ha allegato al precetto il decreto ingiuntivo;
5) che la creditrice non ha proceduto ad una preventiva mediazione. Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi
l'inesistenza del diritto da parte della creditrice a procedere ad esecu- zione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c.
1.1. Con comparsa depositata il 3.08.2022 si è costituita la Cherry Bank
S.p.A., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96
c.p.c.
2. Dal punto di vista della qualificazione giuridica le doglianze dell'opponente costituiscono motivi di opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ad eccezione della seconda e della quarta doglianza, che costituiscono motivi di opposi- zione preventiva agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., tempestivamente proposti nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto.
3. Con la prima doglianza l'opponente ha dedotto di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica del precetto.
Orbene, la doglianza relativa alla mancata notifica del decreto ingiun- tivo costituisce motivo di opposizione (preventiva) all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c..
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice, dott. Antonio Cirma Pag. 2
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, mentre, di regola, il pro- cesso esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notifi- cazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecu- tivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo co- stituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione al- la esecuzione ex art.
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