Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2024, n. 722

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2024, n. 722
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 722
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice M I, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1595/2023 vertente
TRA
, rappr.to e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. V D Parte_1
C e dall'avv. S R ed elett.te dom.to presso lo studio legale dei difensori sito in Marcianise (CE) alla G.B. Falcone n. 5, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici domicilia in Napoli alla Via P.IVA_1
Diaz n.11
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.3.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di “- accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere una indennità sostitutiva di natura monetaria per i giorni di licenza ordinaria, recupero festività e riposo compensativo riferiti agli anni 2020/21 maturati e non goduti, nella misura di A) gg. 20 di licenza ordinaria anno 2021;
B) gg. 18 di recupero festività (di cui gg. 14 anno 2020 e gg.

4 anno 2021);
C) n. 47,22 ore di recupero compensativo.

- accertare e dichiarare previa e/o eventuale CTU contabile, l'esatto ammontare delle spettanze dovute in favore del ricorrente, quale indennità monetaria sostitutiva;

1 - condannare, per l'effetto, parte resistenti, al pagamento dell'indennità sostitutiva di cui sopra in favore dell'odierno ricorrente, nella misura di legge ovvero nella misura ritenuta congrua, oltre interessi;

IN SUBORDINE
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di una indennità a titolo di risarcimento danni per la perdita incolpevole del riposo non goduto, nella misura ritenuta congrua;

IN OGNI CASO
- condannare, in applicazione del principio di soccombenza, parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA e CPA se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;”.
Con memoria del 20.1.2024 si è costituito il difesa eccependo in via Controparte_1 preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito e resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Fissata l'udienza dell'8 febbraio 2024, il giudice invitava le parti a discutere in ordine alla giurisdizione del giudice adito, assegnando a tal fine termine per note. All'esito dell'odierna udienza del 14 marzo 2024, udita la discussione, è pronunciata sentenza pubblicata in pari data dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
La domanda ha ad oggetto il diritto alla cosiddetta monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria, recupero festività e recupero compensativo riferiti agli anni 2020/2021 maturati e non goduti, in seguito del transito dal ruolo di volontario in ferma prefissata quadriennale
(VFP4) a quello di volontario in servizio permanente (VSP).
Tanto premesso, l'art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/01 prevede che siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, oltre alle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del d.lgs. citato, comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali conseguenziali e ciò in sede di giurisdizione esclusiva. L'art. 3 del d.lgs.
n. 165/01 prevede che, in deroga all'art. 2 c. 2 e 3, rimanga disciplinato dal proprio ordinamento il personale militare.
2
La Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 20751/2008 ha affermato, a tal proposito, che “nelle controversie concernenti il personale rimasto in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale comprende ("ex" art. 63, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 165) anche le controversie attinenti ai diritti patrimoniali connessi, con ciò includendo tutte le controversie inerenti al rapporto, ivi comprese quelle risarcitorie […]”.
Tali principi si ritiene debbano trovare applicazione anche in relazione al caso di specie in cui il ricorrente, transitato dal ruolo di volontario in leva prefissata (VFP4) nel ruolo di volontario di leva permanente a partire dal in data 11.10.2021, con il rango di Primo Caporal
Maggiore, fa valere il diritto alla monetizzazione di ferie e riposi maturati e non goduti nel corso del servizio prestato.
Né in senso contrario può rilevare la circostanza che il militare abbia prestato servizio temporaneo.
Difatti, ai sensi dell'art. 874 del Codice dell'ordinamento militare d.lgs. 66 del 2010 il personale in servizio temporaneo, pur non sussistendo un rapporto di impiego, è pur sempre inserito tra il personale militare. Inoltre, al medesimo personale sono applicabili, per quanto non diversamente disposto e nei limiti di compatibilità con un rapporto di servizio a tempo determinato, le norme in materia di stato giuridico relative ai Volontari in Servizio
Permanente (VSP), ai sensi dell'art. 936, co. 3 del Codice dell'ordinamento militare d.lgs.
66 del 2010.
Sulla scorta della normativa richiamata deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti attesa la specificità del caso oggetto del giudizio.
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