Trib. Brescia, sentenza 04/03/2024, n. 712
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Testo completo
N. R.G. 15392/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15392/2018 promossa da:
EN PP (C.F. [...]),
STUDIO SAB SRL (C.F. 03712050982), con il patrocinio dell'avv. DELLA
PORTA ALESSANDRA e dell'avv. PPNI CHIARA
ATTORI contro
US A. DI BIASE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO
FRANCESCO NOSCHESE (C.F. [...]), in proprio
CONVENUTI
E con la chiamata di
GENERALI ITALIA SPA - GRUPPO GENERALI con il patrocinio dell'avv.
CREVANI RICCARDO e dell'avv. BOTTICINI ANNA MARIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato IC LL in proprio e quale legale rappresentante di Studio Sab Srl conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale gli avvocati Giuseppe Di Biase e Francesco Noschese chiedendo la risoluzione del contratto concluso tra le parti, la restituzione di quanto versato a titolo di compenso, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'attività professionale svolta dai legali convenuti.
Instaurato il contradditorio, gli avvocati Di Biase e Noschese si costituivano chiedendo preliminarmente la chiamata in giudizio della Compagnia Assicurativa
Generali Italia Spa ai fini della manleva, nel merito chiedevano il rigetto della domanda.
La Compagnia Assicurativa si costituiva chiedendo il rigetto delle domande.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 5 Ottobre 2023 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
L'attore espone di essersi rivolto all'avv.De Biase in quanto presentatogli dall'amico NZ ZI, legale rappresentante della società NZ ZI s.r.l., dichiarata fallita con sentenza dell'11 novembre 2014. La predetta società in data 6 marzo 2009 aveva stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei contratto di appalto per la progettazione e la realizzazione dei lavori di consolidamento presso la Caserma della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda
e in quella di Gardone Val Trompia. Il signor NZ ZI aveva proposto allo stesso attore di costituire una nuova società ad hoc che avrebbe acquistato dal
Fallimento il ramo di azienda e sarebbe, poi, subentrato nel contratto di appalto.
L'attore afferma che in data 16 marzo 2015 gli veniva consegnato dall'avv. De
Biase un cronoprogramma sottoscritto dallo stesso e dall'avv. Noschese in cui venivano riportate le fasi procedurali previste per il raggiungimento dell'obiettivo.
pagina 2 di 19
L'attore in data 31 marzo 2015 conferiva ai convenuti incarico di consulenza e assistenza stragiudiziale e amministrativa relativamente alle attività come meglio precisate.
Lamenta che gli avvocati sarebbero stati inadempienti rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto in quanto avrebbero dovuto avvedersi che il subentro nel contratto di appalto era impossibile, come risultava da due documenti: il contratto di appalto stipulato tra la società fallita e il Ministero delle Infrastrutture nel 2009 e in cui la società del dott. LL avrebbe dovuto subentrare, all'art. 15 prevede la risoluzione del contratto stesso in caso di fallimento dell'appaltatore (cfr. doc. 6, pagina 20);
la lettera del 31 marzo 2015 con cui il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato al Curatore del Fallimento NZ srl il giorno e l'ora del sopralluogo presso i cantieri di Gardone Val Trompia “per la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dall'impresa… il cui contratto è stato risolto a seguito del fallimento della stessa” (doc. 13). Secondo l'attore, i predetti documenti dimostravano che la società del dott. LL avrebbe dovuto concludere un nuovo contratto con la PA e che, per farlo, avrebbe dovuto comunque avere le certificazioni SOA necessarie, conseguibili dopo anni di esercizio di attività imprenditoriale.
Ciò posto, lamenta che i professionisti avevano inteso aggirare la mancanza delle certificazioni SOA attraverso lo strumento dell'avvalimento, come da comunicazione inviata in data 9 luglio 2015 al Provveditorato alle Opere
Pubbliche competente, e che a fronte del rifiuto da parte di quest'ultimo al subentro come da comunicazione dell'8 settembre 2015, non solo i professionisti non inviavano osservazioni alla PP.AA ma nemmeno lo informavano circa la possibilità di impugnare il provvedimento sfavorevole innanzi al Tribunale
Amministrativo competente. Quindi a detta dell'attore i professionisti erano stati inadempienti per avere consigliato l'avvalimento, o per non avere impugnato il rifiuto della PP.AA.
Secondo l'attore gli avvocati avevano erroneamente assicurato allo stesso la possibilità di “eseguire lavori pubblici di cui ai contratti in capo alla fallita e di
pagina 3 di 19 partecipare a nuove gare d'appalto pur in assenza momentanea delle attestazioni in capo alla nuova società”. Evidenziava come in base alla normativa vigente
l'ottenimento delle SOA in tempo utile non sarebbe stato possibile per la società neocostituita.
A detta dell'attore gli stessi convenuti erano consapevoli della insostenibilità del progetto come da parere a firma dell'avv. Noschese del 17 febbraio 2015 indirizzato all'avv. De Biase e mai allo stesso illustrato in cui venivano messe in luce le criticità dell'acquisizione della SOA, non recepite però nel cronoprogramma.
Ciò posto, l'attore sostiene di avere subito un danno patrimoniale dato dalle spese per la costituzione della nuova società NZ ZI CE s.r.l. Impresa Servizi, nonché chiede la restituzione di quanto versato ai difensori pari a euro 25.376,00.
***
Gli avvocati convenuti contestano ogni addebito di responsabilità.
L'avvocato De Biase in punto di fatto precisa che effettivamente il signor NZ
ZI gli aveva presentato l'attore ma aveva affermato che era disposto ad aiutarlo senza secondi fini, costituendo una nuova società avente il medesimo oggetto della fallita per lo svolgimento di lavori sia in campo privato che pubblico.
Considerato che
le problematiche sottoposte dall'attore necessitavano di conoscenze specialistiche in ambito amministrativo, egli aveva chiesto supporto all'Avvocato Francesco Noschese, esperto in materia.
L'Avv. Noschese, il 17 febbraio 2015, aveva redatto parere legale che veniva illustrato all'attore in alcuni incontri sottolineando la complessità dell'operazione.
Rappresenta che era stato l'attore ad aver insistito fortemente affinchè si desse inizio alla procedura, invocando anni di “conoscenze” nell'ambito pubblico dovute alla sua professione di carabiniere svolta in passato che, a detta sua, avrebbero garantito il successo dell'attività.
Precisa che nell'incontro del 3 marzo 2015 veniva ben spiegato all'attore come non esisteva un vero e proprio diritto soggettivo della nuova costituita società al subingresso, ma questi e il signor NZ affermavano che la PPAA aveva manifestato il desiderio a che l'appalto fosse proseguito sostanzialmente dalla NZ
pagina 4 di 19
anche con la mutata compagine sociale.
Da atto di avere avviato trattative con la Curatela per l'acquisto della società che si concludeva con successo.
Rappresenta che, come da cronoprogramma, venivano altresì predisposti gli atti amministrativi per interloquire con l'Amministrazione al fine dell'ottenimento del consenso al subentro. Pur allegando l'avvalimento con altra società al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dall'appalto l'Amministrazione esprimeva la propria opposizione, indicando motivazione giuridica ritenuta errata, ferma la discrezionalità dell'Ente pubblico.
Nei confronti di essa, infatti, il primo ottobre 2015, veniva predisposta replica con nota e-mail pec in cui tuttavia non seguiva alcun atto
In data 21 settembre 2015 si teneva un incontro, presso lo studio dell'avv. Di
Biase, con l'attore in cui egli chiedeva esplicitamente di sospendere il contratto, non proseguendo con l'eventuale acquisizione delle SOA, per non andare incontro
a spese ulteriori .
Ribadisce di avere sempre fatto presente che il subentro nei contratti d'appalto presso l'Amministrazione non fosse certo, tant'è che veniva previsto un ulteriore compenso in caso di raggiungimento del risultato.
***
L'avv. Noschese rappresenta che nei primi giorni di febbraio 2015 egli veniva contattato dal collega Giuseppe Di Biase relativamente ad alcuni quesiti di diritto amministrativo che lo interessavano in relazione ad una più ampia questione di cui in quel periodo si stava occupando. Sulla scorta di quanto riferito dal collega Di
Biase egli predisponeva un parere legale che inoltrava in data 17 febbraio 2015.
Successivamente, nei primi giorni del marzo 2015, con il collega Di Biase, predisponeva un cronoprogramma relativo alle diverse fasi che di massima si sarebbero dovute affrontare.
Evidenzia come la nuova società (NZ ZI CE srl) era già stata costituita con atto del 25 marzo 2015, ancor prima che si procedesse con la sottoscrizione dell'incarico ai professionisti, avvenuto in data 31 marzo, a
pagina 5 di 19
dimostrazione che i propositi del Dott. LL erano “svincolati” dall'attività dei professionisti.
Quanto all'acquisto dell'azienda dal Fallimento, precisa come tale operazione veniva curata dai professionisti secondo la diligenza richiesta.
Quanto al subingresso nei contratti d'appalto già in capo alla fallita NZ srl, evidenzia che, da un lato, era stato chiarito al cliente che non vi era un diritto soggettivo al subingresso, dall'altro lato, era possibile che l'Amministrazione si determinasse a proseguire il rapporto con l'NZ ZI CE, disponendo di margine discrezionale.
Quanto alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15392/2018 promossa da:
EN PP (C.F. [...]),
STUDIO SAB SRL (C.F. 03712050982), con il patrocinio dell'avv. DELLA
PORTA ALESSANDRA e dell'avv. PPNI CHIARA
ATTORI contro
US A. DI BIASE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO
FRANCESCO NOSCHESE (C.F. [...]), in proprio
CONVENUTI
E con la chiamata di
GENERALI ITALIA SPA - GRUPPO GENERALI con il patrocinio dell'avv.
CREVANI RICCARDO e dell'avv. BOTTICINI ANNA MARIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato IC LL in proprio e quale legale rappresentante di Studio Sab Srl conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale gli avvocati Giuseppe Di Biase e Francesco Noschese chiedendo la risoluzione del contratto concluso tra le parti, la restituzione di quanto versato a titolo di compenso, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'attività professionale svolta dai legali convenuti.
Instaurato il contradditorio, gli avvocati Di Biase e Noschese si costituivano chiedendo preliminarmente la chiamata in giudizio della Compagnia Assicurativa
Generali Italia Spa ai fini della manleva, nel merito chiedevano il rigetto della domanda.
La Compagnia Assicurativa si costituiva chiedendo il rigetto delle domande.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 5 Ottobre 2023 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
L'attore espone di essersi rivolto all'avv.De Biase in quanto presentatogli dall'amico NZ ZI, legale rappresentante della società NZ ZI s.r.l., dichiarata fallita con sentenza dell'11 novembre 2014. La predetta società in data 6 marzo 2009 aveva stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei contratto di appalto per la progettazione e la realizzazione dei lavori di consolidamento presso la Caserma della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda
e in quella di Gardone Val Trompia. Il signor NZ ZI aveva proposto allo stesso attore di costituire una nuova società ad hoc che avrebbe acquistato dal
Fallimento il ramo di azienda e sarebbe, poi, subentrato nel contratto di appalto.
L'attore afferma che in data 16 marzo 2015 gli veniva consegnato dall'avv. De
Biase un cronoprogramma sottoscritto dallo stesso e dall'avv. Noschese in cui venivano riportate le fasi procedurali previste per il raggiungimento dell'obiettivo.
pagina 2 di 19
L'attore in data 31 marzo 2015 conferiva ai convenuti incarico di consulenza e assistenza stragiudiziale e amministrativa relativamente alle attività come meglio precisate.
Lamenta che gli avvocati sarebbero stati inadempienti rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto in quanto avrebbero dovuto avvedersi che il subentro nel contratto di appalto era impossibile, come risultava da due documenti: il contratto di appalto stipulato tra la società fallita e il Ministero delle Infrastrutture nel 2009 e in cui la società del dott. LL avrebbe dovuto subentrare, all'art. 15 prevede la risoluzione del contratto stesso in caso di fallimento dell'appaltatore (cfr. doc. 6, pagina 20);
la lettera del 31 marzo 2015 con cui il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato al Curatore del Fallimento NZ srl il giorno e l'ora del sopralluogo presso i cantieri di Gardone Val Trompia “per la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dall'impresa… il cui contratto è stato risolto a seguito del fallimento della stessa” (doc. 13). Secondo l'attore, i predetti documenti dimostravano che la società del dott. LL avrebbe dovuto concludere un nuovo contratto con la PA e che, per farlo, avrebbe dovuto comunque avere le certificazioni SOA necessarie, conseguibili dopo anni di esercizio di attività imprenditoriale.
Ciò posto, lamenta che i professionisti avevano inteso aggirare la mancanza delle certificazioni SOA attraverso lo strumento dell'avvalimento, come da comunicazione inviata in data 9 luglio 2015 al Provveditorato alle Opere
Pubbliche competente, e che a fronte del rifiuto da parte di quest'ultimo al subentro come da comunicazione dell'8 settembre 2015, non solo i professionisti non inviavano osservazioni alla PP.AA ma nemmeno lo informavano circa la possibilità di impugnare il provvedimento sfavorevole innanzi al Tribunale
Amministrativo competente. Quindi a detta dell'attore i professionisti erano stati inadempienti per avere consigliato l'avvalimento, o per non avere impugnato il rifiuto della PP.AA.
Secondo l'attore gli avvocati avevano erroneamente assicurato allo stesso la possibilità di “eseguire lavori pubblici di cui ai contratti in capo alla fallita e di
pagina 3 di 19 partecipare a nuove gare d'appalto pur in assenza momentanea delle attestazioni in capo alla nuova società”. Evidenziava come in base alla normativa vigente
l'ottenimento delle SOA in tempo utile non sarebbe stato possibile per la società neocostituita.
A detta dell'attore gli stessi convenuti erano consapevoli della insostenibilità del progetto come da parere a firma dell'avv. Noschese del 17 febbraio 2015 indirizzato all'avv. De Biase e mai allo stesso illustrato in cui venivano messe in luce le criticità dell'acquisizione della SOA, non recepite però nel cronoprogramma.
Ciò posto, l'attore sostiene di avere subito un danno patrimoniale dato dalle spese per la costituzione della nuova società NZ ZI CE s.r.l. Impresa Servizi, nonché chiede la restituzione di quanto versato ai difensori pari a euro 25.376,00.
***
Gli avvocati convenuti contestano ogni addebito di responsabilità.
L'avvocato De Biase in punto di fatto precisa che effettivamente il signor NZ
ZI gli aveva presentato l'attore ma aveva affermato che era disposto ad aiutarlo senza secondi fini, costituendo una nuova società avente il medesimo oggetto della fallita per lo svolgimento di lavori sia in campo privato che pubblico.
Considerato che
le problematiche sottoposte dall'attore necessitavano di conoscenze specialistiche in ambito amministrativo, egli aveva chiesto supporto all'Avvocato Francesco Noschese, esperto in materia.
L'Avv. Noschese, il 17 febbraio 2015, aveva redatto parere legale che veniva illustrato all'attore in alcuni incontri sottolineando la complessità dell'operazione.
Rappresenta che era stato l'attore ad aver insistito fortemente affinchè si desse inizio alla procedura, invocando anni di “conoscenze” nell'ambito pubblico dovute alla sua professione di carabiniere svolta in passato che, a detta sua, avrebbero garantito il successo dell'attività.
Precisa che nell'incontro del 3 marzo 2015 veniva ben spiegato all'attore come non esisteva un vero e proprio diritto soggettivo della nuova costituita società al subingresso, ma questi e il signor NZ affermavano che la PPAA aveva manifestato il desiderio a che l'appalto fosse proseguito sostanzialmente dalla NZ
pagina 4 di 19
anche con la mutata compagine sociale.
Da atto di avere avviato trattative con la Curatela per l'acquisto della società che si concludeva con successo.
Rappresenta che, come da cronoprogramma, venivano altresì predisposti gli atti amministrativi per interloquire con l'Amministrazione al fine dell'ottenimento del consenso al subentro. Pur allegando l'avvalimento con altra società al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dall'appalto l'Amministrazione esprimeva la propria opposizione, indicando motivazione giuridica ritenuta errata, ferma la discrezionalità dell'Ente pubblico.
Nei confronti di essa, infatti, il primo ottobre 2015, veniva predisposta replica con nota e-mail pec in cui tuttavia non seguiva alcun atto
In data 21 settembre 2015 si teneva un incontro, presso lo studio dell'avv. Di
Biase, con l'attore in cui egli chiedeva esplicitamente di sospendere il contratto, non proseguendo con l'eventuale acquisizione delle SOA, per non andare incontro
a spese ulteriori .
Ribadisce di avere sempre fatto presente che il subentro nei contratti d'appalto presso l'Amministrazione non fosse certo, tant'è che veniva previsto un ulteriore compenso in caso di raggiungimento del risultato.
***
L'avv. Noschese rappresenta che nei primi giorni di febbraio 2015 egli veniva contattato dal collega Giuseppe Di Biase relativamente ad alcuni quesiti di diritto amministrativo che lo interessavano in relazione ad una più ampia questione di cui in quel periodo si stava occupando. Sulla scorta di quanto riferito dal collega Di
Biase egli predisponeva un parere legale che inoltrava in data 17 febbraio 2015.
Successivamente, nei primi giorni del marzo 2015, con il collega Di Biase, predisponeva un cronoprogramma relativo alle diverse fasi che di massima si sarebbero dovute affrontare.
Evidenzia come la nuova società (NZ ZI CE srl) era già stata costituita con atto del 25 marzo 2015, ancor prima che si procedesse con la sottoscrizione dell'incarico ai professionisti, avvenuto in data 31 marzo, a
pagina 5 di 19
dimostrazione che i propositi del Dott. LL erano “svincolati” dall'attività dei professionisti.
Quanto all'acquisto dell'azienda dal Fallimento, precisa come tale operazione veniva curata dai professionisti secondo la diligenza richiesta.
Quanto al subingresso nei contratti d'appalto già in capo alla fallita NZ srl, evidenzia che, da un lato, era stato chiarito al cliente che non vi era un diritto soggettivo al subingresso, dall'altro lato, era possibile che l'Amministrazione si determinasse a proseguire il rapporto con l'NZ ZI CE, disponendo di margine discrezionale.
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