Trib. Foggia, sentenza 15/11/2024, n. 3112

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 15/11/2024, n. 3112
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3112
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 15.11.2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5727/2024 promossa da:
CO DO (nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv. Stella Vigliotti
RICORRENTE contro
INPS in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo
Sedda)
RESISTENTE Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.6.2024 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP,
a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell'Inps al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
L'Inps, ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.8301/2023, disposta ed espletata una integrazione peritale, al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale depositata in atti;
all'udienza odierna,
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all'esito della discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
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