Trib. Rieti, sentenza 07/12/2024, n. 229

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 07/12/2024, n. 229
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 229
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 561/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Riommi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi presso lo studio dei quali in Roma Via Ennio
Quirino Visconti n. 20 è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE
Contro
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. Gianluca Amantea, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Viale C. Verani n. 7;
CP_3
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, conveniva in giudizio il convenuto, Parte_1
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
A tal proposito la ricorrente, al momento della proposizione del ricorso in servizio con contratto a tempo determinato dal 12.09.2022 al 30.06.2023 (v. allegato n. 1 al ricorso) e attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
, recante data 17 settembre 2024, ha allegato di aver prestato Controparte_4
servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato per i seguenti periodi:
- dal 18.10.2019 al 18.10.2019, dal 21.10.2019 al 21.10.2019, dal 28.10.2019 al 30.10.2019, dal 7.11.2019 al 7.11.2019, dal 8.11.2019 al 8.11.2019, dal 9.11.2019 al 10.11.2019, dal
11.11.2019 al 11.11.2019, dal 13.11.2019 al 22.11.2019, dal 25.11.2019 al 2.12.2019, dal

9.12.2019 al 30.06.2020;

- dal 24.09.2020 al 30.06.2021;

- dal 7.09.2021 al 30.06.2022.
Tanto premesso, la ricorrente, lamentando di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare,
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per il periodo di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2020
2 all'anno scolastico 2021/2022, e per il corrente anno scolastico 2022/2023, o per il diverso periodo di giustizia,
- condannare il all'assegnazione della carta elettronica Controparte_4
per l'aggiornamento e la formazione del docente della complessiva somma di €. 2.000,00 o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma
1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva del e dell' Controparte_1 Controparte_5
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_6
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il
[...]
termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter
c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_1
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_1
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_1
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012;
Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. CP_1
3
21726/2010;
Cass. n. 20521/2008;
Trib. Monza n. 101/2021;
Trib. Forlì n. 96/2021;
Trib. Asti
n. 30/2021;
App. Bari n. 2337/2019;
App. Catanzaro n. 942/2019;
Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla solo Controparte_6
l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023;
Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023;
Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato, ad eccezione di quanto richiesto limitatamente all'annualità 2019/2020.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,
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