Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2024, n. 1748
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Testo completo
RG 3748/2026
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Verbale dell'udienza 9 luglio 2024
È presente nell'interesse della attrice AN UC l'Avv. Angela Fadda.
Nell'interesse del convenuto OR, e in sostituzione dell'Avv. S. Altea, è presente l'Avv. Giorgia
Cau.
I Procuratori delle parti insistono perché il Tribunale voglia rendere la decisione.
Altresì, poiché i rispettivi clienti sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,
chiedono disporsi la liquidazione dei compensi in loro favore.
Il Giudice,
avuta la presenza dei Procuratori delle parti, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc
Il Giudice
Doriana Meloni
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RG 3748/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. Doriana Meloni, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n°3748 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016,
promossa da:
AN ZU (c.f. [...]), nata a [...] il [...],
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Angela Fadda, che la rappresenta e
difende giusta procura resa a margine dell'atto di citazione
- attrice -
CONTRO
IO RD (c.f. CRDFLV72L21C665), nato a [...] il [...], elettivamente
domiciliato in San Gavino Monreale presso lo studio dell'Avv. Stefano Altea, che lo rappresenta e
difende giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- convenuto -
e con la chiamata in causa di
NE ZU (c.f. [...]), TI ZU (c.f.
[...]), TI ZU (c.f. [...]), OL
ZU (c.f. [...]), RI ED (c.f. [...]),
ET PA ED (c.f. [...]), FI ED (c.f.
[...]), LL ED (c.f. [...]), LU
2 DD (c.f. [...])
- contumaci -
Causa avente in oggetto: risoluzione contrattuale.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'attrice chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta: in via
preliminare A) rimettere la causa in istruttoria al fine di voler ammettere la prova per testi già
dedotta e capitolata nella II memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma, del 05.11.2016 nonché nella III
memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, del 24.11.2016, anche in materia di prova contraria. Nel
merito, in via principale B) Accertato l'inadempimento degli obblighi contrattuali per fatto e colpa
del convenuto OR LA, dichiarare la risoluzione del contratto 9.4.1997 a rogito del Notaio,
Dott. Sergio Floris, Rep. N. 41.336 – Racc. n. 12.714, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.
In via subordinata C) Accertato l'inadempimento degli obblighi contrattuali per fatto e colpa del
convenuto OR LA, dichiarare la risoluzione del contratto de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cod. civ. D) In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali ed accessori di Legge”.
Il Procuratore del convenuto chiede e conclude:
“Voglia accogliere e pronunciare le seguenti conclusioni 1) Rigettare le domande presenti nell'atto
di citazione di UC AN in quanto infondate in fatto e in diritto. 2) Accertare l'estinzione dell'obbligazione in capo al Sig. OR LA a seguito della mancata cooperazione dei creditori che ne ha determinato l'impossibilità sopravvenuta. In ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo della lite AN UC ha convenuto in giudizio LA OR esponendo
che:
- il 9.4.1997, ND UC e ER ID (genitori dell'esponente) avevano concluso con il
convenuto (a quest'ultima legato sentimentalmente) un contratto di vitalizio alimentare con il quale i
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gli avevano trasferito la nuda proprietà di un immobile sito in San Gavino Monreale, alla via Piemonte
n.23, riservandosi il diritto di usufrutto vita natural durante;
- quale corrispettivo, il OR si era obbligato a prestare ai coniugi, durante tutta la loro vita e presso
la loro abitazione, assistenza morale e materiale, preparazione del vitto, pulizia personale, del
vestiario e della dimora e ogni altra attività che potesse loro occorrere per una decorosa esistenza,
soprattutto in caso di infermità;
- nel corso degli anni, i rapporti tra le parti si erano andati progressivamente deteriorando, fino a
interrompersi definitivamente con conseguente inadempimento del OR rispetto alle obbligazioni
assunte;
- già nell'anno 2006 i coniugi avevano agito per la risoluzione del contratto e il Tribunale di Cagliari,
Sezione Distaccata di Sanluri, con sentenza n°78/2009, aveva accolto la domanda;
- interposto gravame, la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n°689/2014 aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione, e compensato le spese di ambo i gradi del giudizio;
- il 14.06.2007 era deceduto ND UC laddove il 6.6.2010 era deceduta ER ID;
- fino alla loro morte, era stata l'esponente a prendersi cura, in modo quasi esclusivo, delle necessità
dei genitori, a
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