Trib. Torino, sentenza 12/06/2024, n. 3437

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 12/06/2024, n. 3437
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3437
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 16564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Francesca Firrao ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16564 / 2023 promossa da:
Parte_1 nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. KANU SIDIKI
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per coesione familiare ex art. 19
c. 2 lett. c) D.L.vo 286/98
Conclusioni di parte ricorrente: l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare e previo annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Biella, pronunciato il 20.08.21 e notificato il 10.07.23,, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19 c. 2 lett. c) D.L.vo 286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare per convivenza con , coniuge, cittadino italiano. Con Parte_2 vittoria di spese e compensi.

Conclusioni di parte resistente:previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di onorari e spese di lite”.

Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 23/09/2023, ritualmente notificato, il ricorrente nato a GAMBIA in [...] Parte_1
16/03/1973 ha impugnato il provvedimento del Questore di Biella, pronunciato il 20.08.21 e


notificato il 10.07.23, di rigetto della istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. c) D.L.vo 286/98, in quanto convivente con il coniuge, di cittadinanza italiana, , nata a [...] il [...], res. a COSSATO (BI), Parte_2 allegando l'effettività della coabitazione anagrafica. Rigettata l'istanza di sospensione, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti all'11.03.24, rinviata al 09.04.24 per permettere alla difesa di replicare alla costituzione avversaria. Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1 Controparte_2 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'esito dell'udienza del 09/04/2024, sentita la parte ricorrente, acquisita la documentazione attestante la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN DIRITTO Parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento del Questore perché fondato sulla mancata convivenza dei coniugi, evento solo temporaneo, giustificato da ragioni economiche, essendosi il ricorrente trasferito prima a Milano e poi a Foggia per reperire attività lavorativa.
I motivi di impugnazione non risultano fondati.
Sul punto, va subito premesso che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema d'impugnazione del provvedimento avente ad oggetto il rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento ammnistrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. Civ. 27.2.2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18.4.2019) e la valutazione dei presupposti fondanti la richiesta di permesso di soggiorno deve essere svolta all'attualità (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006, Rv. 589177 – 01, che ha affermato che “In tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa < familiare>> che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo
l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”).
Seguendo l'ordine delle doglianze si esaminerà per primo il
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