Trib. Modena, sentenza 11/03/2024, n. 54
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Testo completo
N. R.G. 436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al nr. R.G. 436/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARON MARIA Parte_1 C.F._1
LUISA e dell'avv. ), con domicilio eletto presso il difensore C.F._2
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARON MARIA CP_1 C.F._3
LUISA , con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente
chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1)Autorizzarsi i coniugi e a vivere separati nell'obbligo di Parte_1 CP_1
rispetto reciproco.
2)Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno in forma condivisa la
responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di
maggior interesse che lo riguardano e segnatamente relative alla sua salute, istruzione ed
educazione tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
La madre quando avrà presso di sé il figlio eserciterà separatamente ed in via esclusiva la
responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione.
3)Il figlio rimane collocato ed avrà residenza anagrafica con la madre, attualmente presso la casa
di abitazione della nonna materna a Fiorano Modenese in via delle Cave n 1 che ha dato
ospitalità al nucleo dopo il subito sfratto. L' immobile rimane assegnato in via esclusiva e per
intero alla signora Il signor si è già trasferito definitivamente CP_1 Parte_1
altrove portando con sé i propri beni ed effetti personali.
4) La signor con il figlio potranno trasferire la propria residenza altrove, purchè CP_1
nell'ambito della provincia di Modena o di Reggio Emilia. Il signo presta fin Parte_1
d'ora in questa sede il proprio consenso.
5) Gli arredi (mobili, quadri e suppellettili) che arredavano la casa coniugale, lasciata dal nucleo
da mesi in seguito al subito sfratto, rimangono nella proprietà esclusiva della signora CP_1
[...]
6)Il signo affetto da gravi problemi personali e di salute, potrà frequentare il Parte_1
figlio:
a) una sera infrasettimanale, indicativamente determinata nel venerdì, dalle 18,30 alle 21,30.
b) nel periodo di vacanze natalizio, 3 giorni, non continuativi, comprensivi della Vigilia di
Natale o del 25 dicembre ad anni alterni.
c) Nel periodo di vacanza pasquale 2 giorni, non continuativi, comprensivi ad anni alterni del
giorno di Pasqua o di Pasquetta.
Durante il periodo di vacanza estivo rimangono invariate le frequentazioni “ordinarie” tra padre
e figlio come previste al punto 6a) .
7) La madre durante il periodo di vacanza estivo potrà trascorrere con il