Trib. Cosenza, sentenza 03/12/2024, n. 2174

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 03/12/2024, n. 2174
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 2174
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2707/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Dino Caudullo Parte_1
ricorrente
E

, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 9.7.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e rappresentava di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici dal
2017/2018 al 2020/2021 in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato deducendo di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015
destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per
l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le CP_2 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 di complessivi € 2000 [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 e aderendo alla domanda attorea in relazione alle annualità per le quali non era maturata la prescrizione del diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 3.12.2024 – sostituita ex art.