Trib. Termini Imerese, sentenza 09/12/2024, n. 1747
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magi- strati: dr.ssa AU IT Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2334 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] Parte_1
(POLONIA) il 28/06/1977 (cf: ), rap- C.F._1
presentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. DI GATI
CLAUDIA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] PA
(PA) il 05/07/1963 (cf: ), rappresen- C.F._2
Tribunale di Palermo sez. I civile
tato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. GIUNTA FRAN-
CESCO;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
(cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: All'udienza “cartolare” del
13/11/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favo- revole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo , pre- Parte_1
messo di aver contratto matrimonio nel Comune di Termini
Imerese (PA) in data 01.09.2005 con e che PA
dal matrimonio sono nati due figli ( , nato a [...]- Persona_1
mini Imerese il 28/05/2006, e , nata a [...] Persona_2
Imerese il 22/06/2007), ha esposto che “la vita matrimoniale si
è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibi- lità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza, da alcuni anni, a seguito di contrasti insorti, tra i coniugi non vi è più una comunione affettiva e sentimentale”;
ciò in quanto il è dedito all'alcol ed ha trasformato la sua CP_1
- 2 -
piccola attività commerciale, “un tempo florido negozio e punto di riferimento della zona”, in “luogo di ritrovo per soggetti poco affida- bili”;
inoltre, “lui stesso è sempre ubriaco e al limite della lucidità, torna spesso a casa ubriaco ed è aggressivo verbalmente con la ricor- rente e talvolta anche coi figli”.
La ricorrente ha precisato di non lavorare in quanto “le è proibito”, fatto salvo, in passato, qualche lavoretto di pulizie, mentre il resistente lavora nella sua attività commerciale ed è percettore di reddito di cittadinanza.
Dichiarando di voler cumulare le domande di separazione
e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo ri-
[...]
spetto.
1 I figli minori sono affidati alla madre in modo prevalente.
2 I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istru- zione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, ca- pacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei ge- nitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3 I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del loro preminente interesse trascorre- ranno con la madre:
- 3 - - 5 giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì;
-Alternativamente coi i genitori: le Vacanze Pasquali o Natalizie;
con il padre: i fine settimana;
- durante il periodo estivo un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per ulteriori e più specifiche indicazioni circa il riparto dell'affida- mento congiunto si fa rinvio al piano genitoriale di base in allegato alla presente istanza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € tre- cento (300), ovvero centocinquanta (150) rispettivamente per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contri- buirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordi- narie per il mantenimento dei figli. Il Sig. corrisponderà al CP_1
coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 200, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTA;
5. La casa coniugale resterà in uso alla ex coniuge, che vi risiederà stabilmente con i figli.
6. Il padre, rinuncerà all'assegno unico familiare in favore dell'al- tro genitore.
(…) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separa- zione, si pronunci sentenza di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- 4 - i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo ri- spetto.
I figli minori sono affidati alla madre in modo prevalente.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istru- zione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, ca- pacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei ge- nitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i ge- nitori che tengano conto del loro preminente interesse trascorreranno con la madre:
- 5 giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì;
- Alternativamente coi genitori: le Vacanze Pasquali o Natalizie;
i fine settimana;
Con il padre durante il periodo estivo un periodo da concordarsi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per ulteriori e più specifiche indicazioni circa il riparto dell'affida- mento congiunto si fa rinvio al piano genitoriale di base in allegato alla presente istanza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € tre- cento (300), ovvero centocinquanta (150) rispettivamente per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contri-
- 5 - buirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordi- narie per il mantenimento dei figli. Il Sig. corrisponderà al CP_1
coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 200, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTA;
5. La casa coniugale resterà in uso alla ex coniuge, che vi risiederà stabilmente con i figli.
6. Il padre, rinuncerà all'assegno unico familiare in favore dell'al- tro genitore”.
Si è costituito contestando fermamente PA
le deduzioni di parte ricorrente e rappresentando che la fine dell'unione coniugale è da imputare esclusivamente alla con- dotta della ricorrente, che “tiene un comportamento inadeguato verso il coniuge, fatto di eccessi, minacce, insulti nonché di immotivate negazioni di aiuto materiale e spirituale (…)”, “è stata sempre restia
a contribuire ai bisogni della famiglia, utilizzando per se stessa i pro- venti delle prestazioni di collaboratrice domestica (…) e si occupa poco dei figli, preferendo vivere la maggior parte della giornata fuori casa
(spesso recandosi a Palermo), con frequentazioni a dir poco discuti- bili”.
quindi, ha chiesto addebitarsi la separa- PA
zione alla ricorrente (per “violazione dei doveri coniugali”, “ri- fiuto dei rapporti sessuali” e “frequentazione di terze persone”) e l'af- fidamento esclusivo dei figli, rassegando le seguenti conclu-
- 6 -
sioni: “- dichiarare la separazione personale e la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, con addebito di colpa della Signora
[...]
;
Parte_2
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli al resistente Sig.
[...]
Controparte_2
- disporre se, quando e con quali modalità dovranno avere luogo eventuali incontri dei figli con la madre;
- rigettare la domanda di erogazione di assegno divorziale in favore della moglie, in quanto non dovuto;
- non determinare alcun assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli in quanto lo stesso li tiene con sé e provvede in toto alle loro esigenze;
- con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, at- tesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse;
- ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile compe- tente”.
Con ordinanza del 30/4/2024 il Giudice delegato, all'esito del tentativo di conciliazione svolto, con esito negativo, all'udienza del 18/1/2024, e dell'audizione dei figli minori della coppia all'udienza dell'8/2/2024, ha disposto: l'affida- mento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
[...]
, nato il [...] a [...], e Persona_3 [...]
, nata il [...] a [...], con Persona_4
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione
- 7 -
del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniu- gale alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magi- strati: dr.ssa AU IT Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2334 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] Parte_1
(POLONIA) il 28/06/1977 (cf: ), rap- C.F._1
presentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. DI GATI
CLAUDIA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] PA
(PA) il 05/07/1963 (cf: ), rappresen- C.F._2
Tribunale di Palermo sez. I civile
tato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. GIUNTA FRAN-
CESCO;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
(cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: All'udienza “cartolare” del
13/11/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favo- revole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo , pre- Parte_1
messo di aver contratto matrimonio nel Comune di Termini
Imerese (PA) in data 01.09.2005 con e che PA
dal matrimonio sono nati due figli ( , nato a [...]- Persona_1
mini Imerese il 28/05/2006, e , nata a [...] Persona_2
Imerese il 22/06/2007), ha esposto che “la vita matrimoniale si
è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibi- lità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza, da alcuni anni, a seguito di contrasti insorti, tra i coniugi non vi è più una comunione affettiva e sentimentale”;
ciò in quanto il è dedito all'alcol ed ha trasformato la sua CP_1
- 2 -
piccola attività commerciale, “un tempo florido negozio e punto di riferimento della zona”, in “luogo di ritrovo per soggetti poco affida- bili”;
inoltre, “lui stesso è sempre ubriaco e al limite della lucidità, torna spesso a casa ubriaco ed è aggressivo verbalmente con la ricor- rente e talvolta anche coi figli”.
La ricorrente ha precisato di non lavorare in quanto “le è proibito”, fatto salvo, in passato, qualche lavoretto di pulizie, mentre il resistente lavora nella sua attività commerciale ed è percettore di reddito di cittadinanza.
Dichiarando di voler cumulare le domande di separazione
e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo ri-
[...]
spetto.
1 I figli minori sono affidati alla madre in modo prevalente.
2 I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istru- zione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, ca- pacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei ge- nitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3 I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del loro preminente interesse trascorre- ranno con la madre:
- 3 - - 5 giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì;
-Alternativamente coi i genitori: le Vacanze Pasquali o Natalizie;
con il padre: i fine settimana;
- durante il periodo estivo un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per ulteriori e più specifiche indicazioni circa il riparto dell'affida- mento congiunto si fa rinvio al piano genitoriale di base in allegato alla presente istanza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € tre- cento (300), ovvero centocinquanta (150) rispettivamente per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contri- buirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordi- narie per il mantenimento dei figli. Il Sig. corrisponderà al CP_1
coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 200, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTA;
5. La casa coniugale resterà in uso alla ex coniuge, che vi risiederà stabilmente con i figli.
6. Il padre, rinuncerà all'assegno unico familiare in favore dell'al- tro genitore.
(…) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separa- zione, si pronunci sentenza di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- 4 - i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo ri- spetto.
I figli minori sono affidati alla madre in modo prevalente.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istru- zione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, ca- pacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei ge- nitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i ge- nitori che tengano conto del loro preminente interesse trascorreranno con la madre:
- 5 giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì;
- Alternativamente coi genitori: le Vacanze Pasquali o Natalizie;
i fine settimana;
Con il padre durante il periodo estivo un periodo da concordarsi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per ulteriori e più specifiche indicazioni circa il riparto dell'affida- mento congiunto si fa rinvio al piano genitoriale di base in allegato alla presente istanza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € tre- cento (300), ovvero centocinquanta (150) rispettivamente per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contri-
- 5 - buirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordi- narie per il mantenimento dei figli. Il Sig. corrisponderà al CP_1
coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 200, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTA;
5. La casa coniugale resterà in uso alla ex coniuge, che vi risiederà stabilmente con i figli.
6. Il padre, rinuncerà all'assegno unico familiare in favore dell'al- tro genitore”.
Si è costituito contestando fermamente PA
le deduzioni di parte ricorrente e rappresentando che la fine dell'unione coniugale è da imputare esclusivamente alla con- dotta della ricorrente, che “tiene un comportamento inadeguato verso il coniuge, fatto di eccessi, minacce, insulti nonché di immotivate negazioni di aiuto materiale e spirituale (…)”, “è stata sempre restia
a contribuire ai bisogni della famiglia, utilizzando per se stessa i pro- venti delle prestazioni di collaboratrice domestica (…) e si occupa poco dei figli, preferendo vivere la maggior parte della giornata fuori casa
(spesso recandosi a Palermo), con frequentazioni a dir poco discuti- bili”.
quindi, ha chiesto addebitarsi la separa- PA
zione alla ricorrente (per “violazione dei doveri coniugali”, “ri- fiuto dei rapporti sessuali” e “frequentazione di terze persone”) e l'af- fidamento esclusivo dei figli, rassegando le seguenti conclu-
- 6 -
sioni: “- dichiarare la separazione personale e la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, con addebito di colpa della Signora
[...]
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Parte_2
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli al resistente Sig.
[...]
Controparte_2
- disporre se, quando e con quali modalità dovranno avere luogo eventuali incontri dei figli con la madre;
- rigettare la domanda di erogazione di assegno divorziale in favore della moglie, in quanto non dovuto;
- non determinare alcun assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli in quanto lo stesso li tiene con sé e provvede in toto alle loro esigenze;
- con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, at- tesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse;
- ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile compe- tente”.
Con ordinanza del 30/4/2024 il Giudice delegato, all'esito del tentativo di conciliazione svolto, con esito negativo, all'udienza del 18/1/2024, e dell'audizione dei figli minori della coppia all'udienza dell'8/2/2024, ha disposto: l'affida- mento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
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, nato il [...] a [...], e Persona_3 [...]
, nata il [...] a [...], con Persona_4
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione
- 7 -
del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniu- gale alla
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