Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 10
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1916 dell'anno 2020 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: azione possessoria (fase di merito).
P R O M O S S A da UL LO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CONTI MANUEL e dell'avv. CAPOTOSTI GINO, difeso e rappresentato, giusta procura in calce al proprio atto, - PEC: gino.capotosti@ordineavvocatiterni.it - Fax: 0744 434002 e PEC: manuel.conti@ordineavvocatiterni.it
- Fax: 0744 434002), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei precitati procuratori in Terni,
CAP 05100, via F. Fratini, 21;
ATTORE già ricorrente
C O N T R O RI HE LO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MONTINARI PAOLO, posta elettronica certificata paolomontinari@pec.it e numero di fax
066872948,
CONVENUTO già resistente conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO Con ricorso depositato in data 15 aprile 2020, UL SI, padre della resistente, ha chiesto di essere reintegrato nel possesso dell'immobile sito in AN (RM), località Lido dei Pini, via delle Camelie, 60 (già n. 40) e via degli Astri, 32, dal quale ha dedotto di esserne stato violentemente spogliato. Ha specificato il ricorrente: che l'immobile in questione è stato acquistato in data 1989 dal medesimo ed intestato alla figlia per motivi meramente fiscali, come risulterebbe da controdichiarazione siglata dalla resistente;
che l'immobile in questione è stata da sempre adibito a residenza familiare, così permanendo anche rispetto alle famiglie formatesi successivamente dei figli RI ed LA SI, stante la “vastità” dell'immobile;
che tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre state sopportate in via esclusiva dal ricorrente e da RI SI;
che il ricorrente ha sempre avuto le chiavi dell'immobile e ne ha sempre goduto senza dover chiedere il permesso a nessuno, dal 1989 a oggi;
che dal giugno 2019 costui è stato illegittimamente spogliato del possesso dell'immobile, sostituendosi arbitrariamente le chiavi dell'immobile e inoltrando lettera di formale interdizione all'accesso.
Costituitasi, la resistente, ha dedotto che: la vicenda deve essere inquadrata alla luce del conflitto familiare;
la lettera di interdizione all'accesso non è mai stata indirizzata al ricorrente, bensì al figlio di costui;
che la resistente non ha mai impedito l'accesso del UL SI al villino, sino a quando il ricorrente non ha restituito volontariamente le chiavi del villino;
che tale circostanza risulta ulteriormente suffragata dal fatto che in data 5 luglio 2019, “il ricorrente ha presentato un esposto ai Carabinieri nel quale dichiarava che la figlia gli impediva di avere notizie della moglie (e madre della resistente) da quando in data 1
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1916 dell'anno 2020 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: azione possessoria (fase di merito).
P R O M O S S A da UL LO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CONTI MANUEL e dell'avv. CAPOTOSTI GINO, difeso e rappresentato, giusta procura in calce al proprio atto, - PEC: gino.capotosti@ordineavvocatiterni.it - Fax: 0744 434002 e PEC: manuel.conti@ordineavvocatiterni.it
- Fax: 0744 434002), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei precitati procuratori in Terni,
CAP 05100, via F. Fratini, 21;
ATTORE già ricorrente
C O N T R O RI HE LO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MONTINARI PAOLO, posta elettronica certificata paolomontinari@pec.it e numero di fax
066872948,
CONVENUTO già resistente conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO Con ricorso depositato in data 15 aprile 2020, UL SI, padre della resistente, ha chiesto di essere reintegrato nel possesso dell'immobile sito in AN (RM), località Lido dei Pini, via delle Camelie, 60 (già n. 40) e via degli Astri, 32, dal quale ha dedotto di esserne stato violentemente spogliato. Ha specificato il ricorrente: che l'immobile in questione è stato acquistato in data 1989 dal medesimo ed intestato alla figlia per motivi meramente fiscali, come risulterebbe da controdichiarazione siglata dalla resistente;
che l'immobile in questione è stata da sempre adibito a residenza familiare, così permanendo anche rispetto alle famiglie formatesi successivamente dei figli RI ed LA SI, stante la “vastità” dell'immobile;
che tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre state sopportate in via esclusiva dal ricorrente e da RI SI;
che il ricorrente ha sempre avuto le chiavi dell'immobile e ne ha sempre goduto senza dover chiedere il permesso a nessuno, dal 1989 a oggi;
che dal giugno 2019 costui è stato illegittimamente spogliato del possesso dell'immobile, sostituendosi arbitrariamente le chiavi dell'immobile e inoltrando lettera di formale interdizione all'accesso.
Costituitasi, la resistente, ha dedotto che: la vicenda deve essere inquadrata alla luce del conflitto familiare;
la lettera di interdizione all'accesso non è mai stata indirizzata al ricorrente, bensì al figlio di costui;
che la resistente non ha mai impedito l'accesso del UL SI al villino, sino a quando il ricorrente non ha restituito volontariamente le chiavi del villino;
che tale circostanza risulta ulteriormente suffragata dal fatto che in data 5 luglio 2019, “il ricorrente ha presentato un esposto ai Carabinieri nel quale dichiarava che la figlia gli impediva di avere notizie della moglie (e madre della resistente) da quando in data 1
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