Trib. Foggia, sentenza 23/12/2024, n. 2968

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 23/12/2024, n. 2968
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2968
Data del deposito : 23 dicembre 2024

Testo completo

N. 5226/2019 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 5226/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 25/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
VE CO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO LATTANZIO, elettivamente domiciliato in
TRINITAPOLI (FG) – Via Martiri di Via Fani, 27 – presso il citato difensore
APPELLANTE
E
UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC. CONS. A.R.L. (P.IVA
01535380156), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ERIKA VILLANOVA, elettivamente domiciliato in SAN SEVERO
(FG) – Via Volturno, 21 - presso lo studio dell'avv. MARIA CHIARA
ANTONACCI
APPELLATO
LO VA AN, OG TR
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, appello avverso la sentenza n. 6/2019 del Giudice di Pace di Cerignola.


CONCLUSIONI: All'udienza del 25 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.

1.Con atto di citazione ritualmente notificato, SA SI, proprietario del motociclo Piaggio Liberty, targato CM21775, ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cerignola, OV AN NK, GO
IA e l'CI (Ufficio Centrale Italiano), quale Ente legittimato a stare in giudizio ai sensi degli artt. 125 e 126 D.Lgs. 209/2005, al fine di conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del sinistro occorso in data 07.05.2015, lungo la S.P. Cerignola-Trinitapoli.
In particolare, l'attore ha esposto che:
o nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, il motociclo di sua proprietà, condotto nell'occasione da OL SI, giunto all'intersezione della S.P. Cerignola-Trinitapoli con via Gran Sasso, veniva urtato dal veicolo Seat Alhambra, targato BP8478BC, di proprietà di OV AN NK e condotto nell'occasione da GO
IA, assicurato con polizza estera;

o la responsabilità esclusiva del sinistro sarebbe da ascrivere all'imprudente condotta di guida di GO IA, il quale, percorrendo via Gran Sasso, si immetteva lungo la S.P. Cerignola-Trinitapoli senza concedere la dovuta precedenza;

o a causa dell'urto, il motociclo di proprietà dell'attore ha riportato danni materiali quantificati in € 800,00.
L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente della Seat Alhambra nella causazione del sinistro in
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oggetto, con la relativa condanna del convenuto CI al risarcimento della somma di € 1.032,00, di cui € 800,00 per danni materiali, € 100.00 per fermo tecnico e € 200,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza sostenute nella fase stragiudiziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, l'CI ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in relazione all'an e al quantum.
OV AN NKe e GO IA, regolarmente citati, non si sono costituiti
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 16.02.2018, il Giudice ha emanato ordinanza ex art. 185 bis c.p.c., così formulando una proposta conciliativa alle parti per la soluzione della controversia.
Tuttavia, la predetta proposta è stata accolta da parte convenuta e rigettata da parte attrice.
Pertanto, espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale, nell'escussione di testi e nell'espletamento di una TU tecnico- ricostruttiva, il Giudice di Pace di Cerignola, con sentenza n. 6/2019, emessa in data 9.01.2019 e depositata in pari data, ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando CI al pagamento in favore dell'attore dell'importo pari a € 199,24, oltre interessi legali, con compensazione delle spese di lite relative alla fase di studio, introduttiva e di trattazione nella misura del 50 %, nonché compensazione integrale delle spese relative alla fase decisoria.
Avverso questa sentenza ha proposto appello SA SI, il quale ha chiesto l'integrale riforma della sentenza appellata, per errata applicazione della legge, nonché per omessa e contraddittorietà della motivazione. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per l'erronea applicazione della presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente ex art. 2054 c.c., per il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per il fermo tecnico del veicolo danneggiato, nonché
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per l'errata liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Pertanto,
l'appellante ha concluso chiedendo la condanna di CI al pagamento dell'ulteriore somma di € 299,25, con rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado.
Nel costituirsi in giudizio, CI ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità delle domande nuove ex art. 345 c.p.c., e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, comma
2, c.p.c.

Nonostante regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, OV AN NKe e GO IA non si sono costituiti in giudizio.
Il Giudice, all'udienza del 25 settembre 2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

2.Preliminarmente, giova dare atto che OV AN NKe e GO
IA, nonostante regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.

3.In rito, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata da CI e assorbita l'eccezione di cui all'art. 348 bis
c.p.c.
, giacché l'appellante ha indicato in maniera specifica le parti della sentenza censurate e le relative modifiche richieste. La Suprema Corte ha, invero, chiarito come l'art. 342 c.p.c. richieda soltanto che l'atto introduttivo del giudizio di appello permetta di individuare in maniera chiara il “quantum appellatum”, quindi i capi censurati della sentenza e le ragioni di dissenso alla stessa (cfr. Cass., 21336/2017, Cass., 10916/2017). Nel caso di specie,
l'appello proposto risulta ammissibile, giacché l'appellante ha allegato i capi
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della sentenza di cui si duole, con deduzioni che confutano il percorso logico- argomentativo alla base della sentenza impugnata. Pertanto, rimane assorbita
l'eccezione di cui all'art. 348 bis c.p.c., considerata anche la fase decisoria della presente controversia.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande nuove ex art. 345 c.p.c. sollevata dall'appellata, giacché non risulta che l'appellante con il mezzo di gravame abbia proposto domande o eccezione nuove, essendosi limitato a riproporre la domanda risarcitoria relativa al sinistro occorso, nei limiti in cui non è stata accolta dal Giudice di prime cure.

4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di risarcimento danni da sinistro stradale tra
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