Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 721
TRIB Torino
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 11815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Silvia Vitrò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11815/2024 promossa da:
INTESA SANPAOLO RENT FORYOU S.p.A., in persona del suo l.r. p.t. (C.F. 05956150964), con il patrocinio dell'avv. Barbara Paola Ferraris
RICORRENTE contro
YANA S.r.l., in persona del suo l.r. p.t. (C.F. 03453760369)
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
< Accertare e dichiarare: la risoluzione di diritto e per grave inadempimento del contratto di locazione operativa n. 352489/RTRNT ai sensi degli artt. 8 e 9 del contratto di locazione operativa ed in forza dell'art.
1456 c.c. giusta PEC del 19 aprile 2023, e per l'effetto:
Condannare: la resistente Yana S.r.l., C.F. e P. IVA 03453760369, con sede legale in Castel CO MI
(MO) cap 41013 via dei Mille n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: la resistente Yana S.r.l., C.F. e P. IVA 03453760369, con sede legale in Castel CO MI
(MO) cap 41013 via dei Mille n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €
pagina 1 di 12 12.227,39 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo il 4 luglio 2024 e notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, il 28 agosto 2024 alla Yana S.r.l., Intesa Sanpaolo
Rent Foryou S.p.A. la conveniva in giudizio esponendo:
a) che il 27 maggio 2021 aveva sottoscritto con Yana S.r.l., quale conduttrice, un contratto di locazione operativa n. 352489/RTRNT, avente durata di mesi 48 e ad oggetto i seguenti beni: nr. 1 forno da pizza elettrico a 2 piani monoblocco digitale da 25 kw completo di accessori;
nr. 1 cappa parete inox con filtri a labirinto dspmpn 9/14 comprensiva di motore e lampade completa di accessori;
nr. 1 lastra di corian white per top banco pizza completa di accessori, regolarmente consegnati alla conduttrice, nonché istallati e collaudati;
b) che era proprietaria dei beni oggetto del contratto menzionato, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione alla conduttrice, che, tuttavia, si era resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse per i canoni di locazione pattuiti nell'anzidetto contratto di locazione;
c) che, pertanto, aveva comunicato la risoluzione di diritto del menzionato contratto di locazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione pec del 19 aprile 2023, parzialmente rettificata con successiva pec del 13 maggio 2024, con esclusivo riferimento agli importi dovuti per fatture insolute e penale, ferma e ribadita l'efficacia della già comunicata risoluzione;
d) che Yana S.r.l. non aveva provveduto né al pagamento, né alla restituzione dei beni locati ed era tenuta sia a restituirli, ai sensi degli artt. 9 e 12 dello stesso, sia a corrisponderle la somma complessiva di € 12.227,39 di cui: euro 4.229,69 per n. 12 fatture insolute comprensive di IVA, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
euro 732,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 13 del contratto inter partes (euro 50,00 x n. 12 insoluti + IVA = euro 732,00); euro
7.265,70 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto, causata dalla condotta inadempiente della società conduttrice;
pagina 2 di 12 e) che la conduttrice non aveva versato alcunché dopo la intimata risoluzione e aveva invece continuato a detenere i beni locati, senza titolo;
f) che, in ogni caso, la condotta della conduttrice presentava i connotati di gravità di cui all'art. 1455 c.c. per ulteriormente legittimare l'intervenuta risoluzione del contratto;
g) che sussisteva la competenza per territorio del Tribunale di Torino, in quanto foro eletto dalle parti in via esclusiva all'art. 19 del contratto.
II) La convenuta non si costituiva in giudizio e non svolgeva difese.
III) Alla prima udienza del 22 gennaio 2025 questo Giudice, riscontrata la ritualità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza alla società convenuta, verificata la sua mancata costituzione ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensori presenti in aula a precisare le conclusioni ed all'esito tratteneva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
2. In primo luogo e preliminarmente, va dato atto che anteriormente all'instaurazione del presente giudizio parte attrice ha esperito un tentativo di mediazione - sul presupposto che esso costituisca condizione di procedibilità della domanda - che ha avuto esito negativo in quanto la società convenuta, sebbene ritualmente invitata, non ha inteso parteciparvi senza addurre alcun “giustificato motivo” (v. doc. 19 della produzione attorea).
3. A tale riguardo si osserva che in tema di condizione di procedibilità della domanda relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del
2010, la S.C. ha chiarito che il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) e che non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente pagina 3 di 12
funzionali, però, all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass. n.
31209/2022; n. 12883/2021; n. 30520/2019). Per le ragioni di seguito esposte il contratto posto a fondamento della domanda attorea non rientra nell'ambito della nozione di
“contratti bancari e finanziari” come appena delineata;
sicché sotto tale profilo non può trovare applicazione la disciplina di cui al menzionato articolo 5.
4. Né, del resto, l'applicabilità alla fattispecie litigiosa, oggetto dell'odierna contesa, della disciplina della locazione di cui all'art. 1571 c.c. (di beni mobili), per le ragioni pure esposte nei successivi capoversi cui si rinvia, può far ritenere che l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. 28/2020. Tale norma, infatti, non risulta applicabile alle controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili, attesa l'identità delle materie richiamate dal disposto dell'art. 5 (locazione, comodato e affitto di azienda) rispetto
a quelle indicate nell'art. 447-bis c.p.c., (cfr. Tribunale Bologna, sent. n. 1050/2021), a cui è evidentemente estraneo il rapporto dedotto in giudizio. Pertanto e conseguentemente non si farà applicazione della disciplina di cui all'art. 12 bis del menzionato D. Lgs..
5. Ancora in tema di condizione di procedibilità della domanda viene, invece, in rilievo, il diverso istituto della “negoziazione assistita” ossia il procedimento attraverso il quale le parti «convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati», introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 12 settembre
2014, n.132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.162, recentemente interessato dalla riforma c.d. Cartabia e che risulta oggi obbligatorio, tra l'altro, per il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro (art. 3 co. 1), com'è nel caso di specie. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Silvia Vitrò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11815/2024 promossa da:
INTESA SANPAOLO RENT FORYOU S.p.A., in persona del suo l.r. p.t. (C.F. 05956150964), con il patrocinio dell'avv. Barbara Paola Ferraris
RICORRENTE contro
YANA S.r.l., in persona del suo l.r. p.t. (C.F. 03453760369)
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
< Accertare e dichiarare: la risoluzione di diritto e per grave inadempimento del contratto di locazione operativa n. 352489/RTRNT ai sensi degli artt. 8 e 9 del contratto di locazione operativa ed in forza dell'art.
1456 c.c. giusta PEC del 19 aprile 2023, e per l'effetto:
Condannare: la resistente Yana S.r.l., C.F. e P. IVA 03453760369, con sede legale in Castel CO MI
(MO) cap 41013 via dei Mille n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: la resistente Yana S.r.l., C.F. e P. IVA 03453760369, con sede legale in Castel CO MI
(MO) cap 41013 via dei Mille n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €
pagina 1 di 12 12.227,39 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo il 4 luglio 2024 e notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, il 28 agosto 2024 alla Yana S.r.l., Intesa Sanpaolo
Rent Foryou S.p.A. la conveniva in giudizio esponendo:
a) che il 27 maggio 2021 aveva sottoscritto con Yana S.r.l., quale conduttrice, un contratto di locazione operativa n. 352489/RTRNT, avente durata di mesi 48 e ad oggetto i seguenti beni: nr. 1 forno da pizza elettrico a 2 piani monoblocco digitale da 25 kw completo di accessori;
nr. 1 cappa parete inox con filtri a labirinto dspmpn 9/14 comprensiva di motore e lampade completa di accessori;
nr. 1 lastra di corian white per top banco pizza completa di accessori, regolarmente consegnati alla conduttrice, nonché istallati e collaudati;
b) che era proprietaria dei beni oggetto del contratto menzionato, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione alla conduttrice, che, tuttavia, si era resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse per i canoni di locazione pattuiti nell'anzidetto contratto di locazione;
c) che, pertanto, aveva comunicato la risoluzione di diritto del menzionato contratto di locazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione pec del 19 aprile 2023, parzialmente rettificata con successiva pec del 13 maggio 2024, con esclusivo riferimento agli importi dovuti per fatture insolute e penale, ferma e ribadita l'efficacia della già comunicata risoluzione;
d) che Yana S.r.l. non aveva provveduto né al pagamento, né alla restituzione dei beni locati ed era tenuta sia a restituirli, ai sensi degli artt. 9 e 12 dello stesso, sia a corrisponderle la somma complessiva di € 12.227,39 di cui: euro 4.229,69 per n. 12 fatture insolute comprensive di IVA, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
euro 732,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 13 del contratto inter partes (euro 50,00 x n. 12 insoluti + IVA = euro 732,00); euro
7.265,70 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto, causata dalla condotta inadempiente della società conduttrice;
pagina 2 di 12 e) che la conduttrice non aveva versato alcunché dopo la intimata risoluzione e aveva invece continuato a detenere i beni locati, senza titolo;
f) che, in ogni caso, la condotta della conduttrice presentava i connotati di gravità di cui all'art. 1455 c.c. per ulteriormente legittimare l'intervenuta risoluzione del contratto;
g) che sussisteva la competenza per territorio del Tribunale di Torino, in quanto foro eletto dalle parti in via esclusiva all'art. 19 del contratto.
II) La convenuta non si costituiva in giudizio e non svolgeva difese.
III) Alla prima udienza del 22 gennaio 2025 questo Giudice, riscontrata la ritualità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza alla società convenuta, verificata la sua mancata costituzione ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensori presenti in aula a precisare le conclusioni ed all'esito tratteneva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
2. In primo luogo e preliminarmente, va dato atto che anteriormente all'instaurazione del presente giudizio parte attrice ha esperito un tentativo di mediazione - sul presupposto che esso costituisca condizione di procedibilità della domanda - che ha avuto esito negativo in quanto la società convenuta, sebbene ritualmente invitata, non ha inteso parteciparvi senza addurre alcun “giustificato motivo” (v. doc. 19 della produzione attorea).
3. A tale riguardo si osserva che in tema di condizione di procedibilità della domanda relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del
2010, la S.C. ha chiarito che il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) e che non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente pagina 3 di 12
funzionali, però, all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass. n.
31209/2022; n. 12883/2021; n. 30520/2019). Per le ragioni di seguito esposte il contratto posto a fondamento della domanda attorea non rientra nell'ambito della nozione di
“contratti bancari e finanziari” come appena delineata;
sicché sotto tale profilo non può trovare applicazione la disciplina di cui al menzionato articolo 5.
4. Né, del resto, l'applicabilità alla fattispecie litigiosa, oggetto dell'odierna contesa, della disciplina della locazione di cui all'art. 1571 c.c. (di beni mobili), per le ragioni pure esposte nei successivi capoversi cui si rinvia, può far ritenere che l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. 28/2020. Tale norma, infatti, non risulta applicabile alle controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili, attesa l'identità delle materie richiamate dal disposto dell'art. 5 (locazione, comodato e affitto di azienda) rispetto
a quelle indicate nell'art. 447-bis c.p.c., (cfr. Tribunale Bologna, sent. n. 1050/2021), a cui è evidentemente estraneo il rapporto dedotto in giudizio. Pertanto e conseguentemente non si farà applicazione della disciplina di cui all'art. 12 bis del menzionato D. Lgs..
5. Ancora in tema di condizione di procedibilità della domanda viene, invece, in rilievo, il diverso istituto della “negoziazione assistita” ossia il procedimento attraverso il quale le parti «convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati», introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 12 settembre
2014, n.132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.162, recentemente interessato dalla riforma c.d. Cartabia e che risulta oggi obbligatorio, tra l'altro, per il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro (art. 3 co. 1), com'è nel caso di specie. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
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